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101. (Principio del contraddittorio)

Art. 101. (Principio del contraddittorio)

0 Codice di procedura civile

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Limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24432 del 03/09/2025 (Rv. 676243-01)
Limiti oggettivi del giudicato - Estensione - Situazione di fatto esistente al momento della decisione - Conseguenze - Fatti sopravvenuti alla relativa formazione - Rilevabilità. In tema di limiti oggettivi del giudicato, quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24432 del 03/09/2025 (Rv. 676243-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909 , Cod_Proc_Civ_art_324 , Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_101 …...
"Ius superveniens" - processo di esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19752 del 16/07/2025 (Rv. 675312 - 01)
Dichiarazione di estinzione del processo esecutivo - Condanna alle spese - Giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Creditori intervenuti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie. Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, qualora si intenda impugnare il capo relativo alla condanna alle spese, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19752 del 16/07/2025 (Rv. 675312 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_101,  Cod_Proc_Civ_art_102 …...
>> Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18538 del 07/07/2025 (Rv. 675394 - 01)
Immobili adibiti ad uso di abitazione - ambito di applicazione - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Domanda del locatore di risoluzione del contratto ad uso abitativo - Rigetto - Riconvenzionale di accertamento dell'uso non abitativo - Omessa pronuncia - Accoglimento dell'impugnazione sulla minuspetizione - Giudicato implicito sulla qualificazione del contratto - Esclusione - Conseguenze - Interesse del conduttore ad impugnare la statuizione sulla risoluzione - Insussistenza - Fondamento. Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18538 del 07/07/2025 (Rv. 675394 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 01)
Poteri del giudice del rinvio - Decisione della controversia sulla base di rilievi officiosi - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità - Conseguenze. Il giudice del rinvio, se intende decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 01)
Giudice di rinvio - Poteri del giudice del rinvio - Decisione della controversia sulla base di rilievi officiosi - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità - Conseguenze. Il giudice del rinvio, se intende decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Consulenza tecnica - consulente d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16182 del 16/06/2025 (Rv. 675446 - 02)
Attività - poteri del giudice - valutazione della consulenza - accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte. In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, in relazione ad una domanda di retratto agrario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'indebita estensione del quesito peritale all'accertamento di un fatto principale - la mancata alienazione dei fondi rustici nel biennio precedente - integrava una "nullità assoluta" rilevabile ex officio dal giudice). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16182 del 16/06/2025 (Rv. 675446 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_194 …...
Processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025 (Rv. 674845 – 01)
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento. Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025 (Rv. 674845 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175   …...
Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 24/02/2025 (Rv. 673921-01)
Stranieri - Decreto di espulsione - Impugnazione - Dichiarazione di inammissibilità per tardività - Preventiva instaurazione del contraddittorio - Mancanza - Nullità - Condizioni. In tema ricorso giurisdizionale contro il decreto di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività è viziata da nullità se è stata oggetto di rilievo ufficioso, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio sul punto, malgrado la necessità di un previo accertamento in fatto, da compiersi mediante l'esame di atti dell'Amministrazione, posti in essere prima e fuori dal processo; tale nullità può essere fatta valere dalla parte che prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato ritualmente attivato. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 24/02/2025 (Rv. 673921-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101 …...
Giudice - istruttore - poteri e obblighi - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30883 del 03/12/2024 (Rv. 672848-01)
Art. 101, comma 2, c.p.c. - Ambito applicativo - Rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti - Necessità - Rilevazione della tardività dell'impugnazione - Sviluppo inatteso - Esclusione - Ragioni. L'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applica al rilievo della tardività dell'impugnazione, la quale è circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da queste agevolmente riscontrabile, e non si configura come uno sviluppo inatteso della lite. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30883 del 03/12/2024 (Rv. 672848-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32016 del 11/12/2024 (Rv. 673011-01)
Deliberazione (della) - azione - principio del contraddittorio - Deliberazione della sentenza prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. - Rinuncia ai termini delle parti presenti in assenza di una parte costituita - Nullità della sentenza - Fondamento. La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32016 del 11/12/2024 (Rv. 673011-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190 …...
Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31689 del 10/12/2024 (Rv. 673230-01)
Opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Definizione del thema decidendum o probandum relativo ai fatti costitutivi - Errore della parte - Rimessione in termini - Inammissibilità - Fondamento. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'art. 101, comma 2, c.p.c., laddove fa riferimento alla questione rilevata d'ufficio, deve intendersi riferito alle questioni, siano esse di fatto o miste di fatto e diritto, che implicano la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, poiché la parte attrice, che ha errato nella definizione del thema decidendum o del thema probandum in relazione al fatto costitutivo, non può confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31689 del 10/12/2024 (Rv. 673230-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697 …...
Amministrazione pubblica - pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacita' e legittimazione processuale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10074 del 15/04/2024 (Rv. 670715-01)
Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento danni - Legittimazione passiva esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sussistenza - Erronea evocazione di altro organo dello Stato - Mancata tempestiva eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Fattispecie. Nel giudizio in cui è fatto valere il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, coordinate con la Direttiva 93/16/CEE in materia di retribuzione dei medici specializzandi) la legittimazione passiva spetta, in via esclusiva, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ove, peraltro, venga erroneamente convenuto un altro organo dello Stato, in mancanza di tempestiva e rituale eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, il difetto di legittimazione passiva non può essere rilevato d'ufficio, e la rappresentanza dello Stato si cristallizza nell'organo erroneamente convenuto. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di giudizio di rinvio, rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione passiva in capo ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Economia e delle Finanze e della Salute citati, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di quanto dovuto ai medici le cui domande ha giudicato fondate). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10074 del 15/04/2024 (Rv. 670715-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-02)
Difetto di contraddittorio in cause inscindibili imputabile all'attore - Impugnazione da parte dell'attore soccombente nel merito sul punto della non integrità del contraddittorio nel grado precedente - Difetto di interesse - Fondamento - Fattispecie. In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi; tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. - posto che la denuncia di difetto di integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che aveva agito senza provvedere a chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l'integrazione al giudice di primo grado, si traduce in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso - ha rigettato il motivo di ricorso secondo il quale la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza del Tribunale, che, accertata la rinunzia all'eredità, non aveva disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti di coloro che erano stati chiamati in rappresentazione). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_088 …...
Termini processuali - "Prospective overruling" - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4085 del 14/02/2024 (Rv. 670265-01)
Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali – Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Il "prospective overruling", garantendo alla parte il diritto di azione e di difesa che si concretizza nel neutralizzare i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, non è invocabile per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato che il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di validità della cessione di crediti futuri, avesse dato luogo ad un affidamento tutelabile quale "overruling" e tale da giustificare l'applicazione del precedente indirizzo interpretativo). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4085 del 14/02/2024 (Rv. 670265-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_024, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_111 …...
Sentenza - procedimento civile - azione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 822 del 09/01/2024 (Rv. 670057-01)
Principio del contraddittorio - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie. L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d’ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 822 del 09/01/2024 (Rv. 670057-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051, Cod_Proc_Civ_art_101 …...
termini processuali Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36108 del 27/12/2023 (Rv. 669757 - 01)
Negozi giuridici - fiduciari - Negozio fiduciario avente ad oggetto beni immobili - Carenza di forma scritta - Orientamento anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020 - Omesso ritrasferimento del bene - Azione di ingiustificato arricchimento - Proponibilità - Fondamento - Sopravvenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale - Conseguenze - Esperibilità di azione contrattuale - Termine di prescrizione - Decorrenza - Fattispecie. In ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla ub considerazione della ritenuta nullità del patto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la statuizione di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta dai fiducianti, ha escluso che si vertesse in una fattispecie di cd. "prospective overruling", vuoi perché il mutamento giurisprudenziale non aveva interessato una regola processuale, vuoi perché, in ogni caso, non si era determinato un effetto preclusivo del diritto di azione della parte, potendo quest'ultima giovarsi, in relazione alla proponibilità delle azioni contrattuali, dell'effetto interruttivo della prescrizione, determinatosi per effetto dell'instaurazione del giudizio mediante la proposizione dell'unica domanda - quella ex art. 2041 c.c. - allora ammissibile). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36108 del 27/12/2023 (Rv. 669757 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_1453, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1705, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2943 …...
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34590 del 11/12/2023 (Rv. 669534 - 01)
Azione di nullità del contratto - Vizio di nullità diverso da quello denunciato nella domanda introduttiva - Rilevabilità d'ufficio del giudice di appello - Condizioni e limiti - Fattispecie. Il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato la nullità parziale di un accordo di ricovero di un paziente in una casa di cura per difetto di causa, sebbene gli attori avessero richiesto una declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34590 del 11/12/2023 (Rv. 669534 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Ordinamento giudiziario - magistrati onorari Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 33502 del 01/12/2023 (Rv. 669611 - 01)
Compensi giudice onorario - Legittimazione passiva - Ministero dell'economia e delle finanze - Esclusione - Legittimazione passiva del Ministero della Giustizia - Sussistenza. In tema di corresponsione dei compensi spettanti ai giudici onorari di tribunale, va esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, dovendosi ascrivere in via esclusiva la titolarità passiva del rapporto sostanziale al Ministero della Giustizia, sul cui bilancio gravano i relativi esborsi. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 33502 del 01/12/2023 (Rv. 669611 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_101 …...
Prova civile - prove raccolte in altro processo Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023 (Rv. 669352 - 01)
Consulenza tecnica svolta in sede penale nelle forme dell'art. 360 c.p.p. - Utilizzabilità nel giudizio civile risarcitorio - Fondamento - Fattispecie. La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023 (Rv. 669352 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_101 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29817 del 27/10/2023 (Rv. 669239 - 01)
Apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa – opposizione - Reclamo ex art. 18 legge fall. - Indicazione di prove e documenti - Omissione - Inammissibilità di produzioni successive - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, prevista dall'art. 18, comma 2, n. 4, l.fall., non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla base di un'interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, è stata cassata la decisione della corte d'appello che, nel rigettare il reclamo, non aveva autorizzato, in sede di udienza di discussione, il deposito di una relazione predisposta dalla reclamante, mentre aveva consentito il deposito da parte del curatore di scritti integranti di fatto una relazione contenente repliche a quella di cui la corte di merito aveva negato il deposito, così violando il principio del contraddittorio). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29817 del 27/10/2023 (Rv. 669239 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28144 del 06/10/2023 (Rv. 669117 - 01)
Scrittura privata non autenticata - Mancanza di data certa - Fatto impeditivo costituente eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze. La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28144 del 06/10/2023 (Rv. 669117 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Usi civici - accertamento Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28009 del 04/10/2023 (Rv. 669169 - 01)
Soggetti legittimati a partecipare al giudizio - Individuazione - Termine di decadenza ex art. 3 l. n. 1766 del 1927 - Rilevanza - Esclusione - Limiti. Nel giudizio davanti al commissario per la liquidazione di usi civici, rivestono la qualità di contraddittori necessari tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che rilevi il termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della l. n. 1766 del 1927, salvo che si tratti di terreni non appartenenti al demanio universale o comunale, ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della l. cit. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28009 del 04/10/2023 (Rv. 669169 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Procedimento civile - azione Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27478 del 27/09/2023 (Rv. 669138 - 01)
Principio del contraddittorio - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - Fallimento - Opposizione decreto di liquidazione compensi - Termine - Rilevabilità d'ufficio della tardività - Necessità del contraddittorio - Esclusione. In tema di fallimento, la tardività dell’opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato - da proporsi entro 30 giorni in virtù del rinvio alle regole del rito sommario operato dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27478 del 27/09/2023 (Rv. 669138 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_702_2 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023 (Rv. 668892 - 01)
Deposito di atti - di documenti nuovi - Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni - Fattispecie. Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023 (Rv. 668892 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Prova civile - consulenza tecnica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023 (Rv. 669081 - 01)
Consulente d'ufficio - attivita' - Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Fondamento - Fattispecie. In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023 (Rv. 669081 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Civ_art_2697 …...
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023 (Rv. 669085 - 01)
Rilievo d'ufficio della nullità - Contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Attività assertiva - Limitazione - Esclusione - Attività probatoria - Inclusione. Il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell’attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023 (Rv. 669085 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1418 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23780 del 03/08/2023 (Rv. 668576 - 01)
Ammissibilita' del ricorso - Ricorso per cassazione avverso una decisione di rigetto della revocazione - Precedente annullamento in cassazione della sentenza revocanda - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23780 del 03/08/2023 (Rv. 668576 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_395 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20091 del 13/07/2023 (Rv. 668547 - 01)
Accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari - Rigetto della domanda - Impugnazione della parte soccombente per violazione dell'integrità del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20091 del 13/07/2023 (Rv. 668547 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_1158 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19175 del 06/07/2023 (Rv. 668113 - 01)
Giudizio di rinvio - procedimento - Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso - Pretermissione di litisconsorti necessari nel giudizio di merito - Rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio di cassazione, la riscontrata inammissibilità del ricorso rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell'intero giudizio in pretermissione di un litisconsorte necessario, di talché risulta superfluo disporre la rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione della causa, ormai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell'avvenuta formazione della "res iudicata". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19175 del 06/07/2023 (Rv. 668113 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Responsabilità civile - amministrazione pubblica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18736 del 03/07/2023 (Rv. 668124 - 01)
Comunità' europea – direttive - Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Inclusione negli elenchi allegati alle direttive - Questione di puro diritto - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri - Questione mista di fatto-diritto - Valutazione in base alle allegazioni e prova - Necessità. In tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli espressamente previsti negli elenchi contenuti nelle direttive costituisce una questione di puro diritto, come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto delle parti, mentre l'eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice in ordine alle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza, nonché alle relative contestazioni della controparte e, ove necessario, con riguardo alla sufficienza delle prove che la parte attrice deve fornire in merito all'equipollenza stessa. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18736 del 03/07/2023 (Rv. 668124 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_101 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17220 del 15/06/2023 (Rv. 668028 - 02)
Fallimento - effetti – Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) – azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Richiesta di revoca di rimesse determinate - Riserva di domandare, anche in aumento, la revoca di ulteriori rimesse individuate mediate consulenza tecnica - "Mutatio libelli" - Esclusione. In tema di revocatoria fallimentare, non incorre nel divieto di "mutatio libelli" la curatela che, dopo aver indicato in modo esemplificativo alcune specifiche rimesse di cui abbia chiesto la revoca, invochi, nello stesso atto introduttivo del giudizio, sia pure con formula tralaticia o d'uso, la declaratoria di inefficacia delle ulteriori rimesse accertabili attraverso complessi accertamenti tecnici, restando, infatti, comunque invariati la "causa petendi" e il "petitum" della domanda; in particolare, la richiesta di revoca di una somma determinata non ha l'effetto di limitare il "quantum" domandabile, ove tale indicazione sia espressamente formulata con salvezza di eventuali modifiche, anche in aumento, all'esito di una consulenza contabile. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17220 del 15/06/2023 (Rv. 668028 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Acquisizione di documenti – Cass. n. 12348/2023
Prova civile - consulenza tecnica - esame contabile - procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.  In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12348 del 09/05/2023 (Rv. 667648 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_421 Cod_Civ_art_230_2   Corte Cassazione 12348 2023 …...
Rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti – Cass. n. 11269/2023
Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Art. 101, comma 2, c.p.c. - Ambito applicativo - Rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti - Necessità - Rilevazione della tardività di un'eccezione - Sviluppo inatteso - Esclusione - Ragioni - Conformità alla CEDU - Conseguenze.   L'art. 101, comma 2, c.p.c., riferendosi solo alla rilevazione d’ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, non si applica qualora venga rilevata la tardività di un'eccezione, poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite, di talché, con riferimento alle questioni di rito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi, incombe su di essa, in conformità alla giurisprudenza della Cedu, l'onere di prevenire ogni potenziale sviluppo del potere ufficioso. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11269 del 28/04/2023 (Rv. 667681 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 11269 2023 …...
Norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova – Cass. n. 9507/2023
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - Processo civile - Norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova - Inesistenza - Conseguenze - Ammissibilità di prova atipica - Condizioni - Scritti provenienti da terzi - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, escludendo il valore di prova legale della dichiarazione giurata di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 98 del 1994 nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'indennizzo per la perdita di beni in Somalia, aveva omesso di valutare tale dichiarazione, quale prova atipica, nel contesto dell'intero materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023 (Rv. 667489 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 9507 2023 …...
Inerenza della nullità al rapporto giuridico oggetto diretto della domanda – Cass. n. 6728/2023
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Rilievo officioso in appello - Inerenza della nullità al rapporto giuridico oggetto diretto della domanda - Necessità - Esclusione - Inerenza a circostanze di fatto introdotte nel processo in via d'eccezione - Ammissibilità - Fattispecie.   Il rilievo d'ufficio della nullità, in grado d'appello, non deve necessariamente concernere il rapporto giuridico oggetto diretto della domanda, ma può fondarsi anche su circostanze di fatto introdotte nel giudizio in via d'eccezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità di una clausola contemplante la reviviscenza di un contratto di fideiussione, sul presupposto che la relativa questione fosse stata introdotta in via d'eccezione rispetto alla domanda principale di inefficacia di un pegno su azioni, costituito proprio a garanzia della liberazione dei fideiussori). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6728 del 07/03/2023 (Rv. 667125 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112   Corte Cassazione 6728 2023 …...
Accertamento della validità e convenienza di un contratto – Cass. n. 4849/2023
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Litisconsorzio necessario - Presupposti - Accertamento della validità e convenienza di un contratto - In via incidentale - Necessaria partecipazione al giudizio del terzo contraente - Esclusione - Fattispecie.   Sussiste la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre tale esigenza allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoi confronti. (Principio affermato in tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., nella quale si invocava la nullità di una transazione al limitato fine di dimostrare la violazione dei doveri gestori commessa dai convenuti, con conseguente esclusione della necessità di partecipazione al giudizio da parte del terzo contraente). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4849 del 16/02/2023 (Rv. 666996 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2393, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345   Corte Cassazione 4849 2023 …...
Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio – Cass. n. 3543/2023
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - provvedimenti del giudice civile - sentenza - Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Condizioni- Fattispecie.   La nullità per difetto di forma di un contratto concluso da un ente territoriale, integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nel caso di specie, relativo ad un contratto concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale fra il Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania e la società incaricata del servizio di smaltimento, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza, non avendo in concreto la ricorrente precisato la natura e l'entità del pregiudizio subito per effetto del rilievo officioso del vizio di forma operato dal giudice del gravame, la cui sentenza è stata invece cassata con rinvio). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023 (Rv. 666867 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_1418   Corte Cassazione 3543 2023 …...
Violazione del principio del contraddittorio – Cass. n. 2947/2023
Prova civile - prove raccolte in altro processo - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.   In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurarle la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023 (Rv. 667206 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 2947 2023 …...
Valutazione della procedibilità del ricorso e della tempestività del controricorso – Cass. n. 37829/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione - deposito di atti - in genere - Valutazione della procedibilità del ricorso e della tempestività del controricorso - Integrità o meno del contraddittorio - Rilevanza - Esclusione.   Nel giudizio di legittimità, la valutazione della procedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., come quella di tempestività del controricorso ex art. 370, comma 1, c.p.c., deve essere effettuata tenendo conto esclusivamente del contraddittorio come concretamente instaurato da chi ha intrapreso il giudizio, senza che abbia alcuna rilevanza l'integrità, o meno, del contraddittorio medesimo (per essere stato il procedimento intrapreso contro tutte le parti necessarie). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37829 del 27/12/2022 (Rv. 666494 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 37829 2022 …...
Tardività dell'impugnazione o decadenza dall'opposizione – Cass. n. 32527/2022
Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Tardività dell'impugnazione o decadenza dall'opposizione - Rilievo officioso - Divieto ex art. 101 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.   Il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del 04/11/2022 (Rv. 666391 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_641   Corte Cassazione 32527 2022 …...
Natura bifasica e struttura unitaria del giudizio – Cass. n. 32350/2022
Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - procedimento possessorio - fasi del giudizio - Giudizio possessorio - Natura bifasica e struttura unitaria del giudizio - Istanza di prosecuzione ex art. 703, comma 4, c.p.c. - Notifica al contumace – Necessità - Esclusione - Fondamento.   In tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, sicché l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32350 del 03/11/2022 (Rv. 666166 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_703, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_292   Corte Cassazione 32350 2022 …...
Facoltà del giudice anche in appello – Cass. n. 31574/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente - rendita vitalizia (contratto di) (nozione, caratteri, distinzioni) - Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. - Facoltà del giudice anche in appello - Sussistenza - Istanza del danneggiato - Necessità - Esclusione - Rifiuto del danneggiato - Irrilevanza - Vantaggio per il danneggiante - Insussistenza - Ragioni.   In tema di danno alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia costituisce una facoltà del giudice, il quale può provvedervi in via autonoma, senza necessità di un'istanza di parte e anche in appello, non integrando tale opzione una questione rilevabile d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c., ma soltanto una diversa determinazione della forma del risarcimento; pertanto, indipendentemente dalla domanda della parte di liquidazione della rendita e finanche dall'espresso rifiuto di tale metodo di liquidazione, il giudice può comunque liquidare il pregiudizio a norma dell'art. 2057 c.c., senza che ciò si risolva in un indebito vantaggio per il danneggiante, sia perché il risarcimento per equivalente del danno biologico permanente e del danno morale ad esso conseguente comporta il ristoro di tutti i pregiudizi derivanti al danneggiato giorno per giorno e sino alla fine della sua vita, sia perché allo spirare dell'esistenza non è più configurabile un danno biologico o morale per il soggetto leso. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022 (Rv. 666111 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2057, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 31574 2022 …...
Contratto di investimento in valori mobiliari – Cass. n. 28377/2022
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Contratti di borsa - Contratto di investimento in valori mobiliari - Giudizio instaurato dal cliente volto ad ottenere il risarcimento del danno - Domanda di accertamento della nullità per difetto di forma scritta ex art. 18 d.lgs. n. 415 del 1996 formulata per la prima volta in appello - Conseguenze - Conversione in eccezione rilevabile d'ufficio previa instaurazione del contraddittorio - Necessità.   La domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta (nella specie, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996) proposta dal cliente per la prima volta in appello, nei confronti dell'intermediario in valori mobiliari, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall'esecuzione del contratto medesimo, pur essendo inammissibile quale domanda nuova, ex art. 345, comma 1, c.p.c., deve essere convertita ed esaminata nel merito dal giudice del gravame, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, come eccezione di nullità rilevabile d'ufficio - estesa anche alle nullità negoziali c.d. di protezione - previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma 2 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28377 del 29/09/2022 (Rv. 665753 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_345   Corte Cassazione 28377 2022 …...
Acquisizione di documenti non allegati – Cass. n. 25604/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività' - in genere - Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Fondamento - Fattispecie.   In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito riguardante l'inammissibilità della richiesta del c.t.u. di acquisire il cd della risonanza magnetica nucleare e il relativo referto medico - documenti dai quali risultavano i danni oggetto della domanda di risarcimento - in quanto diretti a provare fatti principali dedotti a fondamento della pretesa risarcitoria). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25604 del 31/08/2022 (Rv. 665450 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 25604 2022 …...
Sequestro amministrativo di veicoli eseguito dai Carabinieri – Cass. n. 25643/2022
Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - passiva - Sequestro amministrativo di veicoli eseguito dai Carabinieri - Azione del terzo affidatario per il pagamento delle spese di custodia - Legittimazione passiva del Ministero della Difesa - Sussistenza - Limiti - Pretesa relativa alle anticipazioni delle indennità di custodia - Indennità non più richieste a titolo di anticipazione - Legittimazione passiva del Ministero dell'interno quale debitore finale.   Legittimato passivamente in merito alla domanda per il riconoscimento delle anticipazioni sulle indennità di custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge è il Ministero della Difesa, da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente, mentre al Ministero dell'Interno, quale debitore finale di tali indennità, spetta la legittimazione passiva nel caso in cui queste ultime non siano richieste a titolo di anticipazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25643 del 31/08/2022 (Rv. 665590 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 25643 2022 …...
Rilievo ufficioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione – Cass. n. 20170/2022
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Rilievo ufficioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione - Ammissibilità - Anche in presenza di nullità di protezione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.   Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice - in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale - ha sempre il potere di procedere a siffatto rilievo, anche quando si tratta di "nullità di protezione", da configurarsi come "species" del più ampio "genus" delle nullità negoziali, poste a tutela di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo contraente. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, nella parte in cui ha esaminato nel merito la domanda di accertamento della nullità di un contratto quadro di intermediazione mobiliare, contenuta nell'atto di appello e fondata su motivi diversi da quelli dedotti in primo grado, escludendone l'inammissibilità). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20170 del 22/06/2022 (Rv. 665222 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_345   Corte Cassazione 20170 2022 …...
Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore – Cass. n. 17456/2022
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Inammissibilità del ricorso - Obbligo di sollecitare il contraddittorio tra le parti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto dallo stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi, non deve essere preceduto dalla previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c. trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile l'unico ricorso proposto per gli originari convenuti in una causa di pagamento di compensi professionali e per il terzo chiamato in garanzia da tali convenuti). Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17456 del 30/05/2022 (Rv. 665049 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084   Corte Cassazione 17456 2022 …...
Rimozione in autotutela dell'avviso di accertamento – Cass. n. 15432/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Rimozione in autotutela dell'avviso di accertamento - Sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio - Sussistenza - Decreto presidenziale di cessazione della materia del contendere - Legittimità - Ragioni.   In tema di accertamento delle imposte, la rimozione da parte dell'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, dell'avviso di accertamento impugnato, determina il venir meno di ogni interesse del contribuente all'accertamento dell'infondatezza della pretesa fiscale impugnata, con conseguente cessazione della materia del contendere, che può essere dichiarata in primo grado anche con decreto presidenziale reso "inaudita altera parte", atteso che tale provvedimento è comunque reclamabile ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992, garantendo, quindi, il diritto di difesa alla parte che ne abbia interesse. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 15432 del 13/05/2022 (Rv. 664606 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 15432 2022 …...
Giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – Cass. n. 7734/2022
Famiglia - filiazione - in genere - Giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Ampliamento solo in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio - Conseguenze - Dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine e nomina di un curatore speciale al minore - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.   In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022 (Rv. 664526 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Civ_art_0337   Corte Cassazione 7734 2022 …...
Stimolazione del contraddittorio – Cass. n. 7356/2022
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Tardività dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Stimolazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni.   La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022 (Rv. 664444 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327   Corte Cassazione 7356 2022 …...
Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito – Cass. n. 6073/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Litisconsorzio necessario tra società e soci - Configurabilità - Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rimessione al primo giudice - Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità - Possibilità - Condizioni.   Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6073 del 24/02/2022 (Rv. 663984 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_274   Corte Cassazione 6073 2022 …...
Accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio – Cass. n. 3086/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - poteri del giudice - valutazione della consulenza - Accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte.   In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 05) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_194   Corte Cassazione 3086 2022 …...
Potere di accertamento del c.t.u. – Cass. n. 3086/2022
Prova civile - consulenza tecnica – oggetto - Potere di accertamento del c.t.u. - Portata - Limiti - Individuazione - Criteri - Fatti principali non allegati né rilevabili d'ufficio - Esclusione.   In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_194   Corte Cassazione 3086 2022 …...
Acquisizione di documenti non allegati – Cass. n. 3086/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Fondamento.   In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 3086 2022 …...
Esame contabile – Cass. n. 3086/2022
Prova civile - consulenza tecnica - esame contabile - Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza.   In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 04) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 3086 2022 …...
Violazione contraddittorio – Cass. n. 1617/2022
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Sentenza - Violazione contraddittorio - Presupposti - Natura fattuale pura o mista, fattuale e giuridica, della questione decisa in assenza di contraddittorio - Fattispecie.   L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver mutato la qualificazione della dazione di una ingente somma di denaro, da donazione a adempimento di obbligazione naturale, senza sottoporre i fatti costitutivi della ritenuta obbligazione naturale al contraddittorio delle parti). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1617 del 19/01/2022 (Rv. 663636 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112   Corte Cassazione 1617 2022 …...
Ricorso del privato – Cass. n. 39768/2021
Stato civile - atti - rettificazione ed annotazioni - Procedimenti ex art. 95 d.P.R. n. 296 del 2000 - Ricorso del privato - Legittimazione passiva.   Nei procedimenti disciplinati dall'art. 95 d.P.R. n. 296 del 2000 promossi dai privati, la legittimazione passiva non spetta al procuratore della Repubblica ma al sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l'eventuale decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 39768 del 13/12/2021 (Rv. 663547 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_105   Corte Cassazione 39768 2021 …...
Ordinanza di estinzione del processo – Cass. n. 39170/2021
Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Ordinanza di estinzione del processo - Mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione - Pronuncia fuori udienza senza previa audizione delle parti - Nullità- Ritenuta correttezza nel merito dell'estinzione da parte della corte di merito - Regressione della causa al primo giudice - Esclusione.   L'ordinanza di estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire le parti. Tale nullità, tuttavia, se reiterata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice quando al Corte d'Appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull'estinzione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39170 del 09/12/2021 (Rv. 663349 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 39170 2021 …...
Consulenza immunologica espletata prima del processo su accordo delle parti – Cass. n. 38922/2021
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - prova - Dichiarazione giudiziale di paternità - Consulenza immunologica espletata prima del processo su accordo delle parti - Utilizzazione nel processo - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.   In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, le risultanze della consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e possono essere acquisite, secondo la disciplina della prova documentale, nel giudizio successivo, nel quale il contraddittorio si realizza pienamente. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38922 del 07/12/2021 (Rv. 663421 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_0269, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_201   Corte Cassazione 38922 2021 …...
Omessa integrità del contraddittorio in primo grado – Cass. n. 38024/2021
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Omessa integrità del contraddittorio in primo grado - Rilievo in appello e rimessione della causa al primo giudice - Ammissibilità - Limite del giudicato interno sul merito - Fattispecie in tema di impugnazione della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alle spese.   Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento all'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello, ad eccezione del caso di giudicato interno, formatosi su una statuizione di merito resa tra le parti dalla sentenza appellata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che - investito dell'appello della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale - aveva rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38024 del 02/12/2021 (Rv. 663351 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 38024 2021 …...
Decreto di rigetto per intervenuta prescrizione – Cass. n. 36347/2021
Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato - Richiesta di liquidazione - Dimostrazione della persistenza delle condizioni reddituali del beneficiario al momento dell'istanza - Necessità - Natura della questione - Conseguenze - Decreto di rigetto per intervenuta prescrizione - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Rilievo d'ufficio, in tale sede, del difetto di siffatta prova - Sottoposizione al previo contraddittorio delle parti - Necessità - Mancanza - Conseguenze.   La ritenuta necessità, per il difensore che chiede la liquidazione dei compensi in relazione all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di dover documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio, pur costituendo una questione di diritto implica, altresì, accertamenti di fatto, presupponendo la dimostrazione della persistenza di detti limiti reddituali. Ne consegue che, rigettata, per intervenuta prescrizione, l'istanza di liquidazione presentata dal difensore, ove il Tribunale, adìto in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, confermi tale statuizione sulla base, però, del diverso rilievo, compiuto d'ufficio, circa la mancanza di prova, all'attualità, dei siffatti requisiti, la questione va sottoposta al contraddittorio delle parti, pena nullità dell'ordinanza che su di essa si fondi, in conseguenza della violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (nella specie, documentando l'effettivo reddito del cliente negli anni successivi a quello cui risaliva l'ammissione al patrocinio), qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36347 del 23/11/2021 (Rv. 663327 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 36347 2021 …...
Richiesta di trasferimento interprovinciale – Cass. n. 36356/2021
Impiego pubblico - concorsi in genere - in genere - Docente di ruolo - Richiesta di trasferimento interprovinciale - Azione di adempimento - Conseguenze - Oneri di allegazione - Integrazione del contraddittorio con gli altri partecipanti - Necessità.   In tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 36356 del 23/11/2021 (Rv. 663002 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 36356 2021 …...
Fatto costitutivo dedotto in giudizio – Cass. n. 35974/2021
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Giudice - istruttore - poteri e obblighi - in genere - Questione rilevabile d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Nozione - Fatto costitutivo dedotto in giudizio - Questione volta ad allargare il "thema decidendum" o il "thema probandum" - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.   La locuzione "questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del "thema decidendum" o del "thema probandum" relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive, atteso che, diversamente e con specifico riferimento al processo del lavoro, la previsione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. si troverebbe in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie fissato negli artt. 414 e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso il diritto agli sgravi in capo al datore per mancata allegazione dei requisiti per la fruizione, senza concessione del termine c.d. a difesa, non venendo in rilievo una questione rilevabile d'ufficio, ma l'interpretazione dell'onere di allegazione e prova concernente il fatto costitutivo). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35974 del 22/11/2021 (Rv. 662917 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_416   Corte Cassazione 35974 2021 …...
Sentenza fondata su questioni rilevate di ufficio – Cass. n. 34634/2021
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - commissioni tributarie (natura giuridica) - procedimento - in genere - Processo tributario - Sentenza fondata su questioni rilevate di ufficio - Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.   Nel processo tributario, nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata "a sorpresa", in quanto fondata su questioni rilevate d'ufficio di fatto o miste, di fatto e di diritto, senza il previo contraddittorio delle parti, non si impone la rimessione della causa al grado precedente - la quale costituisce soluzione eccezionale - dal momento che in appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, sicché non si determina un vulnus al diritto di difesa. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34634 del 16/11/2021 (Rv. 663050 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 34634 2021 …...
Audizione del genitore nel primo grado di giudizio – Cass. n. 32661/2021
Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - dichiarazione - in genere - Procedimento - Audizione del genitore nel primo grado di giudizio - Omissione - Conseguenze - Invalidità del giudizio - Sanabilità in secondo grado - Esclusione - Fondamento.   Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la comparizione e l'audizione dei genitori avanti al tribunale per i minorenni deve considerarsi scansione ineludibile del primo grado di giudizio, al pari dell'integrazione necessaria del contraddittorio, con la conseguenza che la sua omissione, determinando una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa dei genitori, conduce all'invalidità dell'intero giudizio. Né tale vizio è sanabile con l'audizione dei genitori nel giudizio di appello, tenuto conto che in tali procedimenti il fattore tempo deve essere valutato non solo in relazione alla fase dello sviluppo psico-fisico del minore ed alle sue esigenze di stabilità affettiva e relazionale, ma anche in relazione, e con pari rilievo, all'irreparabilità del pregiudizio che egli subirebbe per la perdita anche transeunte della relazione con il genitore. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32661 del 09/11/2021 (Rv. 663266 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 32661 2021 …...
Presenza di soggetti che rivendicano la qualità di genitore – Cass. n. 32661/2021
Adozione - adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - dichiarazione - in genere - Procedimento - Indagini ufficiose sul nucleo familiare - Presenza di soggetti che rivendicano la qualità di genitore - Indizi fattuali rilevanti - Integrazione del contraddittorio in primo grado - Necessità - Sanabilità mediante intervento in appello - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Nel giudizio per l'accertamento dello stato di adottabilità, il presidente del tribunale per i minorenni (o il giudice da lui delegato), non appena ricevuto il ricorso ex art. 9 l. n. 184 del 1983, è tenuto ad espletare preventivamente indagini officiose sul nucleo familiare del minore, tenendo in considerazione anche colui che, pur non avendo dimostrato in modo certo e indiscusso la genitorialità biologica, abbia tuttavia fornito indizi fattuali non trascurabili in tal senso, trattandosi di un adempimento di cruciale rilevanza per la garanzia del suo diritto di difesa, da assicurare sin dall'inizio del procedimento mediante l'integrazione del contraddittorio e la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 121. cit. Ne consegue che, nel caso in cui, per il mancato compimento di tali indagini, il contraddittorio in primo grado risulti non correttamente instaurato nei confronti di colui che affermi di essere genitore del minore, l'ammissione in appello del suo intervento non potrà avere efficacia sanante in ordine al vizio determinatosi nel precedente grado.(Nella specie, La Corte d'Appello nonostante le certificato di matrimonio ed altri fatti indiziari allegati da colui che si professava padre biologico del minore, quali la dichiarazione della madre, la fuga insieme dal paese straniero e la separazione successiva per ordine delle autorità, non ha svolto alcuna indagine preventiva per verificare l'effettività della genitorialità). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32661 del 09/11/2021 (Rv. 663266 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 32661 2021 …...
Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito – Cass. n. 28565/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Controricorrente - Eccezioni - Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito - Mancata deduzione di alcuna lesione al diritto di difesa - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.   In tema di giudizio in cassazione, ove il controricorrente eccepisca un vizio di notifica che gli abbia impedito di partecipare alle fasi di merito del processo, comunque definite con esito a lui favorevole, la mancata prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa, conseguente al vizio denunciato, esclude la necessità della rimessione della causa al primo giudice, assumendo preminente rilievo il principio di effettività nella valutazione della compromissione del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione con la quale il controricorrente, vincitore e contumace nei precedenti gradi del processo, aveva chiesto la definizione del giudizio di cassazione con una pronuncia in rito meramente accertativa del vizio della notifica). Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28565 del 18/10/2021 (Rv. 662856 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_101   Corte Cassazione 28565 2021 …...
Nullità per violazione di norme processuali – Cass. n. 24008/2021
Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili - Nullità per violazione di norme processuali - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.   In tema di arbitrato, ove una parte ometta di trasmettere la propria memoria all'altra, la circostanza che per tale omissione non sia stata pattiziamente prestabilita alcuna conseguenza non basta ad escludere la nullità del lodo, essendo necessario accertare se la mancata trasmissione dell'atto abbia concretamente cagionato una violazione del principio del contraddittorio. (Nella specie, la S.C., condividendo la decisione del giudice del merito, ha escluso che la mancata trasmissione al contumace di una memoria, non contenente domande nuove o riconvenzionali, determinasse una violazione di tale principio). Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24008 del 06/09/2021 (Rv. 662384 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_816 bis, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_292   Corte Cassazione 24008 2021 …...
Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio – Cass. n. 11724/2021
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie in tema di liquidazione equitativa del danno da invalidità permanente mediante rivalutazione del quantum in base a "barèmes" medico legali diversi da quelli utilizzati in prime cure. L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la Corte territoriale - nel ridurre il ”quantum” di invalidità permanente in base a parametri di quantificazione delle conseguenze diversi da quelli impiegati in primo grado - avesse reso una decisione ”a sorpresa” per non aver sollecitato le parti ad interloquire sull'applicabilità di detti parametri e sul loro contenuto, rientrando nel potere del giudice la scelta dei ”barèmes” medico legali di riferimento ai fini della liquidazione secondo equità a garanzia delle specificità del caso concreto e della parità di trattamento). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Proc_Civ_art_101 …...
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 11440/2021
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Sentenza fondata su questione rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Presupposti - Fattispecie. Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio. Provvedimenti del giudice civile – sentenza. L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. della terza via o a sorpresa) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva rilevato d'ufficio - senza previamente sottoporre la questione alle parti - la mancanza del certificato di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita, ex art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001 e, conseguentemente, rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica del relativo contratto preliminare). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021 (Rv. 661095 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_101 …...
Accertamento dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali – Cass. n. 11226/2021
Arbitrato - procedimento arbitrale - Procedimento arbitrale - Accertamento dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali - Litisconsorzio necessario della società - Esclusione - Fondamento. Nel procedimento arbitrale riguardante l'accertamento dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, non sussiste il litisconsorzio necessario della società, poiché la controversia attiene al contratto tra fiduciante e fiduciario, efficace "inter partes" in virtù dell'incontro delle rispettive volontà, nel quale le partecipazioni al capitale sociale costituiscono soltanto l’oggetto del negozio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021 (Rv. 661281 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_1703 …...
Procedimento arbitrale – Cass. n. 11226/2021
Arbitrato - procedimento arbitrale - Procedimento arbitrale - Accertamento dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali - Litisconsorzio necessario della società - Esclusione - Fondamento. Nel procedimento arbitrale riguardante l'accertamento dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, non sussiste il litisconsorzio necessario della società, poiché la controversia attiene al contratto tra fiduciante e fiduciario, efficace "inter partes" in virtù dell'incontro delle rispettive volontà, nel quale le partecipazioni al capitale sociale costituiscono soltanto l'oggetto del negozio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021 (Rv. 661281 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_1703 …...
Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale – Cass. n. 8774/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni - Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione motivata dalla diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri procedimenti). Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175 …...
"Prospective overruling" - Nozione – Cass. n. 552/2021
Procedimento civile - termini processuali - "Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato. Non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia. (In applicazione del principio innanzi richiamato, la S.C. ha negato che il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con riguardo all'obbligo di "repechage", non ha più ritenuto necessaria l'allegazione dei posti disponibili da parte del lavoratore, concreti una ipotesi di "overruling"). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 552 del 14/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_024, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_111 …...
Particolare difficolta della prestazione medica - Rilievo d'ufficio – Cass. n. 200/2021
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Particolare difficolta della prestazione medica - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Giudizio di appello - Sottoposizione alle parti della relativa questione, ove non affrontata in primo grado - Necessità - Conseguenze. Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica In genere. In tema di prestazione medica, il rilievo della questione concernente la necessità della soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice, sulla base di risultanze ritualmente acquisite, non costituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto. Peraltro, ove tale questione non sia stata né prospettata né discussa in primo grado, la corte di appello che voglia fondare su di essa la propria decisione è tenuta, a pena di nullità, ad invitare previamente le parti ad argomentare al riguardo, anche al fine dell'eventuale sollecitazione dell'esercizio dei poteri ex art. 356 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_356, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Civ_art_2236 corte cassazione 200 2021 …...
Elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine – Cass. n. 27769/2020
Avvocato e procuratore - consigli dell'ordine - Elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine - Domanda del primo non eletto di annullamento della proclamazione dell' - Sentenza di rigetto emessa dal CNF - Ricorso per cassazione - Mancata notifica del ricorso agli altri componenti eletti intervenuti in primo grado - Violazione del litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento. In tema di elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine, ove sia stata rigettata dal Consiglio nazionale forense la domanda del primo non eletto avente ad oggetto l'annullamento della proclamazione dell'elezione di uno o più candidati ineleggibili e la conseguente declaratoria del diritto del reclamante a subentrare nella carica, la mancata notifica del ricorso per cassazione agli altri componenti eletti, intervenuti in primo grado, non determina violazione del principio del litisconsorzio necessario e non impone di integrare il contraddittorio nei loro confronti, atteso che l'ineleggibilità individuale comporta la sola invalidità originaria dell'elezione del soggetto ineleggibile, ma non incide sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi in favore degli iscritti eleggibili, sicché la loro chiamata in causa si tradurrebbe in un'attività ininfluente sull'esito del giudizio, in mancanza, in concreto, della necessità di garantirne la partecipazione al processo e l'esercizio del diritto di difesa. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27769 del 04/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102 corte cassazione 27769 2020 …...
Spostamento d'ufficio di udienza già fissata - Cass. n. 25861/2020
Procedimento civile - nel corso del procedimento - procedimento civile - comunicazioni - nel corso del procedimento - Spostamento d'ufficio di udienza già fissata - Omesso avviso al procuratore - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza - Sanatoria per rinuncia tacita ex art. 157, comma 2, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Condotta successiva della parte - Rilevanza - Limiti - Fattispecie. L'omessa comunicazione al procuratore costituito dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude per violazione del principio del contraddittorio, il quale è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; ne consegue che, trattandosi di nullità assoluta e non relativa, non può ravvisarsi nella mancata tempestiva attivazione della parte una decadenza dall'eccezione di nullità per tacita rinuncia ex art. 157, comma 2, c.p.c., ma la successiva condotta processuale può eventualmente rilevare al fine di accertare l'insussistenza di un effettivo pregiudizio inferto al diritto di difesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che - nel respingere l'appello con cui si era censurata, per lesione del diritto di difesa, la pronuncia di primo grado per mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - aveva ritenuto tardiva la denuncia del vizio effettuata con l'impugnazione, anziché con un'istanza al giudice di prime cure, e carente il motivo d'appello in ragione dell'omessa specificazione del concreto pregiudizio subito). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25861 del 16/11/2020 (Rv. 659783 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_176 corte cassazione 25861 2020 …...
Notifica - Avvocatura distrettuale dello Stato – Cass. n. 24032/2020
Procedimento civile - notificazione - alla p.a. (foro erariale) - Atto introduttivo del giudizio - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Necessità - Notifica direttamente compiuta nei confronti dell'Amministrazione - Nullità - Sanatoria. La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020 (Rv. 659396 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_144, Cod_Proc_Civ_art_291 corte cassazione 24032 2020 …...
Notifica della citazione nella procura generale – Cass. n. 23973/2020
Procedimento civile - notificazione - Notifica della citazione al rappresentante indicato nella procura generale - Validità - Limiti e condizioni - Fondamento. L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante in essa indicato, purchè ritualmente prodotta in atti, producendosi così l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, in modo che i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23973 del 29/10/2020 (Rv. 659600 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_1387 corte cassazione 23973 2020 …...
Nullità del contratto - Rilievo d'ufficio – Cass. n. 20870/2020
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -Rilievo d'ufficio della nullità - Potere delle parti di svolgere conseguente attività probatoria - Sussistenza - Condizioni. L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone un'interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20870 del 30/09/2020 (Rv. 659207 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421 CORTE CASSAZIONE 20870 2020 …...
Sospensione dell'esecuzione - Sentenza di appello - Cass. n. 18079/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - dell'esecuzione - Sentenza di appello - Spese del relativo procedimento - Liquidazione - Oneri a carico dell'istante - Produzione dei documenti del procedimento incidentale - Modalità - Mediante memoria non notificata - Condizioni - Presenza della controparte all'udienza e rispetto del contraddittorio - Necessità. IMPUGNAZIONI  SOSPENSIONE  ESECUZIONE La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18079 del 31/08/2020 (Rv. 658763 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_373, Cod_Proc_Civ_art_378 corte cassazione 18079 2020 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Cass. n. 12187/2020
Contrasto tra l'individuazione delle parti e la pronuncia adottata - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. Il ricorso per la correzione di errore materiale è ammissibile in ipotesi di contrasto tra l'individuazione della parte ricorrente e la pronuncia adottata ove non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue espressioni testuali, a rendere conoscibile la statuizione testuale, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12187 del 22/06/2020 (Rv. 658458 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_101 corte cassazione 12187 2020 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9648 del 26/05/2020 (Rv. 657742 - 01)
Azione revocatoria di atto di dotazione patrimoniale del "trust" - Litisconsorzio necessario del "trustee"- Sussistenza - Ragioni. Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale- revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") In genere. Poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l’atto di dotazione patrimoniale del "trust", il "trustee" è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9648 del 26/05/2020 (Rv. 657742 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2901 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - forma e contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8873 del 13/05/2020 (Rv. 657865 - 01)
Atto denominato controricorso - Validità come ricorso incidentale - Condizioni. Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 c.p.c. e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8873 del 13/05/2020 (Rv. 657865 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1 …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 7055/2020
Questione sulla competenza - Necessità del preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio - Fondamento - Omissione di tale accertamento - Impugnazione - Mezzo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento. La questione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l'integrità del contraddittorio attiene "in modo diretto e necessario alla competenza". Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7055 del 12/03/2020 (Rv. 657559 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_279 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 7055 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4697 del 21/02/2020 (Rv. 657
Azione volta all'accertamento negativo della qualità di condomino - Legittimazione passiva dell'amministratore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La domanda di accertamento negativo della qualità di condomino, in quanto inerente all'inesistenza del rapporto di condominialità ex art_ 1117 c.c., non va proposta nei confronti dell'amministratore del condominio ma impone, piuttosto, la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, postulando la definizione della vertenza una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprietà configgenti fra loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del preteso condominio in discussione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte di una domanda di accertamento negativo dell'appartenenza ad un condominio di alcune unità immobiliari, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, con rimessione della causa al giudice di prime cure, per non aver quest'ultimo disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4697 del 21/02/2020 (Rv. 657260 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI AZIONI GIUDIZIARIE   …...
Fidejussione - validita' - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020 (Rv. 657007 - 01)
Fideiussione - Revocatoria - Eccezione di nullità della garanzia personale - Proposizione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Eccezione fondata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate - Inammissibilità - Fattispecie. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione. Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni"). La nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali. (Nella specie, un istituto di credito ha esercitato l'azione revocatoria nei confronti di alcuni fideiussori e questi ultimi hanno eccepito, solo davanti alla S.C., la nullità della garanzia da loro prestata perché conforme ad uno schema contrattuale elaborato dall'ABI, in tema di clausole da apporre alle fideiussioni, dichiarato illegittimo dall'Autorità competente in quanto conseguente ad un'intesa fra imprese restrittiva della concorrenza). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020 (Rv. 657007 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1936, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2901 FIDEJUSSIONE VALIDITA'   …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 (Rv. 656899 - 01)
Situazioni sostanziali plurisoggettive - Sussistenza del litisconsorzio necessario - Presupposti - Esigenze probatorie - Irrilevanza. Il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 (Rv. 656899 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102 PROCEDIMENTO CIVILE  LITISCONSORZIO NECESSARIO   …...
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - azione di nullità' – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 886 del 17/01/2020 (Rv. 656839 - 01)
Vendita - Azione di nullità per illiceità della causa - Litisconsorzio necessario dell'amministratore della società acquirente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Nel giudizio volto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di un immobile per illiceità della causa, siccome stipulato a titolo di corrispettivo di un prestito usurario, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'amministratore della società acquirente ritenuto responsabile del delitto di usura per essersi fatto dare o promettere interessi illeciti e per aver procurato l'acquisto dell'immobile in corrispettivo del detto prestito, avendo questi contratto nell'esercizio dei poteri gestori e in nome e per conto della società, unica parte sostanziale del negozio di vendita. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie in cui era stata dichiarata la nullità di un contratto di vendita immobiliare stipulato in attuazione di un prestito usurario, dopo che il socio ed amministratore della società acquirente era stato condannato per il reato di usura, per essersi fatto promettere interessi illeciti dai soci della venditrice, ottenendo, al momento della dazione del denaro, la sottoscrizione di contratti preliminari). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 886 del 17/01/2020 (Rv. 656839 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1470, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 CONTRATTI IN GENERE INVALIDITA' NULLITA' DEL CONTRATTO   …...
Prescrizione civile - termine - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32485 del 12/12/2019 (Rv. 656140 - 01)
Individuazione da parte del giudice della prescrizione effettivamente applicabile - Potere officioso - Omessa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Fondamento. Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - In genere. Provvedimenti del giudice civile – sentenza - In genere. In tema di prescrizione estintiva, gli elementi costitutivi dell'eccezione sono l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice, previa attivazione del contraddittorio a pena di nullità della sentenza (c.d. "a sorpresa") per violazione del principio del giusto processo (artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32485 del 12/12/2019 (Rv. 656140 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2938 …...
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2019 (Rv. 655634 - 01)
Protezione internazionale - Informazioni sul paese di origine - Acquisizione d'ufficio - Omessa sottoposizione al contraddittorio - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Eccezioni - Fondamento. In tema di protezione internazionale, l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI ("country of origin information") assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l'eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2019 (Rv. 655634 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101 …...
Famiglia - filiazione - filiazione legittima (paternita' del marito, presunzione di concepimento) - disconoscimento di paternita' - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28518 del 06/11/2019 (Rv. 655564 - 01)
Azione di disconoscimento della paternità - Diritto al mantenimento del cognome paterno - Autonoma domanda anche in via riconvenzionale - Necessità - Fattispecie. Nell'azione di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche in via riconvenzionale ed eventualmente subordinata all'accoglimento di quella principale, non potendosi ritenere ricompresa nella generica opposizione all'azione di disconoscimento proposta nei suoi confronti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la perdita del cognome paterno del figlio disconosciuto, nonostante il padre che aveva intrapreso l'azione di disconoscimento, avesse manifestato la volontà di non opporsi al mantenimento del suo cognome). Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28518 del 06/11/2019 (Rv. 655564 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0262, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_0243_2, Cod_Proc_Civ_art_167 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26883 del 22/10/2019 (Rv. 655666 - 01)
Deliberazione anteriore alla scadenza dei termini concessi alle parti ai sensi deN'art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Verifica della concreta lesione del diritto di difesa - Superfluità - Fondamento. È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26883 del 22/10/2019 (Rv. 655666 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_190 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20584 del 31/07/2019 (Rv. 654947 - 01)
Documenti allegati al ricorso monitorio - Produzione nel giudizio di opposizione - Scadenza dei termini assegnati per le produzioni documentali - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. Prova civile - produzione di documenti In genere. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati). Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20584 del 31/07/2019 (Rv. 654947 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_183_6, Cod_Proc_Civ_art_638_3, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_2719 …...
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19468 del 18/07/2019 (Rv. 654430 - 01)
Espropriazione per p.u. - Stima del fondo - Conclusioni del c.t.u. - Dissenso della Corte d'appello - Motivazione - Necessità - Fondamento- Fattispecie. Nel giudizio avente ad oggetto la determinazione della giusta indennità di espropriazione, la Corte d'Appello può legittimamente disattendere le conclusioni espresse dal consulente tecnico nominato circa il valore del bene, purché svolga nella motivazione una valutazione critica delle risultanze processuali, indicando, in particolare, gli argomenti su cui fonda il proprio dissenso nonché gli elementi ed i criteri cui ha fatto ricorso per pervenire ad una valutazione contrastante al fine di non vulnerare il principio del contraddittorio. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello nella quale erano stati ritenuti inattendibili in modo apodittico gli elementi comparativi indicati dal c.t.u. in favore di quelli dell'I.S.E e veniva decurtata la stima per eccessività senza indicarne le ragioni). Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19468 del 18/07/2019 (Rv. 654430 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_101 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - delle parti e del loro domicilio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01)
Intestazione della sentenza - Mancata o inesatta indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Mero errore materiale - Mancata costituzione del contraddittorio, oppure obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Nullità della sentenza - Fattispecie. L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità di una sentenza d'appello per violazione del contraddittorio, nella quale la parte appellante era stata indicata solo quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e non "in proprio", ritenendo che tale specificazione potesse avere rilievo solo ai fini della individuazione del contenuto e delle ragioni della domanda, ma non anche al diverso fine della corretta instaurazione del contraddittorio, ritenuto che si trattava della medesima persona che, sia pure al fine di tutela di interessi non propri, aveva introdotto il giudizio). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Prova civile - prove raccolte in altro processo - Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18025 del 04/07/2019 (Rv. 654468 - 01)
Sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari - Utilizzabilità nel processo civile - Condizioni - Previo giuramento dei dichiaranti - Necessità - Esclusione - Fondamento. Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18025 del 04/07/2019 (Rv. 654468 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Protezione internazionale dello straniero - Cass. Ord. 17076/2019
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 11, d.lgs. n. 25 del 2008 - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Obbligo di fissazione dell'udienza di comparizione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Dichiarazione di non volersi avvalere del supporto - Effetti. Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17076 del 26/06/2019 (Rv. 654445 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101 …...
Riunione delle impugnazioni – Cass. 14365/2019
Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. Att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole. Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l'impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14365 del 27/05/2019 (Rv. 654203 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 088 – Dovere di lealtà e di proibità Cod. Proc. Civ. art. 101 – Principio del contraddittorio Cod. Proc. Civ. art. 127 – Direzione dell’udienza Cod. Proc. Civ. art. 175 – Direzione del procedimento …...
Litisconsorzio necessario - servitù di passaggio – Cass. 13818/2019
Servitù di passaggio attraverso più fondi - "Actio confessoria" a tutela della servitù - Legittimazione passiva esclusiva del proprietario del fondo servente autore delle contestazioni - Sussistenza - Litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di fondo intermedio - Esclusione. Servitù - prediali - azioni a difesa della servitù - confessoria (del possesso di servitù) - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) In genere. L'actio confessoria di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13818 del 22/05/2019 (Rv. 654077 - 01) Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079 – Accertamento della servitù ed altri provvedimenti di tutela Cod. Proc. Civ. art. 101 – Principio del contraddittorio Cod. Proc. Civ. art. 102 – Litisconsorzio necessario …...

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