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102. (Litisconsorzio necessario)

Art. 102. (1) (Litisconsorzio necessario) 

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24971 del 10/09/2025 (Rv. 676098-01)
Divisione endoesecutiva - Creditori - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio processuale - Sussistenza. In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24971 del 10/09/2025 (Rv. 676098-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102 , Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_601, Cod_Proc_Civ_art_784 …...
Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20993 del 23/07/2025 (Rv. 675699 - 01)
Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Giudizio promosso dal condominio - Domanda di condanna del condomino al pagamento di somma di denaro - Controversia sulla titolarità comune o esclusiva di una porzione dell’edificio - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Limiti. Nel giudizio tra un condominio, rappresentato ex art. 1131 c.c. dal suo amministratore, ed un singolo condomino, convenuto per la condanna al pagamento di una somma di denaro, la questione della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale funzionale alla decisione della causa, privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, efficacia che altrimenti imporrebbe la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20993 del 23/07/2025 (Rv. 675699 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
"Ius superveniens" - processo di esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19752 del 16/07/2025 (Rv. 675312 - 01)
Dichiarazione di estinzione del processo esecutivo - Condanna alle spese - Giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Creditori intervenuti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie. Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, qualora si intenda impugnare il capo relativo alla condanna alle spese, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19752 del 16/07/2025 (Rv. 675312 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_101,  Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19691 del 16/07/2025 (Rv. 675685 - 01)
Azione di un terzo per l'accertamento della proprietà di un bene condominiale - Litisconsorzio dei condomini - Necessità - Fondamento - Conseguenze. La domanda proposta da un terzo estraneo al condominio, volta all'accertamento della proprietà esclusiva su un bene condominiale, deve essere proposta in contraddittorio con tutti i condomini in quanto litisconsorti necessari, incidendo l'azione sul diritto pro quota di ciascuno di essi; ne consegue la nullità della sentenza emessa senza la loro partecipazione e il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al fine di consentire la piena tutela del diritto di difesa dei soggetti pretermessi. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19691 del 16/07/2025 (Rv. 675685 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19687 del 16/07/2025 (Rv. 675443 - 01)
Notificazione dell'impugnazione - interruzione del processo - morte della parte - Morte della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento a opera di quest'ultimo - Fictio iuris dell’ultrattività del mandato alla lite - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità d'ufficio anche in Cassazione - Condizioni. In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19687 del 16/07/2025 (Rv. 675443 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_328, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Litisconsorzio - necessario - comunione e condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19691 del 16/07/2025 (Rv. 675685 - 01)
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - Azione di un terzo per l'accertamento della proprietà di un bene condominiale - Litisconsorzio dei condomini - Necessità - Fondamento - Conseguenze. La domanda proposta da un terzo estraneo al condominio, volta all'accertamento della proprietà esclusiva su un bene condominiale, deve essere proposta in contraddittorio con tutti i condomini in quanto litisconsorti necessari, incidendo l'azione sul diritto pro quota di ciascuno di essi; ne consegue la nullità della sentenza emessa senza la loro partecipazione e il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al fine di consentire la piena tutela del diritto di difesa dei soggetti pretermessi. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19691 del 16/07/2025 (Rv. 675685 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17326 del 27/06/2025 (Rv. 675324 - 01)
Concordato preventivo - effetti - Concordato preventivo con cessione dei beni - Omologazione - Legittimazione processuale del liquidatore giudiziale - Litisconsorzio necessario in controversia tra imprenditore in c.p. e creditore - Esclusione - Fondamento. L'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, intervenuta nel corso di un giudizio di appello nei confronti del debitore, esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale, che ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, ma non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e di pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, rispetto alle quali non è configurabile alcun litisconsorzio necessario poiché l'accesso alla suddetta procedura concorsuale non determina lo spossessamento dell'imprenditore e la perdita della sua capacità di stare in giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17326 del 27/06/2025 (Rv. 675324 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16602 del 20/06/2025 (Rv. 675328 - 01)
Risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - litisconsorti necessari - Proprietario del veicolo condotto dal danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilità del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dà rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo è quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "utiliter data". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16602 del 20/06/2025 (Rv. 675328 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Litisconsorzio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12683 del 13/05/2025 (Rv. 674601 - 01)
Contratto con parte plurisoggettiva - Azione di nullità - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti intervenuti nella stipulazione - Esclusione - Fondamento. In caso di contratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo ab origine, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12683 del 13/05/2025 (Rv. 674601 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Litisconsorzio - Contratto con parte plurisoggettiva - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12683 del 13/05/2025 (Rv. 674601-01)
Azione di nullità - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti intervenuti nella stipulazione - Esclusione - Fondamento. In caso di contratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo ab origine, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12683 del 13/05/2025 (Rv. 674601-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Adozione (dei minori d'eta') - adottandi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11607 del 03/05/2025 (Rv. 674831 - 01)
Adottabilita' - opposizione - procedimento - Giudizio di appello - Genitori del minore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei genitori non impugnanti - Necessità - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze. In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, il titolo II della l. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla l.n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176 del 1991; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. n. 77 del 2003; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce a ciascuno dei genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche non si siano costituiti in primo grado, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11607 del 03/05/2025 (Rv. 674831 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102   …...
Litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 03/04/2025 (Rv. 674485-01)
Esecuzione forzata - opposizioni - Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, l. n. 898 del 1970 (ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c.) - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio necessario del coniuge obbligato - Configurabilità - Fondamento. Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 03/04/2025 (Rv. 674485-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_437_2, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Sovraindebitamento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5157 del 27/02/2025 (Rv. 673926-01)
Piano del consumatore - Impugnazione del decreto di omologazione - Legittimazione - Contraddittorio. In tema di omologazione del piano del consumatore, il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, sono stati parte nel giudizio predetto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5157 del 27/02/2025 (Rv. 673926-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_739 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 (Rv. 673883-01)
Pagamento dei debiti - ereditari - esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - frazionamento pro quota - Assenza di solidarietà - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione. Ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 (Rv. 673883-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Prediali - servitù coattive - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1900 del 27/01/2025 (Rv. 673629-01)
Costituzione della servitù di passaggio - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c. In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1900 del 27/01/2025 (Rv. 673629-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051, Cod_Civ_art_1052, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_363 …...
Incompetenza - rilevabilita' d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025 (Rv. 673417-01)
Rilievo d’ufficio ex art. 38 c.p.c. - Udienza di cui all’art. 183 c.p.c. - Individuazione - Udienza di rinvio per integrazione del contraddittorio - Rilievo dell’incompetenza - Tempestività - Decisione all’udienza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.  Quando viene disposta l'integrazione del contraddittorio, è tempestivo il rilievo ex officio dell'incompetenza, ex art. 38 c.p.c., se effettuato all'udienza immediatamente successiva all'adempimento ordinato. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, il giudice, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio, aveva sollevato d'ufficio la questione di incompetenza per valore e rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, per poi emettere ordinanza declinatoria della competenza, all'esito dell'interlocuzione delle parti). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025 (Rv. 673417-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25802 del 26/09/2024 (Rv. 672459-01)
Carenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordine - Mancata ottemperanza - Conseguenze - Accoglimento dell'impugnazione di merito - Insussistenza - Fattispecie. La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione non può determinare l'accoglimento dell'impugnazione di merito fondata su tale motivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, accogliendo l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio in primo grado, nonostante l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario passivo tra i condomini a fronte di domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità esclusiva di uno solo di essi). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25802 del 26/09/2024 (Rv. 672459-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
"Solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento di appello - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11676 del 30/04/2024 (Rv. 670949-01)
Pluralità di parti - Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Litisconsorzio nel secondo grado - Disciplina degli artt. 331 e 332 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze. In tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11676 del 30/04/2024 (Rv. 670949-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Litisconsorzio - necessario - divisione - divisione ereditaria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024 (Rv. 670786-01)
Operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari, esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - Crediti del de cuius - Frazionamento pro quota fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione. I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024 (Rv. 670786-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0757, Cod_Civ_art_0760, Cod_Civ_art_1295, Cod_Civ_art_1314, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7393 del 19/03/2024 (Rv. 670460-01)
Litisconsorzio - spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnazioni civili - appello - Azione revocatoria ordinaria - Appello - Proposizione da parte del terzo acquirente - Rigetto del gravame - Condanna del debitore alienante contumace in appello in solido con l'appellante - Esclusione - Fondamento. In tema di azione revocatoria ordinaria, il debitore alienante - rimasto contumace nel processo d'appello, poi respinto, proposto solo dal terzo acquirente - non può essere condannato alla rifusione delle spese in solido con l'appellante, non avendo in alcun modo dato causa al protrarsi del giudizio, né contribuito o concorso a gravare, in tale grado, il creditore vittorioso.Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7393 del 19/03/2024 (Rv. 670460-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-02)
Difetto di contraddittorio in cause inscindibili imputabile all'attore - Impugnazione da parte dell'attore soccombente nel merito sul punto della non integrità del contraddittorio nel grado precedente - Difetto di interesse - Fondamento - Fattispecie. In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi; tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. - posto che la denuncia di difetto di integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che aveva agito senza provvedere a chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l'integrazione al giudice di primo grado, si traduce in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso - ha rigettato il motivo di ricorso secondo il quale la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza del Tribunale, che, accertata la rinunzia all'eredità, non aveva disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti di coloro che erano stati chiamati in rappresentazione). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_088 …...
Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6829 del 14/03/2024 (Rv. 670414-01)
Azione per il risarcimento dei danni - Risarcimento, dovuto dal responsabile, superiore alle somme assicurate - Riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 ratione temporis applicabile - Onere dell'assicuratore di crearne i presupposti - Sussistenza - Modalità – Omissione - Conseguenze - Incapienza del massimale - Opponibilità ai danneggiati non risarciti – Esclusione - Limiti. In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 ratione temporis applicabile, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull'assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno, usando l'ordinaria diligenza, deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie; ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l'ipotesi di sua incolpevole ignoranza circa la pluralità di danneggiati. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6829 del 14/03/2024 (Rv. 670414-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Litisconsorzio - necessario - associazioni e fondazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4065 del 14/02/2024 (Rv. 670116-01)
Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) - rapporti esterni - responsabilita' di chi agisce per l'associazione - Associazione non riconosciuta - Responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente - Litisconsorzio necessario tra associazione e suo rappresentante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione ed il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal creditore nei confronti della sola associazione, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado e nei cui confronti l'associazione non aveva proposto domanda di regresso ma solo una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva, rigettata in primo grado, con sentenza non impugnata dall'ente). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4065 del 14/02/2024 (Rv. 670116-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0038, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1306, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024 (Rv. 670113-01)
Modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Riscossione di crediti a mezzo ruolo ex d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizioni esecutive non recuperatorie - Legittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione - Sussistenza - Azione proposta nei soli confronti dell'ente creditore - Inammissibilità - Integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024 (Rv. 670113-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Giudizi dinanzi alla Commissione centrale esercenti professioni sanitarie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3609 del 08/02/2024 (Rv. 670300-01)
Professioni sanitarie - Litisconsorzio necessario con il Ministero della Salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze. Nei giudizi dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sono litisconsorti necessari - ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 - il Ministero della salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ordine professionale di riferimento, con conseguente nullità rilevabile di ufficio della decisione deliberata senza ordinare l'integrazione del contraddittorio, per violazione dell'art. 102 c.p.c. ed applicabilità dell'art. 354, comma 1, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3609 del 08/02/2024 (Rv. 670300-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Pubblico ministero in materia civile - giudizi disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 07/02/2024 (Rv. 670292-01)
Sanzioni - Procedimento disciplinare a carico di psicologi - Impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dall’ordine degli psicologi - Pubblico Ministero - Litisconsorte necessario in sede processuale - Sussistenza - Fondamento. In tema di procedimento disciplinare a carico di psicologi, nel giudizio che ha inizio con l'impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dal relativo ordine professionale, il P.M. é litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., in quanto l'art. 17 della l. n. 56 del 1989 prevede che la delibera del consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi in materia di sanzioni disciplinari può essere impugnata, oltre che dal professionista, anche dal procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 07/02/2024 (Rv. 670292-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_070 …...
Regolamento di competenza - procedimento civile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3134 del 02/02/2024 (Rv. 670083-01)
Litisconsorzio - necessario - provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - pregiudiziali - Nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari - Rilevabilità d’ufficio - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento. La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3134 del 02/02/2024 (Rv. 670083-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Litisconsorzio - necessario - comunione e condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1615 del 16/01/2024 (Rv. 669934-01)
Comunione tra coniugi - Azione a tutela di bene comune - Legittimazione disgiuntiva - Sussistenza - Acquiescenza di un coniuge alla sentenza sfavorevole - Legittimazione dell'altro coniuge ad impugnare - Sussistenza. In presenza di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, ai sensi dell'art. 180, comma 1, c.c., ciascun coniuge ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, di talché nessun rilievo, come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale, può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1615 del 16/01/2024 (Rv. 669934-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0180, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Controversie - procedimento - litisconsorzio - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765-03)
Domanda del lavoratore di condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della posizione contributiva - Litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale - Esclusione. Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765-03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_107 …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023 (Rv. 669472 - 01)
Fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti - esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del coniuge esecutato - Coniuge non debitore - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione all’esecuzione pendente, promossa dal coniuge esecutato per far valere l'impignorabilità, ex art. 170 c.c., dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, a meno che egli sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso e questi siano stati anch'essi pignorati, vertendo la controversia sull’inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del proprio debitore, benché conferiti nel fondo. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui il pignoramento aveva avuto ad oggetto la quota indivisa di un immobile, non soggetto a regime di comunione legale, di cui era titolare il debitore esecutato, senza coinvolgere la posizione del coniuge non debitore). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023 (Rv. 669472 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0170, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
notificazione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31438 del 13/11/2023 (Rv. 669382 - 01)
Ordine di integrazione del contraddittorio - Presupposti - Notifica di atto valido - Ragioni - Incompatibilità del termine decadenziale con la sanatoria - Eccezione - Mancata ripresa tempestiva del procedimento notificatorio non imputabile alla parte. L'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31438 del 13/11/2023 (Rv. 669382 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
notificazione - rinnovazione della notificazione della citazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023 (Rv. 669330 - 01)
Mancato rispetto del termine a comparire - Rinnovazione della citazione - Notifica del primo atto di citazione unitamente al verbale contenente la fissazione della nuova udienza - Nullità - Ragioni - Sanatoria - Fattispecie. Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023 (Rv. 669330 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Riscossione delle imposte Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 (Rv. 669451 - 01)
Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità' di riscossione - riscossione mediante ruoli - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Iscrizione a ruolo di crediti non tributari - Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario fra concessionario del servizio ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa dell'ente - Riconducibilità all'art. 106 c.p.c. Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 (Rv. 669451 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106 …...
Successioni "mortis causa" - successione testamentaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30802 del 06/11/2023 (Rv. 669406 - 03)
Legato (nozione, distinzioni) - di eredita' - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Domanda di consegna di beni legati in vari testamenti - Possesso in capo ad un solo coerede - Litisconsorzio necessario di tutti i coeredi - Esclusione - Ragioni. Non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario e pertanto non si deve integrare il contraddittorio con la chiamata in causa di tutti i coeredi, quando si domandi la consegna di beni legati in vari testamenti nei confronti di quel coerede in possesso dei beni legati, in quanto unico tenuto alla loro consegna, non essendo lo status di erede l’oggetto del giudizio, ma il rilascio dei beni legati nel possesso di un determinato coerede. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30802 del 06/11/2023 (Rv. 669406 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0649, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023 (Rv. 669170 - 02)
Ordine di integrazione del contraddittorio - Mancata ottemperanza - Estinzione del giudizio - Omessa eccezione di parte - Successiva integrazione del contraddittorio - Declaratoria di estinzione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie. Nel caso in cui, nel termine perentorio all'uopo assegnato, nessuna delle parti abbia dato corso all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., l'estinzione del processo, in mancanza di tempestiva eccezione di parte, non può essere dichiarata dal giudice qualora il contraddittorio sia stato successivamente integrato nei confronti dei litisconsorti necessari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'intervenuta estinzione del processo essendosi i soggetti beneficiari delle disposizioni testamentarie oggetto di impugnazione, originariamente pretermessi, costituiti seppure dopo l'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio e in assenza di una tempestiva eccezione di estinzione). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023 (Rv. 669170 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023 (Rv. 669170 - 01)
Testamento - Impugnazione per falsità - Beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare Litisconsorzio necessario - Estensione - Fondamento. In caso di impugnazione del testamento correlata alla falsità del medesimo, rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023 (Rv. 669170 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0606, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27957 del 04/10/2023 (Rv. 669006 - 01)
Domanda di un condomino per l'accertamento della natura condominiale di un bene - Eccezione di titolarità esclusivo di un condomino - Litisconsorzio degli altri condomini - Necessità - Esclusione - Ragioni. Qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al condominio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27957 del 04/10/2023 (Rv. 669006 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_0948 …...
Usi civici - accertamento Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28009 del 04/10/2023 (Rv. 669169 - 01)
Soggetti legittimati a partecipare al giudizio - Individuazione - Termine di decadenza ex art. 3 l. n. 1766 del 1927 - Rilevanza - Esclusione - Limiti. Nel giudizio davanti al commissario per la liquidazione di usi civici, rivestono la qualità di contraddittori necessari tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che rilevi il termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della l. n. 1766 del 1927, salvo che si tratti di terreni non appartenenti al demanio universale o comunale, ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della l. cit. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28009 del 04/10/2023 (Rv. 669169 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26910 del 20/09/2023 (Rv. 668842 - 01)
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilita' - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro - Rivalsa dell'ente assicuratore - Azioni dell'Inail nei confronti del solo datore di lavoro - Presupposto - Responsabilità solidale con gli altri - Litisconsorzio necessario fra tutti - Esclusione. L'azione dell'Inail, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dell'adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d'altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l'opportunità) di ordinare l'intervento del terzo cui ritenga comune la causa. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26910 del 20/09/2023 (Rv. 668842 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107 …...
Impugnazioni civili - appello - domande Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)
Effetto devolutivo - Accoglimento domanda principale - Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale - Devoluzione - Appello incidentale o riproposizione della domanda - Necessità - Esclusione. In caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 (Rv. 668669 - 01)
Ricorso - forma e contenuto - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Opposizioni esecutive - Ricorso per cassazione - Assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Fattispecie. In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 (Rv. 668669 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25928 del 05/09/2023 (Rv. 669108 - 01)
Pretermissione di un litisconsorte - Integrazione del contraddittorio - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Condizioni - Successiva opposizione ex art. 404 c.p.c. - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione. L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25928 del 05/09/2023 (Rv. 669108 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945 …...
Servitù' - prediali - servitù' coattive Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25130 del 23/08/2023 (Rv. 668924 - 01)
Passaggio coattivo - integrazione del contraddittorio - litisconsorzio - determinazione del passo - pluralita' di fondi circostanti - Soluzioni plurime per l'accesso sulla via pubblica - Litisconsorzio necessario dei proprietari dei fondi circostanti - Insussistenza. Nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall’istante. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25130 del 23/08/2023 (Rv. 668924 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051, Cod_Civ_art_1052, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - litisconsorzio Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023 (Rv. 668714 - 01)
Giudizio di divisione - Litisconsorzio necessario tra tutti i comunisti - Giudizio di appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un comunista - Nullità della sentenza - Oggetto del gravame limitato ai conguagli - Irrilevanza. Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023 (Rv. 668714 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Civ_art_0728, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20091 del 13/07/2023 (Rv. 668547 - 01)
Accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari - Rigetto della domanda - Impugnazione della parte soccombente per violazione dell'integrità del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20091 del 13/07/2023 (Rv. 668547 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_1158 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19974 del 12/07/2023 (Rv. 668338 - 01)
Coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Discrezionalità esclusiva del giudice di primo grado - Fondamento - Censurabilità dell'esercizio del potere - Esclusione - Inottemperanza all'ordine di chiamata in causa - Cancellazione della causa dal ruolo - Mancata riassunzione con integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Conseguenze - Estinzione del processo - Poteri del giudice dell'impugnazione - Delibazione circoscritta soltanto alla ritualità della dichiarazione di estinzione - Necessità - Fattispecie. La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale la quale aveva escluso che, all'esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei confronti del terzo, comportasse di per sé l’estinzione del giudizio). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19974 del 12/07/2023 (Rv. 668338 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_270, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19175 del 06/07/2023 (Rv. 668113 - 01)
Giudizio di rinvio - procedimento - Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso - Pretermissione di litisconsorti necessari nel giudizio di merito - Rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio di cassazione, la riscontrata inammissibilità del ricorso rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell'intero giudizio in pretermissione di un litisconsorte necessario, di talché risulta superfluo disporre la rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione della causa, ormai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell'avvenuta formazione della "res iudicata". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19175 del 06/07/2023 (Rv. 668113 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Esecuzione forzata - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023 (Rv. 668446 - 01)
Litisconsorte necessario pretermesso - Opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Legittimazione - Opposizione all'esecuzione del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Esclusione - Eccezioni - Opposizione dell'esecutato volta a far valere la pretermissione del litisconsorte necessario - Ammissibilità - Esclusione. Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023 (Rv. 668446 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Procedimento civile - successione nel processo Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17479 del 19/06/2023 (Rv. 668543 - 01)
A titolo particolare nel diritto controverso - Successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. - Interventore in primo grado - Litisconsorzio necessario - Appello principale del dante causa - Appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare - Ammissibilità - Fondamento. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto, tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dante causa, rende ammissibile, in base al comb. disp. degli artt. 331 e 334 c.p.c., l'appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17479 del 19/06/2023 (Rv. 668543 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_334 …...
Servitù' - prediali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17368 del 16/06/2023 (Rv. 668059 - 01)
Servitù' coattive - passaggio coattivo - integrazione del contraddittorio – litisconsorzio - Costituzione della servitù - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Rigetto della domanda - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari pretermessi - Esclusione - Riproponibilità della domanda nei confronti dei proprietari di tutti i fondi intercludenti - Ammissibilità - Fondamento. L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via), senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17368 del 16/06/2023 (Rv. 668059 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Divisione - divisione giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16794 del 13/06/2023 (Rv. 668053 - 01)
Litisconsorzio necessario - Giudizio di scioglimento di comunione - Usufruttuari dei beni oggetto della comunione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16794 del 13/06/2023 (Rv. 668053 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Civ_art_0981, Cod_Civ_art_1111 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16137 del 07/06/2023 (Rv. 668118 - 01)
Cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Mancata integrazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Necessità - Fondamento - Omissione da parte del giudice - Conseguenze - Fattispecie. La regola dettata dal terzo comma dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., cassando con rinvio, ha dichiarato nulla la sentenza di appello confermativa della proposizione vittoriosa dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardante un atto di compravendita, da parte della banca creditrice, sul rilievo che, nel giudizio di secondo grado, il terzo acquirente non aveva evocato in giudizio la debitrice alienante quale litisconsorte necessario, ma solo la banca creditrice). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16137 del 07/06/2023 (Rv. 668118 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Fondo intercludente appartenente a più proprietari – Cass. n. 10912/2023
Servitù' - prediali - servitù' coattive - passaggio coattivo - integrazione del contraddittorio - litisconsorzio - Fondo intercluso - Costituzione di servitù coattiva di passaggio - Fondo intercludente appartenente a più proprietari - Giudizio per la costituzione della servitù - Litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo intercludente - Necessità - Applicazione analogica dell'art. 1059 comma 2 c.c. per evitare l'inutilità della sentenza resa a contraddittorio non integro - Esclusione.  L'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell'unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza "inutiliter data", non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l'art. 1059, comma 2, c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10912 del 26/04/2023 (Rv. 667644 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_1051, Cod_Civ_art_1059   Corte Cassazione 10912 2023 …...
Unicità di fatto generatore del diritto di credito azionato dal ricorrente nel giudizio di merito – Cass. n. 8556/2023
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Processo litisconsortile - Domande autonome e cumulate - Unicità di fatto generatore del diritto di credito azionato dal ricorrente nel giudizio di merito - Notifica della sentenza d'appello eseguita nei confronti di una sola delle controparti - Definitività della sentenza ai fini della decorrenza del "dies a quo" dell'azione di equa riparazione - Esclusione - Conseguenze.   Nel caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. "termine lungo" per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il "dies a quo" di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l'azione di equa riparazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8556 del 27/03/2023 (Rv. 667504 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_285   Corte Cassazione 8556 2023 …...
Revocatoria di costituzione di fondo patrimoniale – Cass. n. 8447/2023
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - litisconsorzio - Revocatoria di costituzione di fondo patrimoniale - Stipula da parte di entrambi i coniugi - Coniuge non debitore e non proprietario dei beni - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.   In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8447 del 24/03/2023 (Rv. 667106 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_168   Corte Cassazione 8447 2023 …...
Parte locatrice costituita da una pluralità di locatori – Cass. n. 6596/2023
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Parte locatrice costituita da una pluralità di locatori - Solidarietà attiva e passiva nei rapporti con il conduttore - Conseguenze sul piano processuale - Litisconsorzio necessario tra i soggetti rivestenti la qualità di parte locatrice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Quando in un contratto di locazione la parte locatrice è costituita da più locatori, dal lato passivo ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, mentre dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292 c.c., la quale, tuttavia, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a un contratto di locazione che prevedeva che il pagamento del canone avvenisse mediante bonifico su un conto corrente intestato a due dei plurimi locatori - aveva ritenuto che la chiusura di tale conto, a seguito del decesso dei relativi intestatari, non legittimasse in alcun modo il conduttore ad interrompere il pagamento del canone, che avrebbe dovuto invece effettuarsi al domicilio di altro co-locatore, in applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6596 del 06/03/2023 (Rv. 667079 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 6596 2023 …...
Cessazione in appello – Cass. n. 6016/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - impiego pubblico - concorsi - in genere - Selezioni concorsuali - Litisconsorzio necessario - Cessazione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.   La domanda di riformulazione della graduatoria, volta ad ottenere una determinata utilità (promozione, trasferimento, livello retributivo, ecc.) in esito a una procedura concorsuale, impone l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione; tuttavia, l'originario litisconsorzio necessario cessa nel caso in cui, prima del successivo grado di giudizio, venga meno il bene della vita che aveva imposto la partecipazione di altri soggetti e, cioè quando difetti l'inscindibilità della causa per non essere più conseguibile il "petitum". (Nella specie, la S.C. ha affermato che - in conseguenza della soppressione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, della struttura complessa in relazione alla quale era stata indetta la procedura selettiva - non dovevano essere necessariamente evocati in appello tutti i partecipanti al concorso). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6016 del 28/02/2023 (Rv. 667025 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 6016 2023   …...
Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado – Cass. n. 5816/2023
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - litisconsorzio - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Azione revocatoria proposta nei confronti di una società - Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado - Impugnazione nei confronti del liquidatore – Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Necessità - Fondamento.   Nel caso in cui la società contro la quale sia stata intentata un'azione revocatoria ordinaria sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, e l'impugnazione della sentenza sia stata notificata al suo liquidatore, il giudice d'appello è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci subentranti nei rapporti giuridici facenti capo alla suddetta società, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5816 del 27/02/2023 (Rv. 667224 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 5816 2023 …...
Regolare notifica dell'appello principale – Cass. n. 5166/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Litisconsorzio necessario - Regolare notifica dell'appello principale - Mancanza o irregolarità della notifica dell'appello incidentale a uno dei litisconsorti - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Necessità.   In caso di mancata o invalida notifica dell'appello incidentale ad un litisconsorte necessario, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, anche se a tale parte sia stato regolarmente notificato l'appello principale, atteso che tale adempimento, pur consentendo al litisconsorte di partecipare al giudizio di appello, non sana la mancata notifica dell'appello incidentale, giacché non gli consente tale partecipazione nella pienezza dell'esercizio dei suoi diritti di difesa. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 (Rv. 667228 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 5166 2023 …...
Litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile – Cass. n. 4994/2023
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - litisconsorti necessari - Procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile - Sussistenza - Fondamento.   In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023 (Rv. 666753 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 4994 2023 …...
Responsabilità diretta per fatto proprio – Cass. n. 4303/2023
Responsabilità civile - genitori e tutori - in genere - Responsabilità - Natura giuridica - Individuazione - Responsabilità diretta per fatto proprio - Sussistenza - Responsabilità concorrente con quella del minore - Configurabilità - Conseguenze.   La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore; ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo, senza che ciò dia luogo a litisconsorzio necessario, e che - restando le due cause, per loro natura scindibili, comunque distinte - non è affetta da nullità la sentenza emessa nel giudizio a cui non ha partecipato il minore. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023 (Rv. 666774 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2048, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 4303 2023 …...
Litisconsorzio necessario processuale – Cass. n. 4303/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.   Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - ritenute scindibili le cause risarcitorie originariamente proposte, ex art. 2043 e 2048 c.c., nei confronti del minore e dei genitori - non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, nel processo di appello proposto dai soli genitori). Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023 (Rv. 666774 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2048   Corte Cassazione 4303 2023 …...
Impugnazione del riconoscimento di un genitore per difetto di veridicità – Cass. n. 35998/2022
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - figli premorti - clausole limitatrici - impugnazione (provvedimenti in pendenza del giudizio) - condizioni - Impugnazione del riconoscimento di un genitore per difetto di veridicità - Azione intrapresa dal terzo interessato - Figlio maggiorenne al momento dell'azione - Litisconsorzio necessario dell'altro genitore - Esclusione - Differenza rispetto al figlio minore - Sussistenza.   Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, già maggiorenne ed economicamente indipendente al momento della instaurazione del giudizio, il genitore di cui non si discute lo status non è un litisconsorte necessario, perché l’eventuale pronuncia caducatoria dello "status filiationis" del soggetto maggiorenne non produce effetti rilevanti di alcun genere nei suoi confronti, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, come pure degli obblighi morali di crescita, educazione ed istruzione e di quelli materiali al mantenimento del figlio, ormai non più ipotizzabili. Ove, invece, l'azione di impugnazione coinvolga un figlio minorenne, la rilevante modifica della situazione familiare, in termini di obblighi morali e materiali verso il figlio, giustifica il litisconsorzio necessario del predetto genitore. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35998 del 07/12/2022 (Rv. 666250 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0250, Cod_Civ_art_0263, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 35998 2022 …...
Opposizione del comproprietario pretermesso avverso sentenza di demolizione della cosa – Cass. n. 35457/2022
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - in genere - Opposizione del comproprietario pretermesso avverso sentenza di demolizione della cosa - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.   Il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa "inter alios" che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il "pregiudizio" ex art. 404, comma 1 c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono "in re ipsa", discendendo dalla natura del "decisum", implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il litisconsorzio necessario tra due coniugi comproprietari in un giudizio di condanna alla rimozione di una veranda abusiva.) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35457 del 02/12/2022 (Rv. 666330 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 35457 2022 …...
Indennità di sopraelevazione – Cass. n. 35525/2022
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo - Indennità di sopraelevazione - Determinazione giudiziale - Efficacia verso i condomini non partecipanti al processo - Esclusione - Fondamento - Partecipazione dei condomini al processo quali litisconsorti facoltativi - Conseguenze.   In tema di condominio, la quantificazione, in sede giudiziale, dell'Indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. non fa stato nei confronti dei condomini che non abbiano partecipato al processo, né colui che ha eseguito la sopraelevazione può opporla ai condòmini che non abbiano partecipato al processo, atteso che il diritto di ciascun condomino alla predetta indennità è autonomo e si distingue da quello degli altri sia per "causa petendi" (il diritto di proprietà delle singole unità immobiliari), sia per "petitum" (il "quantum" determinato per ciascuno), mentre la partecipazione di più condomini al medesimo processo rinviene la propria disciplina nel c.d. litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., che lascia impregiudicate le posizioni dei condomini non partecipanti al processo, che non possono vedersi opporre l'indennità così come calcolata, pena la violazione dell'art. 2909 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35525 del 02/12/2022 (Rv. 666437 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_2909   Corte Cassazione 35525 2022 …...
Non integrità del contraddittorio in primo grado – Cass. n. 34897/2022
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - Litisconsorzio necessario - Norma processuale - Conseguente applicazione necessaria - Non integrità del contraddittorio in primo grado - Vizio comportante la rimessione - Pregiudizialità assoluta - Esame di ulteriori questioni, inclusa l'individuazione della legge sostanziale applicabile - Spettanza - Al giudice di primo grado.   La norma che impone il litisconsorzio necessario ha natura processuale e, come tale, è di applicazione necessaria nei processi che si svolgono innanzi al giudice italiano; ne consegue che, una volta rilevata la non integrità del contraddittorio in base alla disposizione nazionale, la relativa statuizione ha carattere di pregiudizialità assoluta e ciò impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., restando preclusa qualsiasi altra decisione - che è rimessa al giudice "ad quem" - sul merito della controversia e anche sulla questione riguardante l'individuazione della legge sostanziale applicabile. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 34897 del 28/11/2022 (Rv. 666276 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 34897 2022 …...
Natura bifasica e struttura unitaria del giudizio – Cass. n. 32350/2022
Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - procedimento possessorio - fasi del giudizio - Giudizio possessorio - Natura bifasica e struttura unitaria del giudizio - Istanza di prosecuzione ex art. 703, comma 4, c.p.c. - Notifica al contumace – Necessità - Esclusione - Fondamento.   In tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, sicché l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32350 del 03/11/2022 (Rv. 666166 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_703, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_292   Corte Cassazione 32350 2022 …...
Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato – Cass. n. 32445/2022
Esecuzione forzata - estinzione del processo - mobiliare - presso terzi - Espropriazione presso terzi - Estinzione del processo esecutivo - Giudizio di reclamo - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di legittimità.   In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022 (Rv. 666112 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 32445 2022 …...
Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato – Cass. n. 30491/2022
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Opposizione agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Instaurazione della fase di merito nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari - Integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Necessità - Fase sommaria - Notifica del ricorso introduttivo ad uno solo dei litisconsorti - Sufficienza.   In tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30491 del 18/10/2022 (Rv. 666266 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_618   Corte Cassazione 30491 2022 …...
Decreto dichiarativo dello stato di adottabilità – Cass. n. 28371/2022
Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilità - opposizione - procedimento - impugnazione - Decreto dichiarativo dello stato di adottabilità - Soggetto legittimato all'opposizione - Mancata proposizione dell'opposizione da parte dello stesso - Legittimazione alle successive impugnazioni e assunzione del ruolo di litisconsorte necessario - Esclusione - Fondamento.   Nei giudizi d'impugnazione (ricorso in appello e per cassazione) successivi alla pronuncia da parte del tribunale per i minorenni della sentenza sull'opposizione avverso il decreto di adottabilità, assumono la qualità di litisconsorti necessari, tra i soggetti che erano legittimati all'opposizione in quanto destinatari della notificazione del decreto di adottabilità, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 184 del 1983 (P.M., genitori, parenti entro il quarto grado, tutore), soltanto coloro che abbiano effettivamente proposto l'opposizione, poiché gli altri non hanno la legittimazione ad impugnare la sentenza del Tribunale, che spetta, ai sensi dell'art. 17 della legge citata, ai soggetti destinatari della notifica di quest'ultima, cioè al P.M., all'opponente ed al curatore. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28371 del 29/09/2022 (Rv. 665752 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 28371 2022 …...
Terzo trasportato danneggiato dal sinistro – Cass. n. 27078/2022
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - litisconsorti necessari - Terzo trasportato danneggiato dal sinistro - Azione diretta ex art.141 c.ass. - Litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo - Sussistenza - Conseguenze.   In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022 (Rv. 665903 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383   Corte Cassazione 27078 2022 …...
Concordato preventivo con "cessio bonorum" – Cass. n. 26982/2022
Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - Concordato preventivo con "cessio bonorum" - Appello della società per ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura, il risarcimento del danno e la restituzione di somme - Liquidatore giudiziale - Legittimazione ad intervenire in giudizio quale litisconsorte necessario o rappresentante degli aventi causa - Esclusione - Fondamento.   Nel giudizio d'appello proposto da una società in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, volto ad ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura, il risarcimento del danno e la restituzione di somme, il liquidatore giudiziale non è legittimato a intervenire in qualità di litisconsorte necessario o in rappresentanza dei creditori concordatari, atteso che la sua legittimazione processuale è limitata alle sole controversie liquidatorie e distributive, e che egli non è successore a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto subentrante alla società nella sola gestione dei beni ceduti e nelle questioni liquidatorie. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26982 del 14/09/2022 (Rv. 665946 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_344   Corte Cassazione 26982 2022 …...
Vendita di una parte determinata di cosa comune – Cass. n. 25097/2022
Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - quote dei comunisti (o partecipanti) - atti di disposizione e godimento - Vendita di una parte determinata di cosa comune - Efficacia traslativa immediata - Esclusione - Efficacia obbligatoria - Sussistenza - Conseguenze in tema di litisconsorzio necessa rio.   La vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari, i quali non sono litisconsorti necessari nel giudizio nel quale l'acquirente abbia invocato, sebbene in maniera infondata, l'efficacia immediata del contratto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25097 del 22/08/2022 (Rv. 665589 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1103, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_1376, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 25097 2022 …...
Bene in comunione "pro indiviso" – Cass. n. 24313/2022
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Bene in comunione "pro indiviso" - Contratto preliminare stipulato da alcuni comproprietari limitatamente alle proprie quote - Domanda ex art. 2932 c.c. - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario nei confronti degli altri comproprietari - Esclusione - Ragioni.   Nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita di un bene in comunione "pro indiviso", stipulato da alcuni soltanto dei comproprietari e avente ad oggetto le quote di pertinenza di questi ultimi, nel processo ex art. 2932 c.c. non rivestono la qualità di litisconsorti necessari gli altri comproprietari, dal momento che essi, non avendo sottoscritto il preliminare, non sono destinatari in via diretta degli effetti del contratto definitivo. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24313 del 05/08/2022 (Rv. 665559 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1103, Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 24313 2022 …...
Giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti del genitore per il proprio mantenimento – Cass. n. 18451/2022
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere - Procedimento per l'accertamento del diritto al mantenimento proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di un solo genitore - Litisconsorzio necessario con l'altro genitore - Esclusione - Natura solidale dell'obbligazione - Esclusione - Ripartizione dell'onere tra entrambi i genitori - Necessità - Conseguenze in tema di accertamenti istruttori da parte del giudice.   Nel giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di uno solo dei genitori per il proprio mantenimento, l'altro genitore non è litisconsorte necessario, non essendo l'obbligazione dedotta in giudizio obbligazione solidale. Tuttavia, una volta individuata la misura dell'assegno, il carico non può che ripartirsi fra i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità; ne consegue che il giudice del merito è tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi i genitori, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascuno. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 18451 del 08/06/2022 (Rv. 664969 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316, Cod_Civ_art_0337, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103   Corte Cassazione 18451 2022 …...
Espropriazione coattiva di crediti a mezzo ruolo – Cass. n. 16236/2022
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione coattiva - espropriazione forzata - disposizioni applicabili - espropriazione mobiliare - pignoramento - presso terzi - Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario tra agente della riscossione, debitore e terzo pignorato - Sussistenza.   In tema di espropriazione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste il litisconsorzio necessario fra l'agente della riscossione, il debitore e il terzo pignorato. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022 (Rv. 665106 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543   Corte Cassazione 16236 2022 …...
Omessa integrazione nel giudizio di merito – Cass. n. 11043/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Litisconsorzio necessario - Omessa integrazione nel giudizio di merito - Censurabilità per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.   L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11043 del 05/04/2022 (Rv. 664378 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 11043 2022 …...
Notificazione di atti processuali entro un termine perentorio – Cass. n. 10142/2022
Procedimento civile - notificazione - in genere - Notificazione di atti processuali entro un termine perentorio - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Istanza di rimessione in termini - Onere della parte - Fattispecie.   In caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. qualora non sia possibile una semplice e ragionevolmente tempestiva effettuazione della nuova notifica per l'esigenza di rispettare un termine in favore del destinatario dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha corretto la motivazione della Corte di merito, la quale non aveva considerato che se l'attrice avesse di propria iniziativa ripreso il procedimento notificatorio, la citazione, volta all'integrazione del contraddittorio, sarebbe comunque risultata nulla per mancato rispetto del termine minimo prescritto). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10142 del 29/03/2022 (Rv. 664405 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_153   Corte Cassazione 10142 2022 …...
Morte di uno dei promissari acquirenti – Cass. n. 9008/2022
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - contratti in genere - contratto per persona da nominare - Contratto preliminare di compravendita - Obbligo ad acquistare per sé o per persona da nominare - Morte di uno dei promissari acquirenti - "Electio amici" compiuta dal superstite - Imputazione di quanto versato da entrambi, a titolo di caparra, a pagamento del prezzo - Azione di ripetizione esperita da uno degli eredi della "de cuius" nei confronti dei nominati - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro stipulante e degli altri eredi - Sussistenza - Ragioni.   Nel caso in cui, a seguito della stipulazione di un contratto preliminare di compravendita per persona da nominare, l'"electio amici" sia stata compiuta da uno solo dei promissari acquirenti dopo la morte dell'altro, nella causa promossa da uno degli eredi del "de cuius", contro i terzi nominati, per la restituzione della caparra versata all'atto del preliminare (e imputata a prezzo della vendita), sono litisconsorti necessari gli altri coeredi del promissario acquirente defunto e l'altro stipulante, inerendo la "causa petendi" della domanda all'accertamento, da un lato, delle modalità di svolgimento, da parte di quest'ultimo, di un potere di rappresentanza degli eredi suddetti, e dall'altro della causa (gratuita od onerosa) del negozio sottostante all'atto di nomina degli acquirenti. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9008 del 21/03/2022 (Rv. 664578 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_1401   Corte Cassazione 9008 2022 …...
Domanda di accertamento della natura comune di un bene proposta da alcuni condomini – Cass. n. 8593/2022
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - azioni giudiziarie - lite tra comproprietari - in genere - Domanda di accertamento della natura comune di un bene proposta da alcuni condomini - Riconvenzionale diretta alla declaratoria della proprietà esclusiva a favore del convenuto - Litisconsorzio necessario di tutti i condomini - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Poiché la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non "secundum eventum litis", ma al momento in cui essa sorge,sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l'accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio, abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione abbreviata.(Nel caso di specie, nessuna delle parti in causa aveva prospettato la natura condominiale del lastrico di copertura, rivendicandone la proprietà esclusiva, peraltro, senza darne la prova, con la conseguenza che la corte di merito ha ritenuto la proprietà comune del lastrico di copertura di un immobile in capo ai partecipanti al condominio secondo la previsione di legge). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8593 del 16/03/2022 (Rv. 664240 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_1117, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 8593 2022 …...
Opposizione tardiva recuperatoria avverso iscrizione a ruolo – Cass. n. 7514/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Riscossione crediti previdenziali - Opposizione tardiva recuperatoria avverso iscrizione a ruolo - Vizi attinenti al merito della pretesa - Litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione - Esclusione - Conseguenze.   In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 (Rv. 664407 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1188, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107   Corte Cassazione 7514 2022 …...
Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito – Cass. n. 6073/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Litisconsorzio necessario tra società e soci - Configurabilità - Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rimessione al primo giudice - Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità - Possibilità - Condizioni.   Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6073 del 24/02/2022 (Rv. 663984 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_274   Corte Cassazione 6073 2022 …...
Integrazione del contraddittorio nei confronti del lavoratore e del datore di lavoro – Cass. n. 3422/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - procedimento - litisconsorzio - Controversie aventi ad oggetto il versamento dei contributi e l'erogazione delle prestazioni assicurative - Integrazione del contraddittorio nei confronti, rispettivamente, del lavoratore e del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Fondamento.   Non sono litisconsorti necessari il lavoratore e il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie fra il secondo e l'Ente previdenziale, aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle, fra il primo e lo stesso Ente, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi e in siffatte controversie l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano, di guisa che l'insorgere di una contestazione fra le parti circa la sussistenza del rapporto di lavoro non implica necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto di quello stesso rapporto, rimasto estraneo alla causa in corso, potendo la relativa questione essere risolta in via meramente incidentale, al limitato fine dell'accertamento dei presupposti suddetti, senza che tale soggetto subisca pregiudizio da una decisione "incidenter tantum", inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3422 del 03/02/2022 (Rv. 663835 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_442   Corte Cassazione 3422 2022 …...
Impugnazione del testamento per indegnità – Cass. n. 1443/2021
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - indegnita' di succedere - Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Impugnazione del testamento per indegnità - Litisconsorzio necessario dei successori legittimi - Rapporti tra giudizio penale e civile - Operatività della sospensione necessaria - Ambito di applicazione - Necessaria coincidenza delle parti.   Nell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio. Tuttavia, qualora tale azione si trovi in rapporto di pregiudizialità giuridica con un giudizio penale pendente, l'esistenza del litisconsorzio necessario non giustifica la sospensione totale o parziale del processo civile, se non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1443 del 18/01/2022 (Rv. 663628 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0463, Cod_Civ_art_0533, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_295   Corte Cassazione 1443 2022 …...
Pretermissione dal primo grado di litisconsorti necessari – Cass. n. 1441/2022
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Sentenza di appello - Pretermissione dal primo grado di litisconsorti necessari - Esperibilità da parte dei litisconsorti pretermessi dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Deducibilità del solo vizio processuale della non integrità del contraddittorio - Ammissibilità - Fondamento.   È ammissibile la proposizione dell'opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1441 del 18/01/2022 (Rv. 663627 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_406   Corte Cassazione 1441 2022 …...
Evocazione in giudizio anche del costruttore-venditore – Cass. n. 1445/2022
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - clausole - inserzione automatica - Vincolo di destinazione ex art. 41-sexies della 1. n. 1150 del 1942 - Natura - Diritto reale d'uso - Conseguenze - Alienazione, da parte dell'orinario costruttore-venditore, degli spazi a parcheggio a soggetti terzi - Giudizio azionato nei confronti di questi ultimi dai beneficiari del vincolo, per il riconoscimento del loro diritto - Evocazione in giudizio anche del costruttore-venditore - Esclusione - Fondamento.   Il vincolo di destinazione impresso dall'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942 (come introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967) agli spazi destinati a parcheggio consiste in una limitazione legale della proprietà, opponibile, con l'assolutezza dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza ed efficacia; ne consegue che gli acquirenti delle unità immobiliari dall'originario costruttore-venditore il quale, eludendo siffatto vincolo, abbia riservato a sé la proprietà di detti spazi, per poi venderli a soggetti terzi, possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale d'uso direttamente (e soltanto) nei confronti di questi ultimi, senza che occorra la presenza in tale giudizio del costruttore-venditore, il cui diritto personale a conseguire dagli attori l'integrazione del prezzo di acquisto, in conseguenza del riconoscimento del diritto d'uso sui detti spazi vincolati, deriva dai singoli contratti di acquisto, le cui clausole difformi sono sostituite di diritto dalla norma imperativa. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1445 del 18/01/2022 (Rv. 663404 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1021, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1339, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 1445 2022 …...
Litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari – Cass. n. 992/2022
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - azioni giudiziarie - lite tra comproprietari e terzi - litisconsorzio necessario - Azione ex art. 938 c.c. esperita da uno dei comproprietari del fondo - Litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari - Esclusione - Fondamento.   L'azione tendente all'acquisto della porzione del fondo attiguo occupata, ai sensi dell'art. 938 c.c., può essere proposta anche da uno solo dei comproprietari del fondo confinante, essendo diretta esclusivamente all'accertamento dell'occupazione in buona fede del fondo attiguo, senza che l'immobile in comunione ne possa risultare modificato "in peius". Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 992 del 14/01/2022 (Rv. 663567 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0938, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 992 2022 …...
Domanda proposta da una pluralità di condomini a difesa della cosa comune – Cass. n. 41490/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - in genere - Domanda proposta da una pluralità di condomini a difesa della cosa comune, ex art. 1102 c.c. - Litisconsorzio facoltativo tra gli attori - Sussistenza - Conseguenze - Rinuncia all'azione di una delle parti - Estinzione del giudizio - Limiti - Applicabilità in appello dell'art. 332 c.p.c. - Esclusione.   Ove più condomini agiscano, nello stesso processo, nei confronti di un altro condomino, ai sensi dell'art. 1102 c.c., si determina tra i primi un 'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p. c., con la conseguenza che, da un lato, la rinuncia all'azione da parte di uno soltanto degli attori comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, limitatamente al rapporto processuale scindibile per il quale la rinuncia è intervenuta e, dall'altro, che il medesimo giudizio prosegue tra le altre parti, nei cui confronti l'estinzione predetta non produce alcun effetto, non trovando, peraltro, applicazione, in sede di impugnazione, neppure il disposto di cui all'art. 332 c.p.c., non rilevando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio porti ad un esito favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica del rinunciante. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41490 del 24/12/2021 (Rv. 663462 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Civ_art_1117, Cod_Proc_Civ_art_103   Corte Cassazione 41490 2021 …...
Inefficacia del contratto per difetto di rappresentanza – Cass. n. 41438/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - In genere - contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - in genere - Inefficacia del contratto per difetto di rappresentanza - Domanda di accertamento proposta contro il terzo e il falso rappresentante che ha contrattato - Effetti - Litisconsorzio unitario necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze - Mancata rinnovazione della citazione nei confronti del rappresentante senza potere non costituitosi - Estinzione del giudizio nei confronti di tutte le parti - Necessità.   In tema di rappresentanza senza poteri, se la domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto sia proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso rappresentante che lo ha stipulato, si determina un cumulo soggettivo che trasforma l'originario litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale funzionale a prevenire l’eventuale contrasto di giudicati, sicché non può essere disposta la separazione delle cause ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c. e le vicende anomale del processo, come l'estinzione, concernono tutte le parti; pertanto, nell'ipotesi di mancata rinnovazione della citazione disposta in favore del rappresentante senza potere non costituitosi in giudizio, l'estinzione, ex art. 303, comma 3, c.p.c., va dichiarata con riferimento all'intero processo e non solo nei confronti della parte nei cui confronti non si è proceduto alla detta rinnovazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1398, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 41438 2021 …...
Procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale – Cass. n. 40490/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - famiglia - potestà dei genitori - Procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale - Nomina di un curatore speciale al minore ex art. 78 c.p.c. – Necessità - Omissione – Conseguenze.   Nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo che, se rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40490 del 16/12/2021 (Rv. 663533 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0336, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 40490 2021 …...
Sottrazione interazionale di minori – Cass. n. 39766/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - In genere - famiglia - potestà dei genitori - Sottrazione interazionale di minori - Procedimento disciplinato dalla l. n. 64 del 1994 - Qualità di parte del minore - Esclusione - Fondamento.   Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore disciplinato dalla l. n. 64 del 1994 (che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980), in mancanza di una norma che preveda l’intervento del minore quale parte del processo, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo previa nomina di un curatore speciale, sia in quanto dalla capacità di discernimento del minore e dalla previsione del diritto di essere ascoltato non deriva il diritto di essere parte in causa, sia in quanto la mancata previsione della sua partecipazione al menzionato giudizio, quale parte, è giustificata dalla incompatibilità con i caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 39766 del 13/12/2021 (Rv. 663546 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 39766 2021 …...
Omessa integrità del contraddittorio in primo grado – Cass. n. 38024/2021
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Omessa integrità del contraddittorio in primo grado - Rilievo in appello e rimessione della causa al primo giudice - Ammissibilità - Limite del giudicato interno sul merito - Fattispecie in tema di impugnazione della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alle spese.   Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento all'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello, ad eccezione del caso di giudicato interno, formatosi su una statuizione di merito resa tra le parti dalla sentenza appellata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che - investito dell'appello della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale - aveva rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38024 del 02/12/2021 (Rv. 663351 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 38024 2021 …...
Mancata partecipazione al giudizio da parte dell'esecutato – Cass. n. 37847/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - Opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. - Esecutato - Litisconsorte necessario - Configurabilità - Mancata partecipazione al giudizio da parte dell'esecutato - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Ordinaria necessità - Principio della ragionevole durata del processo - Originaria improponibilità della domanda - Adottabilità della pronuncia di cassazione senza rinvio - Configurabilità - Fondamento.   In tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l'azione sia "ab origine" improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell'effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva pronunciato su opposizione di terzo all’esecuzione per rilascio d'immobile, ex art. 619 c.p.c., proposta dal terzo in forza di un preteso diritto incompatibile con quello portato dal titolo esecutivo azionato, benché senza evocare in giudizio l'esecutato litisconsorte necessario, e ciò in forza dell'originaria improponibilità della domanda, non essendo consentito far valere un tale profilo di opposizione con l'azione così come spiegata). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37847 del 01/12/2021 (Rv. 663431 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 37847 2021 …...
Richiesta di trasferimento interprovinciale – Cass. n. 36356/2021
Impiego pubblico - concorsi in genere - in genere - Docente di ruolo - Richiesta di trasferimento interprovinciale - Azione di adempimento - Conseguenze - Oneri di allegazione - Integrazione del contraddittorio con gli altri partecipanti - Necessità.   In tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 36356 del 23/11/2021 (Rv. 663002 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 36356 2021 …...
Rappresentanza giudiziale del condominio – Cass. n. 35794/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla titolarità comune o esclusiva.   Nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35794 del 22/11/2021 (Rv. 662910 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_34, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 35794 2021 …...
Chiamata in causa del terzo garante – Cass. n. 33481/2021
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Chiamata in causa del terzo garante - Effetti - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità - Fondamento - Dovere del giudice - Fissazione di termine ex art. 331 c.p.c. - Necessità.   Per effetto della chiamata in causa in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale, di talché l'impugnazione proposta dal chiamante garantito, rimasto soccombente, deve essere notificata anche al chiamato garante, dovendo il giudice, in caso contrario, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33481 del 11/11/2021 (Rv. 662842 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 33481 2021 …...
Audizione del genitore nel primo grado di giudizio – Cass. n. 32661/2021
Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - dichiarazione - in genere - Procedimento - Audizione del genitore nel primo grado di giudizio - Omissione - Conseguenze - Invalidità del giudizio - Sanabilità in secondo grado - Esclusione - Fondamento.   Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la comparizione e l'audizione dei genitori avanti al tribunale per i minorenni deve considerarsi scansione ineludibile del primo grado di giudizio, al pari dell'integrazione necessaria del contraddittorio, con la conseguenza che la sua omissione, determinando una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa dei genitori, conduce all'invalidità dell'intero giudizio. Né tale vizio è sanabile con l'audizione dei genitori nel giudizio di appello, tenuto conto che in tali procedimenti il fattore tempo deve essere valutato non solo in relazione alla fase dello sviluppo psico-fisico del minore ed alle sue esigenze di stabilità affettiva e relazionale, ma anche in relazione, e con pari rilievo, all'irreparabilità del pregiudizio che egli subirebbe per la perdita anche transeunte della relazione con il genitore. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32661 del 09/11/2021 (Rv. 663266 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 32661 2021 …...
Impugnazione del lodo da parte di colui che ha dato causa alla nullità – Cass. n. 29433/2021
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Procedimento arbitrale - Pretermissione del litisconsorte necessario - Impugnazione del lodo da parte di colui che ha dato causa alla nullità - Ammissibilità - Fondamento.   In tema di procedimento arbitrale, il difetto di integrità del contraddittorio dovuto alla pretermissione di un litisconsorte necessario determina la nullità del lodo, che può essere fatta valere anche dalla parte che abbia dato causa a tale nullità, senza che possa trovare applicazione il disposto dell'art. 829, comma 2, c.p.c. a cagione della gravità del vizio, che rende la pronuncia "inutiliter data". Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29433 del 21/10/2021 (Rv. 662860 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_830, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 29433 2021 …...
Fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile – Cass. n. 29288/2021
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi regionali - tributi propri della regione - Fallimento di società di persone o dell'imprenditore inizialmente ritenuto individuale - Fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile - Giudizio di reclamo - Originari creditori istanti - Posizione processuale - Litisconsorti necessari - Sussistenza.   Gli originari creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo proposto dal socio illimitatamente responsabile, attinto dalla dichiarazione di fallimento in estensione ai sensi dell'art. 147, commi 4 e 5, l.fall. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del socio dichiarato fallito in estensione contro la pronuncia di estinzione del reclamo ex art 18 l. fall. per mancata integrazione del contraddittorio, nel termine assegnato dal giudice, nei confronti di uno dei creditori che avevano richiesto il fallimento della società di persone). Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29288 del 21/10/2021 (Rv. 662931 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 29288 2021 …...
Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito – Cass. n. 28565/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Controricorrente - Eccezioni - Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito - Mancata deduzione di alcuna lesione al diritto di difesa - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.   In tema di giudizio in cassazione, ove il controricorrente eccepisca un vizio di notifica che gli abbia impedito di partecipare alle fasi di merito del processo, comunque definite con esito a lui favorevole, la mancata prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa, conseguente al vizio denunciato, esclude la necessità della rimessione della causa al primo giudice, assumendo preminente rilievo il principio di effettività nella valutazione della compromissione del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione con la quale il controricorrente, vincitore e contumace nei precedenti gradi del processo, aveva chiesto la definizione del giudizio di cassazione con una pronuncia in rito meramente accertativa del vizio della notifica). Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28565 del 18/10/2021 (Rv. 662856 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 28565 2021 …...

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Domenico Condello - Avvocato Foro di Roma - Già Docente di Informatica Giuridica Università di Urbino
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