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Rimessione della causa al giudice di primo grado per mancata integrazione del contradditorio – Cass. n. 21610/2021

Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - Proposizione di più domande tra loro autonome -Litisconsorzio necessario solo per alcune di esse - Mancata integrazione in primo grado - Conseguenze - Rimessione al primo giudice delle sole domande viziate da difetto di contraddittorio e decisione, nel merito, delle altre - Condizioni.

In presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime; ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21610 del 28/07/2021 (Rv. 662056 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354

 

Corte

Cassazione

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