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103. (Litisconsorzio facoltativo)

Art. 103. (Litisconsorzio facoltativo) 

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Avvocato e procuratore – onorari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13750 del 22/05/2025 (Rv. 674892 - 01)
Domanda di condanna separata dei singoli convenuti - Determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite - Cumulo del valore delle singole domande -   procedimento civile - litisconsorzio facoltativo. In ipotesi di domande di condanna separata dei convenuti, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome. Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod. Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_010 …...
Eccezione- riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16407 del 18/06/2025 (Rv. 674779 - 01)
Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Valutazione di tempestività nel giudizio separato - Presupposti - Restituzione in termine - Esclusione - Fondamento. In tema di separazione di cause, la tempestività dell'eccezione di prescrizione in relazione al giudizio separato è rispettata se essa è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, sicché, se detta comparsa è stata depositata tardivamente, è tardiva anche l'eccezione, senza possibilità di una rimessione in termini per effetto dell'eventuale rinnovazione della citazione nel giudizio separato, atteso che questo è una mera prosecuzione della causa da cui origina. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16407 del 18/06/2025 (Rv. 674779 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_180, Cod_Civ_art_2938 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 (Rv. 673883-01)
Pagamento dei debiti - ereditari - esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - frazionamento pro quota - Assenza di solidarietà - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione. Ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 (Rv. 673883-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Litisconsorzio - facoltativo - avvocato e procuratore - onorari - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-01)
Litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. - Determinazione del valore della causa - Cumulo del valore delle varie domande - Esclusione - Liquidazione degli onorari - Determinazione del compenso standard - Criteri. In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Onorari - Processi con più parti - Liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-02)
Determinazione del compenso standard - Maggiorazioni e riduzioni ex art. 4, commi 2, e 4 d.m. 55 del 2014 - Applicazione - Criteri - Fattispecie. In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_103 …...
Unicità di fatto generatore del diritto di credito azionato dal ricorrente nel giudizio di merito – Cass. n. 8556/2023
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Processo litisconsortile - Domande autonome e cumulate - Unicità di fatto generatore del diritto di credito azionato dal ricorrente nel giudizio di merito - Notifica della sentenza d'appello eseguita nei confronti di una sola delle controparti - Definitività della sentenza ai fini della decorrenza del "dies a quo" dell'azione di equa riparazione - Esclusione - Conseguenze.   Nel caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. "termine lungo" per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il "dies a quo" di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l'azione di equa riparazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8556 del 27/03/2023 (Rv. 667504 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_285   Corte Cassazione 8556 2023 …...
Domanda risarcitoria proposta nei confronti di un soggetto minore di età – Cass. n. 4303/2023
Responsabilità civile - genitori e tutori - procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario – adesivo - dipendente - Domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di un soggetto minore di età, autore del danno, ed ex art. 2048 c.c. nei confronti del genitore - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Conseguenze.   Nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno ed ex art. 2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur nella unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della "causa petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - pur essendo formalmente unica - consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non poter produrre effetti preclusivi e limitativi, sul giudizio in corso, le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023 (Rv. 666774 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2048, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 4303 2023 …...
Indennità di sopraelevazione – Cass. n. 35525/2022
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo - Indennità di sopraelevazione - Determinazione giudiziale - Efficacia verso i condomini non partecipanti al processo - Esclusione - Fondamento - Partecipazione dei condomini al processo quali litisconsorti facoltativi - Conseguenze.   In tema di condominio, la quantificazione, in sede giudiziale, dell'Indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. non fa stato nei confronti dei condomini che non abbiano partecipato al processo, né colui che ha eseguito la sopraelevazione può opporla ai condòmini che non abbiano partecipato al processo, atteso che il diritto di ciascun condomino alla predetta indennità è autonomo e si distingue da quello degli altri sia per "causa petendi" (il diritto di proprietà delle singole unità immobiliari), sia per "petitum" (il "quantum" determinato per ciascuno), mentre la partecipazione di più condomini al medesimo processo rinviene la propria disciplina nel c.d. litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., che lascia impregiudicate le posizioni dei condomini non partecipanti al processo, che non possono vedersi opporre l'indennità così come calcolata, pena la violazione dell'art. 2909 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35525 del 02/12/2022 (Rv. 666437 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_2909   Corte Cassazione 35525 2022 …...
Provvedimento discrezionale di riunione in unico giudizio – Cass. n. 27295/2022
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Cause connesse - Riunione in unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Liquidazione delle spese processuali - Criteri - Riferimento ai singoli giudizi riuniti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.   Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sul presupposto della reciproca soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro, che peraltro coinvolgevano anche parti estranee ad una delle cause riunite). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022 (Rv. 665726 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_274   Corte Cassazione 27295 2022 …...
Giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti del genitore per il proprio mantenimento – Cass. n. 18451/2022
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere - Procedimento per l'accertamento del diritto al mantenimento proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di un solo genitore - Litisconsorzio necessario con l'altro genitore - Esclusione - Natura solidale dell'obbligazione - Esclusione - Ripartizione dell'onere tra entrambi i genitori - Necessità - Conseguenze in tema di accertamenti istruttori da parte del giudice.   Nel giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di uno solo dei genitori per il proprio mantenimento, l'altro genitore non è litisconsorte necessario, non essendo l'obbligazione dedotta in giudizio obbligazione solidale. Tuttavia, una volta individuata la misura dell'assegno, il carico non può che ripartirsi fra i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità; ne consegue che il giudice del merito è tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi i genitori, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascuno. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 18451 del 08/06/2022 (Rv. 664969 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316, Cod_Civ_art_0337, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103   Corte Cassazione 18451 2022 …...
Appello proposto dal medesimo litisconsorte – Cass. n. 18423/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - competenza civile - incompetenza - per territorio - Litisconsorzio facoltativo - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno soltanto dei litisconsorti - Rigetto - Appello proposto dal medesimo litisconsorte - Rigetto - Ricorso per cassazione proposto da altro litisconsorte - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.   Nel caso in cui l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da uno soltanto dei litisconsorti facoltativi, sia rigettata in primo grado, e in grado di appello la relativa statuizione venga impugnata soltanto da colui che aveva sollevato l'eccezione, il nuovo rigetto di quest'ultima non può essere impugnato per cassazione da coloro che, in secondo grado, non avevano impugnato la sentenza di primo grado sulla questione di competenza, ostandovi l'art. 329 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18423 del 08/06/2022 (Rv. 665022 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_329   Corte Cassazione 18423 2022 …...
Domanda proposta da una pluralità di condomini a difesa della cosa comune – Cass. n. 41490/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - in genere - Domanda proposta da una pluralità di condomini a difesa della cosa comune, ex art. 1102 c.c. - Litisconsorzio facoltativo tra gli attori - Sussistenza - Conseguenze - Rinuncia all'azione di una delle parti - Estinzione del giudizio - Limiti - Applicabilità in appello dell'art. 332 c.p.c. - Esclusione.   Ove più condomini agiscano, nello stesso processo, nei confronti di un altro condomino, ai sensi dell'art. 1102 c.c., si determina tra i primi un 'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p. c., con la conseguenza che, da un lato, la rinuncia all'azione da parte di uno soltanto degli attori comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, limitatamente al rapporto processuale scindibile per il quale la rinuncia è intervenuta e, dall'altro, che il medesimo giudizio prosegue tra le altre parti, nei cui confronti l'estinzione predetta non produce alcun effetto, non trovando, peraltro, applicazione, in sede di impugnazione, neppure il disposto di cui all'art. 332 c.p.c., non rilevando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio porti ad un esito favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica del rinunciante. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41490 del 24/12/2021 (Rv. 663462 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Civ_art_1117, Cod_Proc_Civ_art_103   Corte Cassazione 41490 2021 …...
Inefficacia del contratto per difetto di rappresentanza – Cass. n. 41438/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - In genere - contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - in genere - Inefficacia del contratto per difetto di rappresentanza - Domanda di accertamento proposta contro il terzo e il falso rappresentante che ha contrattato - Effetti - Litisconsorzio unitario necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze - Mancata rinnovazione della citazione nei confronti del rappresentante senza potere non costituitosi - Estinzione del giudizio nei confronti di tutte le parti - Necessità.   In tema di rappresentanza senza poteri, se la domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto sia proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso rappresentante che lo ha stipulato, si determina un cumulo soggettivo che trasforma l'originario litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale funzionale a prevenire l’eventuale contrasto di giudicati, sicché non può essere disposta la separazione delle cause ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c. e le vicende anomale del processo, come l'estinzione, concernono tutte le parti; pertanto, nell'ipotesi di mancata rinnovazione della citazione disposta in favore del rappresentante senza potere non costituitosi in giudizio, l'estinzione, ex art. 303, comma 3, c.p.c., va dichiarata con riferimento all'intero processo e non solo nei confronti della parte nei cui confronti non si è proceduto alla detta rinnovazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1398, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 41438 2021 …...
Ordinanza non definitiva che pronuncia sulla legittimazione passiva di uno dei convenuti – Cass, n. 7143/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - Ordinanza non definitiva che pronuncia sulla legittimazione passiva di uno dei convenuti - Decisione sul rapporto processuale - Conseguenze - Fattispecie. L'ordinanza non definitiva che abbia dichiarato il difetto di legittimazione passiva di uno dei convenuti ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, sicchè contro di essa sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza con la quale la Corte di appello, in un giudizio di opposizione alla stima, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del concessionario che, non avendo concretamente assunto la veste di autorità espropriante o di promotore dell'espropriazione, era estraneo al novero dei legittimi contraddittori indicati dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7143 del 15/03/2021 (Rv. 660890 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_279 …...
Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico - Istanza per il pagamento del compenso – Cass. n. 28978/2020
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico - Istanza per il pagamento del compenso - Silenzio dell'amministrazione - Impugnazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. In tema di riparto di giurisdizione, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, e non quella del giudice ordinario, nella controversia instaurata dal commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico per ottenere, a fronte del silenzio serbato dall'amministrazione, il riconoscimento delle competenze relative all'attività svolta, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della domanda, che investe l'esercizio della discrezionalità amministrativa nella determinazione del compenso (sia con riguardo alla quota fissa, da stabilire tra un minimo e un massimo, sia con riguardo alla quota variabile, che richiede a monte la fissazione degli obiettivi), ed alla posizione soggettiva di mero interesse legittimo conseguentemente configurabile in capo all'interessato. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28978 del 17/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103 corte cassazione 28978 2020 …...
Domanda proposta da più lavoratori contro lo stesso datore di lavoro - Cass. n. 24928/2020
Procedimento civile – facoltativo - procedimento civile - litisconsorzio – facoltativo - Domanda proposta da più lavoratori contro lo stesso datore di lavoro - Litisconsorzio facoltativo improprio - Configurabilità - Scindibilità delle cause in sede di impugnazione - Sussistenza. La domanda proposta da più lavoratori nei confronti dello stesso datore di lavoro dà luogo a un litisconsorzio facoltativo improprio, nel quale permane l'autonomia dei titoli e la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili, con la conseguenza che l'impugnazione proposta solo da alcune delle parti non coinvolge la posizione delle parti non impugnanti e rende inapplicabile l'art. 331 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 24928 del 06/11/2020 (Rv. 659268 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 corte cassazione 24928 2020 …...
Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario – Cass. n. 18274/2020
Procedimento civile - eccezione -Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Rilevanza nel giudizio separato - Presupposti - Fondamento. Procedimento civile - riunione e separazione di causa In genere. In tema di processo civile, la causa separata è mera prosecuzione della causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest'ultima valgono anche per l'altra; ne consegue che la tempestività dell'eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all'art. 180 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18274 del 03/09/2020 (Rv. 658769 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_180, Cod_Civ_art_2938, Cod_Proc_Civ_art_103 CORTE CASSAZIONE 18274 2020 …...
Ricorso incidentale notificato ai genitori di un minorenne divenuto maggiorenne - Cass. n. 14245/2020
Procedimento civile - capacita' processuale - Ricorso incidentale notificato ai genitori di un minorenne divenuto maggiorenne - Sanatoria - Presupposti. E' ammissibile il ricorso incidentale notificato non al minorenne nel frattempo divenuto maggiorenne, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, allorché la nullità scaturente da tale vizio di notifica possa considerarsi sanata dalla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del soggetto erroneamente pretermesso, della vicenda processuale che lo riguarda. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14245 del 08/07/2020 (Rv. 658312 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_330 corte cassazione 14245 2020 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020 (Rv. 657575 - 01)
Cause scindibili - Interruzione del processo - Effetti per i litisconsorti non attinti dall'evento interruttivo - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.  Procedimento civile - interruzione del processo - effetti In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020 (Rv. 657575 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 7031/2020
Giudizio di equa riparazione - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Ragioni. L'obbligazione all'indennizzo dovuto per l'irragionevole durata del processo insorge autonomamente per ciascuna parte del giudizio "presupposto", sicché nel giudizio di equa riparazione non si dà eventualmente luogo a litisconsorzio necessario, bensì a litisconsorzio facoltativo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020 (Rv. 657280 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103 corte cassazione 7031 2020 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 02)
Litisconsorzio facoltativo - Evento interruttivo relativo ad uno dei litisconsorti - Mancata riassunzione - Conseguenze. Procedimento civile - litisconsorzio – facoltativo. In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione delle cause ex art_ 103 c.p.c., la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall'art_ 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307 PROCEDIMENTO CIVILE INTERRUZIONE DEL PROCESSO RIASSUNZIONE   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 804 del 16/01/2020 (Rv. 656588 - 01)
Decisione concernente pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi - Impugnazione proposta soltanto nei confronti di alcune delle parti - Ordine del giudice di notificazione anche alle altre - Omessa esecuzione - Conseguenze - Fattispecie. In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l'omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l'estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri. (Nella specie, la S.C., in una controversia nella quale ricorreva un cumulo soggettivo di domande risarcitorie correlate ad un unico fatto storico, ma a contratti di trasporto distinti, ha ritenuto che sussistesse un litisconsorzio facoltativo in cause inscindibili, con la conseguenza che l'estinzione del giudizio di secondo grado per tardiva esecuzione dell'ordine del giudice di rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ad una delle parti poteva essere dichiarata solo rispetto alla destinataria). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 804 del 16/01/2020 (Rv. 656588 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_332 IMPUGNAZIONI CIVILI CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE   …...
Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - azioni giudiziarie - lite tra comproprietari e terzi - litisconsorzio necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29506 del 14/11/2019 (Rv. 655832 - 01)
Fondo in comproprietà - Domanda di un singolo comproprietario per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito del terzo - Litisconsorzio necessario tra tutti - Esclusione - Fondamento. In materia di comunione nei diritti reali, la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo (nella specie, realizzazione di manufatto abusivo sul fondo confinante) esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29506 del 14/11/2019 (Rv. 655832 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909 CONDOMINIO COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - azioni giudiziarie - lite tra comproprietari e terzi - litisconsorzio necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29506 del 14/11/2019 (Rv. 655832 - 02)
Fondo in comproprietà - Danno cagionato da terzi al godimento del bene - Esperibilità dell'azione risarcitoria da parte del singolo comproprietario - Sussistenza - Fondamento - Misura della liquidazione - Fattispecie. In materia di comunione nei diritti reali, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene "pro indiviso" per il minor godimento del bene (nella specie, per violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante) dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali, consistenti nel deprezzamento del bene comune, dovendosi presumere che l'attore abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti in virtù del principio della "rappresentanza reciproca", fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d'una "legittimazione sostitutiva". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29506 del 14/11/2019 (Rv. 655832 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103 CONDOMINIO COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01)
Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Necessità di una esplicita istanza di parte - Oggetto devoluto alla cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie. L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa così definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - diritto del mediatore nei confronti delle parti dell'affare - litisconsorzio facoltativo - scindibilità delle cause in appello - conseguenze in caso di appello proposto solo da una parte - mediazione - provvigione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30730 del 27/11/2018 La domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell'affare concluso in ragione del suo intervento dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo proprio per comunanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause stesse in fase di appello. Ne deriva che, ove entrambi i partecipanti all'affare siano risultati soccombenti in primo grado, l'appello proposto da uno solo dei due non giova all'altro, nei cui confronti, in difetto di impugnazione incidentale, la sentenza sfavorevole passa in cosa giudicata; inoltre, nei riguardi di quest'ultimo, quale che sia l'esito dell'appello, non ha luogo il regolamento delle spese, né per il primo grado (ostandovi il giudicato), né per il secondo (non avendo egli assunto la qualità di parte). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30730 del 27/11/2018   …...
Sospensione del processo - in genere - cumulo di domande ex art. 104 c.p.c.
Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - cumulo di domande ex art. 104 c.p.c. - sussistenza di una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate - sospensione dell'intero giudizio - necessità - esclusione - fondamento - possibile separazione delle domande - mancata separazione - potere discrezionale del giudice - motivazione – necessità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018 La sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo non è idonea, di per sé, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le dette domande, giacché l'art. 103, comma 2, c.p.c., richiamato dal successivo art. 104, comma 2, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ovvero di non procedervi ove tale separazione sia inopportuna. Poiché la sospensione rappresenta, quindi, un'evenienza che interferisce sul normale svolgimento del processo, incidendo sul principio della ragionevole durata, compete al giudice, qualora venga in rilievo una ipotesi di sospensione relativa ad una delle domande cumulate, ponderare ed adeguatamente motivare le ragioni del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali di separazione e la decisione di estendere l'ambito di operatività della sospensione a tutte le domande. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 9960 del 20/04/2017
Cause scindibili - Domande connesse proposte nello stesso giudizio – Evento interruttivo riguardante soltanto una di esse – Sorte del giudizio non colpito da tale evento – Riassunzione – Necessità – Esclusione -Procedimento civile - Riunione e separazione di causa In genere. Nel caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo riguardante il debitore principale non si propaga al debitore solidale in qualità di fideiussore, ed il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo deve continuare tra il fideiussore, che non ha alcun onere di provvedere alla riassunzione del giudizio, ed il creditore, non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 9960 del 20/04/2017   …...
Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18782 del 26/09/2016
Litisconsorzio facoltativo attivo - Promozione autonoma di distinti giudizi - Abuso processuale - Esclusione - Facoltà - Sussistenza - Fattispecie in tema di responsabilità per fatto illecito. In tema di litisconsorzio facoltativo (nella specie, sussistente tra più soggetti danneggiati a seguito di un unico fatto illecito), la possibilità di agire unitamente nel medesimo processo in ragione della connessione delle domande non può essere interpretata quale obbligo derivante dal principio di ragionevole durata del processo, secondo una logica di economia processuale, posto che la scelta della promozione autonoma dell'azione in distinti processi non integra un abuso ma il legittimo uso di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18782 del 26/09/2016   …...
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016
Atti impositivi distinti nei confronti di soggetti diversi - Ricorso collettivo e cumulativo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l'art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, deve ritenersi applicabile l'art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile un ricorso collettivo e cumulativo, contenete identica contestazione, avverso diverse cartelle di pagamento emesse nei confronti di distinti contribuenti per il pagamento del canone televisivo dell'anno 2005). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016   …...
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016
Atti impositivi distinti nei confronti di soggetti diversi - Ricorso collettivo e cumulativo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l'art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, deve ritenersi applicabile l'art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile un ricorso collettivo e cumulativo, contenete identica contestazione, avverso diverse cartelle di pagamento emesse nei confronti di distinti contribuenti per il pagamento del canone televisivo dell'anno 2005). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016   …...
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016
Atti impositivi distinti nei confronti di soggetti diversi - Ricorso collettivo e cumulativo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l'art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, deve ritenersi applicabile l'art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile un ricorso collettivo e cumulativo, contenete identica contestazione, avverso diverse cartelle di pagamento emesse nei confronti di distinti contribuenti per il pagamento del canone televisivo dell'anno 2005). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016   …...
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - legittimazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6738 del 07/04/2016
Intermediazione finanziaria - Ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della società o dell'ente - Giudizio di opposizione - Autore della violazione - Legittimazione "ad opponendum" - Configurabilità - Conseguenze. In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorietà dell'azione di regresso prevista dall'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998 nei confronti del responsabile, comporta che alla persona fisica autrice della violazione, anche se non ingiunta del pagamento, deve essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società, configurandosi in quest'ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti; peraltro, in caso di inerzia della persona fisica, il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione intentato dalla società spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati, mentre, in caso di mancata opposizione da parte della società non si verifica alcuna preclusione e la persona fisica potrà, in sede di regresso, spiegare tutte le opportune difese anche sul merito della sanzione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6738 del 07/04/2016   …...
Procedimento civile - litisconsorzio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13414 del 30/06/2015
Vincolo di destinazione a parcheggio ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Azione congiunta di più acquirenti di singole unità immobiliari comprese nello stesso edificio - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Fondamento - Obbligo di integrazione del prezzo gravante sugli attori - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13414 del 30/06/2015 Nel caso in cui più acquirenti di singole unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio agiscano congiuntamente per far valere il vincolo di destinazione delle porzioni del fabbricato da riservare a parcheggio, a norma dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono dedotti in giudizio i distinti diritti di ognuno, non collegati tra loro se non dall'identità del titolo legale da cui derivano, sicché si verte in un'ipotesi di litisconsorzio tipicamente "facoltativo" ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ. e non occorre, quindi, che al giudizio partecipino necessariamente tutti gli altri condomini, a nulla rilevando il corrispettivo dovuto a titolo di integrazione del prezzo di vendita della singola unità immobiliare, posto che il relativo obbligo rimane a carico soltanto di quei condomini che hanno agito per il riconoscimento del diritto d'uso a parcheggio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13414 del 30/06/2015   …...
sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18682 del 04/09/2014
Violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Opposizione dell'autore della violazione - Mancata opposizione della banca - Ordine del giudice di chiamata dell'istituto di appartenenza ex art. 107 cod. proc. civ. - Riattribuzione alla parte del potere di opposizione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18682 del 04/09/2014 In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, qualora l'opposizione sia stata proposta dal solo esponente aziendale ritenuto autore materiale dell'illecito, il provvedimento sanzionatorio diviene inoppugnabile nei confronti dell'istituto di credito solidalmente responsabile. Ne consegue che, ove il giudice di appello abbia ritenuto sussistente un rapporto di dipendenza tra la posizione della banca, destinataria dell'ingiunzione di pagamento, e quella dell'autore della violazione, destinatario dell'azione di regresso, può ordinare, con valutazione discrezionale non soggetta a sindacato in sede di gravame, la chiamata in causa del terzo (nella specie, l'istituto bancario), ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., senza che ciò determini l'effetto di riattribuire alla parte il potere di opposizione non tempestivamente esercitato. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18682 del 04/09/2014   …...
procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014
Interruzione del processo - Riassunzione valida e tempestiva nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Declaratoria di estinzione del processo nei confronti degli altri - Natura di sentenza definitiva - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014 In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014
Domanda alternativa in primo grado nei confronti di diversi convenuti - Litisconsorzio necessario processuale - Rigetto integrale - Impugnazione - Permanenza del litisconsorzio necessario processuale in appello - Condizioni - Scelta operata dall'attore in sede di impugnazione - Conseguenza sull'applicabilità dell'art. 331 o dell'art. 332 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014 In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., onde, se l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l'attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili - così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa - si applica l'art. 332 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014   …...
Procedimento civile - azione - di accertamento - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli affetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza "inter alios" non opposta. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015   …...
impugnazioni civili - opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Giudizio "inter alios" - Tutela del litisconsorte pretermesso o del terzo titolare di posizione equivalente - Rimedi processuali - Opposizione ordinaria ex art. 404 cod. proc. civ. - Tutela a mezzo di azione di accertamento autonoma del proprio diritto - Alternatività - Limiti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015 Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli affetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza "inter alios" non opposta. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015   …...
possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Necessario ripristino della situazione di fatto anteriore alla condotta illecita mediante demolizione dell'opera pregiudizievole - Opera in comproprietà o compossesso - Litisconsorzio passivo necessario - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015 In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilità materiale o solo "in iure" del bene su cui debba incidere l'attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta già tenuta dall'autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l'eliminazione degli effetti dell'illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilità all'attività di ripristino, ma anche nell'ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perché in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglio è destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015   …...
impugnazioni civili - opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo – procedimento civile - azione - di accertamento - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Giudizio "inter alios" - Tutela del litisconsorte pretermesso o del terzo titolare di posizione equivalente - Rimedi processuali - Opposizione ordinaria ex art. 404 cod. proc. civ. - Tutela a mezzo di azione di accertamento autonoma del proprio diritto - Alternatività - Limiti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015 Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli affetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza "inter alios" non opposta. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015   …...
Prova civile - confessione - giudiziale – Corte di Cassazione . 6 - 4, Ordinanza n. 24187 del 13/11/2014
Risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Dichiarazioni confessorie del conducente non proprietario - Valore - Nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo - Libero apprezzamento del giudice - Nei confronti del conducente confidente medesimo - Piena prova - Fondamento. In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, é liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ. Corte di Cassazione . 6 - 4, Ordinanza n. 24187 del 13/11/2014   …...
prova civile - confessione - giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24187 del 13/11/2014
Risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Dichiarazioni confessorie del conducente non proprietario - Valore - Nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo - Libero apprezzamento del giudice - Nei confronti del conducente confidente medesimo - Piena prova - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24187 del 13/11/2014 In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, é liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24187 del 13/11/2014   …...
Società - di capitali - società a responsabilità limitata - organi sociali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23117 del 30/10/2014
Azione sociale di responsabilità - Pluralità di convenuti - Litisconsorzio facoltativo - Conseguenze - Pendenza della singola causa al momento della notifica di ciascun atto di citazione - Introduzione della competenza della sezione specializzata per la proprietà industriale - Applicabilità ad una sola di tali cause - Attrazione dell'intero giudizio - Sussistenza - Fondamento. L'azione sociale di responsabilità cumulativamente promossa contro una pluralità di convenuti riguarda un'obbligazione risarcitoria solidale a loro carico e dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo originario, sicché le relative cause, benché istruite e trattate congiuntamente in un procedimento formalmente unitario, sono scindibili e mantengono una propria autonomia, così da poter risultare pendenti, ai fini previsti dall'art. 5 cod. proc. civ., in momenti differenti per la diversa data di notifica a ciascuno di essi dell'atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che, qualora la notificazione ad uno di loro sia avvenuta vigente il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha attribuito l'azione alle sezioni specializzate previste dall'art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, la causa appartiene alla competenza funzionale di queste ultime, che si estende, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n. 168 cit., alle cause connesse, ivi comprese quelle precedentemente introdotte. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23117 del 30/10/2014   …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 18870/2014
Domanda di separazione personale con addebito e domanda di risarcimento dei danni - Diversità di rito - Connessione "forte" - Insussistenza - Conseguenze. Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18870  20014 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Cass. n. 15860/2014
Cause connesse - Riunione in unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Liquidazione delle spese processuali - Criteri - Riferimento ai singoli giudizi riuniti - Necessità - Fondamento. Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 15860 2014 …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014
liquidazione delle spese giudiziali Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014   …...
Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014
Interruzione del processo - Riassunzione valida e tempestiva nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Declaratoria di estinzione del processo nei confronti degli altri - Natura di sentenza definitiva - Fondamento. In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014
Domanda alternativa in primo grado nei confronti di diversi convenuti - Litisconsorzio necessario processuale - Rigetto integrale - Impugnazione - Permanenza del litisconsorzio necessario processuale in appello - Condizioni - Scelta operata dall'attore in sede di impugnazione - Conseguenza sull'applicabilità dell'art. 331 o dell'art. 332 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014 In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., onde, se l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l'attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili - così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa - si applica l'art. 332 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014
Domanda alternativa in primo grado nei confronti di diversi convenuti - Litisconsorzio necessario processuale - Rigetto integrale - Impugnazione - Permanenza del litisconsorzio necessario processuale in appello - Condizioni - Scelta operata dall'attore in sede di impugnazione - Conseguenza sull'applicabilità dell'art. 331 o dell'art. 332 cod. proc. civ. In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., onde, se l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l'attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili - così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa - si applica l'art. 332 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014   …...
Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11386 del 13/05/2013
Improprio - Autonomia delle cause riunite - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 331 cod. proc. civ. Nel litisconsorzio facoltativo improprio permane l'autonomia dei titoli, cosicché la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili anche in sede di impugnazione, senza che la tempestiva impugnazione, proposta da alcune parti, coinvolga la posizione delle parti non impugnanti. È, pertanto, inapplicabile l'art. 331 cod. proc. civ., che viene in considerazione nelle diverse ipotesi di cause inscindibili (quando la necessità del litisconsorzio è prevista dalla legge o la sentenza si riferisce ad una situazione giuridica unica) o tra loro dipendenti (quando la decisione di una controversia si estende necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico-giuridico imprescindibile). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11386 del 13/05/2013   …...
Assicurazione della responsabilità civile Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013
Chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile - Eventi interruttivi riguardanti uno soltanto dei giudizi riuniti - Obbligo del giudice di separazione delle cause - Esclusione - Conseguenze - Sorte del giudizio non colpito dall'evento interruttivo - Quiescenza non costituente interruzione - Necessità. Quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, in presenza d'un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. cod. proc. civ. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa non separata resta in una "fase di stallo" o "di rinvio", destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013   …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7625 del 26/03/2013
Sentenza che pronuncia l'estromissione di uno dei convenuti privo di legittimazione passiva - Valenza di pronuncia di rigetto della relativa domanda - Conseguenze - Obbligo di pronuncia sulle spese del rapporto processuale definito - Sussistenza. La sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7625 del 26/03/2013   …...
Procedimento civile - legittimazione - passiva – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013
Contestazione - Indicazione di un terzo quale effettivo obbligato - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Poteri del giudice - Ordine di chiamata del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. - Insindacabilità nelle fasi di gravame. La contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato danno luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, dal quale deriva a carico del giudice solo la facoltà, non sindacabile in sede di gravame presupponendo una valutazione discrezionale, di ordinare la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6924 del 08/05/2012
Domanda di risarcimento proposta nei confronti di più convenuti - Domanda del convenuto di accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro - Interruzione del processo per morte di uno dei convenuti - Riassunzione da parte dell'attore nei confronti soltanto dell'altro - Conseguenze sulla domanda c.d. "orizzontale" proposta dal convenuto nei confronti dell'altro. Se nel giudizio di risarcimento del danno proposto nei confronti di più convenuti, obbligati solidali, muoia uno di essi, è facoltà dell'attore riassumere il giudizio nei confronti soltanto della parte non colpita dall'evento interruttivo, trattandosi di cause scindibili. In tal caso ove il convenuto nei cui confronti il giudizio è regolarmente riassunto intenda coltivare la propria domanda di manleva o di accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro convenuto, ha l'onere di provvedere lui a quella riassunzione cui non ha provveduto l'attore, né può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa ove ciò non faccia, ed il processo sia proseguito soltanto nei suoi confronti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6924 del 08/05/2012   …...
Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29679 del 29/12/2011
Licenziamento collettivo o intimato con unico atto ed una pluralità di lavoratori - Natura - Impugnazione - Costituzione di un litisconsorzio processuale o facoltativo - Sussistenza - Natura - Pluralità di negozi - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione. Il licenziamento, ancorché collettivo o intimato con unico atto ad una pluralità di lavoratori, ha natura di negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati, con ciò realizzandosi, in caso di impugnativa giudiziale, non una fattispecie di litisconsorzio necessario, ma, tutt'al più, un'ipotesi di litisconsorzio processuale o facoltativo ex art. 103 cod. proc. civ., caratterizzata dall'autonomia delle singole cause. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29679 del 29/12/2011   …...
lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29679 del 29/12/2011
Licenziamento collettivo o intimato con unico atto ed una pluralità di lavoratori - Natura - Impugnazione - Costituzione di un litisconsorzio processuale o facoltativo - Sussistenza - Natura - Pluralità di negozi - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29679 del 29/12/2011 Il licenziamento, ancorché collettivo o intimato con unico atto ad una pluralità di lavoratori, ha natura di negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati, con ciò realizzandosi, in caso di impugnativa giudiziale, non una fattispecie di litisconsorzio necessario, ma, tutt'al più, un'ipotesi di litisconsorzio processuale o facoltativo ex art. 103 cod. proc. civ., caratterizzata dall'autonomia delle singole cause. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29679 del 29/12/2011   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011
Cumulo di domande - Pronuncia su una o talune di esse - Modalità e criteri. In tema d'impugnazioni, nell'ipotesi di cumulo oggettivo di cause per connessione propria (art. 34, 36 cod. proc. civ.) o per effetto di riunione dei processi ai sensi dell'artt. 40 e 274 cod. proc. civ., il giudice può scegliere tra una pronuncia non definitiva su una singola domanda e una sentenza definitiva parziale. Quest'ultima opzione deve essere resa manifesta da un esplicito provvedimento di separazione o dalla statuizione sulle spese in ordine alla controversia decisa. Invece, nell'ipotesi di cumulo litisconsortile (artt. 103, 105, 106 e 107 cod. proc. civ.), la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti od intervenienti o chiamati in causa deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese e un provvedimento di separazione dei restanti giudizi. Nell'ipotesi, infine, di cumulo solo oggettivo di cause tra le stesse parti, che non presentino alcun nesso di dipendenza, subordinazione o pregiudizialità e, conseguentemente, possano dar luogo ad una pronuncia parziale definitiva, è operante la disciplina della scelta tra l'impugnazione immediata e la riserva d'impugnazione differita. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25999 del 23/12/2010
Controversia tra due associazioni relativa a deliberazione assunta da una terza associazione rimasta estranea al giudizio - Intervento in appello da parte di quest'ultima - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa all'uso del nome e del simbolo della Democrazia cristiana. La controversia tra due associazioni, in ordine alla nullità di una deliberazione assunta dagli organi di una terza associazione estranea al giudizio, è utilmente decisa sulla base di accertamenti che acquistano l'efficacia del giudicato soltanto tra le parti, e che non possono in alcun modo essere opposti all'associazione che ha assunto la deliberazione, ma non ha partecipato al giudizio, con la conseguenza che l'intervento in appello da parte di quest'ultima è inammissibile, non ricorrendo il caso dell'art. 344 cod. proc. civ. (Nella specie, nella controversia intercorrente tra il partito politico della Democrazia cristiana e l'Associazione dei Cristiano democratici uniti, avente ad oggetto la validità della delibera di una terza associazione - la Democrazia cristiana "storica" - relativamente al diritto all'uso del nome "Democrazia cristiana" e del simbolo costituito dallo scudo crociato con la scritta "Libertas", era intervenuto in appello il Partito popolare italiano, lamentando la propria pretermissione, ma l'intervento era stato dichiarato inammissibile dalla corte territoriale, non essendovi litisconsorzio necessario; le S.U., enunciando il principio anzidetto, hanno confermato la decisione impugnata). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25999 del 23/12/2010   …...
Competenza civile - determinazione della competenza - Cass. n. 25269/2010
Domande contro la stessa parte appartenenti alla competenza di giudici diversi - Connessione soggettiva - Deroga alla competenza per valore - Ammissibilità - Deroga alla competenza per territorio - Esclusione - Fondamento.  L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 25269  2010 …...
competenza civile - determinazione della competenza - Cass. n. 25269/2010
Domande contro la stessa parte appartenenti alla competenza di giudici diversi - Connessione soggettiva - Deroga alla competenza per valore - Ammissibilità - Deroga alla competenza per territorio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010 L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 25269 2010 …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24086 del 26/11/2010
Cause riunite per ragioni di connessione o identità delle questioni - Autonomia dei singoli giudizi - Sussistenza - Fattispecie. La riunione di più cause originariamente separate, in ragione della connessione di "petitum" e "causa petendi" propri di ciascuna di esse o della identità delle questioni da trattare, non comporta il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, di modo che la sentenza che li definisce, pur se formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite. (Fattispecie relativa a tre cause riunite, due delle quali erroneamente dichiarate estinte dal giudice del primo grado. La S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza di rigetto dell'appello pronunciata dalla Corte di merito, rilevando che l'errore commesso dal primo giudice, nel dichiarare la detta estinzione, non aveva avuto alcuna incidenza sulla terza causa). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24086 del 26/11/2010   …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17533 del 26/07/2010
Processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome - Interruzione del procedimento - Riassunzione o prosecuzione limitatamente ad alcune cause - Legittimità - Sussistenza - Fondamento. In tema di riunione e separazione di cause, i processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, possono essere legittimamente riassunti o proseguiti, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte poiché su ogni parte grava l'onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17533 del 26/07/2010   …...
Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16018 del 07/07/2010
Morte di una delle parti - Interruzione del processo - Mancata riassunzione nei confronti degli eredi - Conseguenze - Estinzione del giudizio nei confronti della parte deceduta - Prosecuzione nei confronti delle altre parti - Configurabilità - Fondamento. In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 cod. civ., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16018 del 07/07/2010   …...
Competenza civile - regolamento di competenza - comunicazioni e notificazioni – Cass. n. 6824/2010.
Litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.) - Cause connesse - Scindibilità - Conseguenze - Istanza di regolamento non notificata a tutte le parti - Integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. - Esclusione - Notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. - Efficacia della statuizione sulla competenza - Condizioni. Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ., le cause connesse sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo. Ne consegue che se alla parte della causa connessa non è notificata l'istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., né essa vi ha aderito, nei suoi confronti non deve essere ordinata l' integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., bensì il ricorso può esserle notificato, ai sensi dell' art. 332 cod. proc. civ., e cioè soltanto se l'impugnazione non è preclusa dalla scadenza del termine (come nella specie), poiché, altrimenti, questa causa procede separatamente - con la conseguenza che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa - perché l' inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall'esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6824 del 20/03/2010 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 6824 2010   …...
Azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 18/02/2010
Spoglio o turbativa del possesso - Natura di fatti illeciti - Responsabilità solidale degli autori - Sussistenza - Conseguenze - Litisconsorzio passivo necessario - Condizioni - Ripristino della situazione di fatto anteriore allo spoglio o alla turbativa mediante demolizione dell'opera pregiudizievole - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari o compossessori del bene - Necessità - Fondamento. In tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ., sicché, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto. Tuttavia, il litisconsozio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone (nella specie, l'abbattimento di una recinzione con paletti in ferro e rete metallica). In tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe "inutiliter data", giacchè la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 18/02/2010   …...
possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 18/02/2010
Spoglio o turbativa del possesso - Natura di fatti illeciti - Responsabilità solidale degli autori - Sussistenza - Conseguenze - Litisconsorzio passivo necessario - Condizioni - Ripristino della situazione di fatto anteriore allo spoglio o alla turbativa mediante demolizione dell'opera pregiudizievole - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari o compossessori del bene - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 18/02/2010 In tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ., sicché, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto. Tuttavia, il litisconsozio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone (nella specie, l'abbattimento di una recinzione con paletti in ferro e rete metallica). In tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe "inutiliter data", giacchè la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 18/02/2010   …...
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - litisconsorzio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24546 del 20/11/2009
Azioni revocatorie proposte da creditori diversi nei confronti dello stesso atto - Processo unico con pluralità di parti - Causa inscindibile - Esclusione - Conseguenze - Evento interruttivo riguardante una delle parti di una delle cause connesse - Interruzione del solo giudizio di cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo - Necessità - Fattispecie. Più azioni revocatorie proposte da creditori diversi per il pregiudizio arrecato ai loro rispettivi crediti, ancorché dirette alla dichiarazione di inefficacia dello stesso atto, non danno luogo ad una causa inscindibile ma a tante cause distinte, riunite soltanto per ragioni di connessione, atteso che l'azione revocatoria ha natura personale e giova soltanto al creditore che la esercita. Pertanto, nel caso di trattazione unitaria o riunione di più azioni revocatorie nei confronti dello stesso atto, che comporta litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una delle cause connesse opera, di regola, solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento. (Nella specie, dichiarata l'estinzione, per rinuncia agli atti ed accettazione, dell'azione revocatoria proposta da uno soltanto dei creditori, la S.C. ha ritenuto che nessun onere sussisteva per l'altro creditore, che aveva agito nello stesso processo contro il medesimo atto, di impugnare con appello il provvedimento di estinzione che non lo riguardava). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24546 del 20/11/2009   …...
Borsa – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009
Intermediazione finanziaria - Responsabilità degli autori materiali della violazione - Responsabilità delle persone giuridiche - Autonomia dei relativi rapporti - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Intervento adesivo autonomo - Ammissibilità - Riunione delle opposizioni proposte separatamente - Ammissibilità. In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, e quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia in proprio, ai sensi dell'art. 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, danno luogo ad una pluralità di rapporti autonomi. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 187-septies del d.lgs. n. 58 cit., non è configurabile un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio facoltativo tra i predetti soggetti, essendo ciascuno di essi legittimato a spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio promosso dagli altri, e soccorrendo, al fine di evitare un contrasto di giudicati nel caso in cui vengano proposte separate opposizioni, le ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009   …...
sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - Intermediazione finanziaria - Responsabilità degli autori materiali della violazione - Responsabilità delle persone giuridiche - Autonomia dei relativi rapporti - Conseguenz
borsa - in genere - Intermediazione finanziaria - Responsabilità degli autori materiali della violazione - Responsabilità delle persone giuridiche - Autonomia dei relativi rapporti - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Intervento adesivo autonomo - Ammissibilità - Riunione delle opposizioni proposte separatamente - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009 In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, e quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia in proprio, ai sensi dell'art. 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, danno luogo ad una pluralità di rapporti autonomi. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 187-septies del d.lgs. n. 58 cit., non è configurabile un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio facoltativo tra i predetti soggetti, essendo ciascuno di essi legittimato a spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio promosso dagli altri, e soccorrendo, al fine di evitare un contrasto di giudicati nel caso in cui vengano proposte separate opposizioni, le ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009   …...
contratti in genere - simulazione - interposizione di persona - fittizia – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15955 del 07/07/2009
Compravendita - Azione di simulazione relativa - Interposizione fittizia del compratore - Litisconsorzio necessario del venditore - Condizioni - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15955 del 07/07/2009 Nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, non è indispensabile la presenza in giudizio del venditore, in qualità di litisconsorte necessario nella controversia promossa dal terzo creditore nei confronti dell'acquirente dissimulato e dell'acquirente interposto, ove il contratto sia stato integralmente eseguito nei confronti del venditore medesimo e sia, conseguentemente, escluso ogni suo interesse a conservare quale contraente la persona interposta, anziché la persona reale, partecipe effettiva del negozio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15955 del 07/07/2009   …...
vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - chiamata in causa del venditore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9910 del 27/04/2009
Denuncia della lite ai sensi dell'art. 1485 cod. civ. - Contestuale azione di garanzia proposta dal compratore nei confronti del venditore nel medesimo processo - Vincolo di dipendenza tra le due cause - Configurabilità - Inscindibilità - Esclusione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9910 del 27/04/2009 Quando il compratore, oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ai sensi dell'art. 1485 cod. civ., propone contro di lui, nel medesimo processo, anche l'azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo di mera dipendenza ma non di inscindibilità, con la conseguenza che i rispettivi giudizi ben possono proseguire distintamente o essere decisi separatamente, facendo venir meno il nesso di dipendenza; ne consegue che, ove il preteso garantito non ritenga di dover coltivare in grado di appello la propria domanda, legittimamente il giudizio di secondo grado può proseguire ed essere deciso tra le sole parti originarie del rapporto principale, senza la partecipazione del preteso garante. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9910 del 27/04/2009   …...
Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8504 del 08/04/2009
Rapporti tra sostituto e sostituito - Obbligazione originaria solidale del sostituito - Configurabilità - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Domanda di rimborso di indebito - Legittimazione passiva del sostituto - Sussistenza. Il fatto che l'art. 64, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973 definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri...ed anche a titolo di acconto" non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d'imposta, e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. In coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva, tale rapporto di solidarietà non dà luogo, neppure nel processo tributario, a litisconsorzio necessario, ma, eventualmente, solo a quello facoltativo; ne consegue che, in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente, il quale, ove, viceversa, pretenda il rimborso dell'indebito tributario, può rivolgere la domanda nei confronti del sostituto, oltre che nei confronti dell'Amministrazione erariale. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8504 del 08/04/2009   …...
tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8504 del 08/04/2009
Rapporti tra sostituto e sostituito - Obbligazione originaria solidale del sostituito - Configurabilità - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Domanda di rimborso di indebito - Legittimazione passiva del sostituto - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8504 del 08/04/2009 Il fatto che l'art. 64, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973 definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri...ed anche a titolo di acconto" non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d'imposta, e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. In coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva, tale rapporto di solidarietà non dà luogo, neppure nel processo tributario, a litisconsorzio necessario, ma, eventualmente, solo a quello facoltativo; ne consegue che, in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente, il quale, ove, viceversa, pretenda il rimborso dell'indebito tributario, può rivolgere la domanda nei confronti del sostituto, oltre che nei confronti dell'Amministrazione erariale. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8504 del 08/04/2009   …...
Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 50 del 07/01/2009
Domande proposte da più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi - Disciplina "ex" art. 10, comma secondo, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Valore delle singole controversie - Determinazione in via autonoma - Necessità. In ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 50 del 07/01/2009   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27856 del 21/11/2008
Domanda di manleva del convenuto verso un terzo fallito - Legittimazione sostanziale del convenuto chiamante - Litisconsorzio facoltativo - Separabilità fra i giudizi cumulati - Conseguenze in materia di competenza per territorio - "Vis attractiva" del foro fallimentare - Limiti - Fattispecie. In tema di chiamata in garanzia di un terzo, qualificato come vero responsabile della pretesa fatta valere dall'attore, quando i convenuti autorizzati alla chiamata non contestino la propria legittimazione sostanziale rispetto alla domanda ma solo chiedano, per il caso di riconoscimento della pretesa dell'attore nei propri confronti, di essere tenuti indenni dal terzo dalle conseguenze di tale soccombenza, si versa nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo; il giudizio sulla domanda principale e quello sulla domanda di garanzia restano, pertanto, distinti e sono suscettibili di separazione ai sensi del secondo comma dell'art. 103 cod. proc. civ., atteso che la domanda contro il terzo potrebbe essere proposta dai convenuti anche successivamente all'esito sfavorevole per costoro del giudizio sulla domanda principale; da ciò consegue che, in caso di dichiarazione di fallimento del terzo chiamato in garanzia, l'improcedibilità della domanda attiene solo al giudizio promosso contro tale parte, dovendosi affermare la competenza del tribunale fallimentare esclusivamente in ordine alla domanda di manleva proposta contro il fallimento, mentre va negata l'attrazione al foro fallimentare quanto alle domande proposte contro gli altri condebitori e garanti "in bonis" (principio reso dalla S.C., in sede di regolamento di competenza avverso la decisione del giudice di merito che aveva disposto la propria incompetenza funzionale a favore del tribunale fallimentare con riguardo a tutte le domande). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27856 del 21/11/2008   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008
Chiamata su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. La domanda principale dell'attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio. Viceversa, l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato dal convenuto non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso, ed in particolare, ove l'azione abbia natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo differente ed autonomo rispetto a quello invocato dall'attore. (Nella fattispecie, relativa alla domanda del proprietario di un terreno per i danni causati dai lavori stradali eseguiti dall'impresa commissionata da un comune, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva condannato solidalmente al risarcimento anche il direttore dei lavori, invece chiamato in causa dal comune a titolo di garanzia). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008
Chiamata su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.  La domanda principale dell'attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio. Viceversa, l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato dal convenuto non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso, ed in particolare, ove l'azione abbia natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo differente ed autonomo rispetto a quello invocato dall'attore. (Nella fattispecie, relativa alla domanda del proprietario di un terreno per i danni causati dai lavori stradali eseguiti dall'impresa commissionata da un comune, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva condannato solidalmente al risarcimento anche il direttore dei lavori, invece chiamato in causa dal comune a titolo di garanzia). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008   …...
Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 3533/2008
Obbligazione risarcitoria da unico fatto illecito imputabile a più persone - Responsabilità solidale - Configurabilità - Litisconsorzio necessario passivo - Esclusione - Eccezione di incompetenza territoriale formulata solo da alcuni dei convenuti coobbligati - Conseguenza - Efficacia di essa solo per le parti eccipienti - Sussistenza - Prosecuzione del processo dinanzi al giudice adito per le altre parti - Legittimità - Fattispecie. L'obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso imputabile a più persone è solidale, non comulativa, e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario, bensì a litisconsorzio facoltativo, per cui i vari rapporti processuali che si instaurano conservano la loro autonomia. Pertanto, in tale ipotesi, qualora l'eccezione di incompetenza territoriale venga sollevata soltanto da alcuno dei coobbligati, essa non spiega effetti a favore degli altri, nei confronti dei quali il giudizio può proseguire legittimamente dinnanzi al giudice adito (fattispecie in cui, in un giudizio risarcitorio intentato da un magistrato nei confronti di un componente della Guardia di finanza e del Ministero dell'Economia dal quale questi dipendeva, l'eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata tempestivamente soltanto dal primo, senza che, perciò, se ne fosse potuto avvalere anche il predetto Ministero). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 14/02/2008 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 3533 2008 …...
Procedimento civile - litisconsorzio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22889 del 30/10/2007
Azione congiunta di più acquirenti di singole unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio per far valere il vincolo di destinazione delle porzioni del fabbricato da riservare a parcheggio - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Fondamento - Partecipazione al giudizio di tutti gli altri condomini - Necessità - Esclusione. Nel caso in cui più acquirenti di singole unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio agiscano congiuntamente (nella specie nei confronti dei proprietari di quelle site al piano terreno) per far valere il vincolo di destinazione delle porzioni del fabbricato da riservare a parcheggio a norma dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, sono dedotti in giudizio i distinti diritti di ognuno, non collegati tra loro se non dall'identità del titolo (legale) da cui derivano, sicchè si verte in una ipotesi di litisconsorzio tipicamente "facoltativo" ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ. e non occorre quindi che al giudizio partecipino necessariamente tutti gli altri condomini. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22889 del 30/10/2007   …...
Procedimento civile - litisconsorzio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22889 del 30/10/2007
Azione congiunta di più acquirenti di singole unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio per far valere il vincolo di destinazione delle porzioni del fabbricato da riservare a parcheggio - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Fondamento - Partecipazione al giudizio di tutti gli altri condomini - Necessità - Esclusione. Nel caso in cui più acquirenti di singole unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio agiscano congiuntamente (nella specie nei confronti dei proprietari di quelle site al piano terreno) per far valere il vincolo di destinazione delle porzioni del fabbricato da riservare a parcheggio a norma dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, sono dedotti in giudizio i distinti diritti di ognuno, non collegati tra loro se non dall'identità del titolo (legale) da cui derivano, sicchè si verte in una ipotesi di litisconsorzio tipicamente "facoltativo" ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ. e non occorre quindi che al giudizio partecipino necessariamente tutti gli altri condomini. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22889 del 30/10/2007   …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18714 del 06/09/2007
Cause scindibili - Riunione per connessione - Evento interruttivo riguardante una delle parti delle cause riunite - Effetti - Interruzione dell'unico procedimento - Sussistenza - Riassunzione - Nei confronti di alcune delle parti - Nullità - Effetti - Estinzione parziale - Sussistenza - Fattispecie. In tema di pluralità di cause scindibili riunite, con litisconsorzio facoltativo tra le parti delle varie cause, l'evento interruttivo che riguardi una delle parti di una singola causa opera per l'intero procedimento, determinando così l'interruzione del "simultaneus processus", mentre la nullità dell'atto di riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti non estende i propri effetti oltre la causa di cui essi sono parti. (Nella fattispecie la S.C. ha statuito la nullità dell'atto di riassunzione eseguito impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del soggetto di cui era stata dichiarata la morte ma oltre l'anno da tale evento, confermando la sentenza dichiarativa, sul punto, dell'estinzione parziale del procedimento). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18714 del 06/09/2007   …...
Procedimento civile - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 22/06/2007
Cause connesse - Inammissibilità di una determinata domanda - Estensione ad altre domande - Esclusione - Conseguenze.  La declaratoria di inammissibilità di una determinata domanda giudiziale non si estende anche alle domande che sotto il profilo del "petitum" o della "causa petendi" siano connesse, le quali vanno, pertanto, esaminate nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 22/06/2007   …...
Procedimento civile – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 22/06/2007
Cause connesse - Inammissibilità di una determinata domanda - Estensione ad altre domande - Esclusione - Conseguenze. La declaratoria di inammissibilità di una determinata domanda giudiziale non si estende anche alle domande che sotto il profilo del "petitum" o della "causa petendi" siano connesse, le quali vanno, pertanto, esaminate nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 22/06/2007   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25229 del 28/11/2006
Pretese creditorie contrapposte fondate sullo stesso o su diverso titolo - Separazione delle rispettive domande - Potere discrezionale del giudice di merito - Configurabilità - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie. Nel caso in cui le parti in causa avanzino opposte pretese creditorie fondate sullo stesso titolo o scaturenti da rapporti diversi, la facoltà del giudice di merito, ai sensi degli artt.103, 104 e 279 cod. proc. civ., di separare le cause relative a diverse pretese e, quindi, di statuire, con sentenza non definitiva, su una o talune di esse e di rimettere al prosieguo, all'esito dell'ulteriore istruzione ritenuta necessaria, la decisione sulle altre, ha natura discrezionale e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità. ( Nel caso di specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito, investito da un lato della domanda di rilascio di un immobile per sopravvenuta mancanza del titolo e di risarcimento del danno conseguente e, dall'altro, della richiesta di compensazione di tale debito con altri crediti, si è pronunciato, con sentenza non definitiva, sulla richiesta di rilascio, riservando al prosieguo le questioni relative alla quantificazione del danno ed alla possibilità di operare la compensazione). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25229 del 28/11/2006   …...
Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 22526/2006
Competenza per territorio - Pluralità di convenuti - Litisconsorzio facoltativo - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata da alcuni convenuti - Efficacia - Sussistenza. In tema di competenza territoriale derogabile, con riguardo al caso di litisconsorzio facoltativo, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito può essere formulata anche soltanto da alcuni dei convenuti. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22526 del 20/10/2006 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 22526 2006   …...
Competenza civile - incompetenza - per territorio - Cass. n. 22526/2006
Competenza per territorio - Pluralità di convenuti - Litisconsorzio facoltativo - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata da alcuni convenuti - Efficacia - Sussistenza. In tema di competenza territoriale derogabile, con riguardo al caso di litisconsorzio facoltativo, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito può essere formulata anche soltanto da alcuni dei convenuti. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22526 del 20/10/2006 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 22526 2006 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – Cass. n. 15954/2006
Cause connesse - Riunione in un unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Liquidazione delle spese processuali - Criteri - Riferimento ai singoli giudizi riuniti - Necessità - Fondamento. Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15954 del 13/07/2006   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 15954 2006 …...
giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14858 del 28/06/2006
Giudizi a litisconsorzio facoltativo - Statuizione sulla giurisdizione delle Sezioni Unite - Effetti. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14858 del 28/06/2006 Nei giudizi a litisconsorzio facoltativo, in cui uno o più attori propongono domande contro diversi convenuti, la statuizione sulla giurisdizione può riguardare solo le domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14858 del 28/06/2006   …...
Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14858 del 28/06/2006
Giudizi a litisconsorzio facoltativo - Statuizione sulla giurisdizione delle Sezioni Unite - Effetti. Nei giudizi a litisconsorzio facoltativo, in cui uno o più attori propongono domande contro diversi convenuti, la statuizione sulla giurisdizione può riguardare solo le domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14858 del 28/06/2006   …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Litisconsorzio facoltativo - Irregolare "vocatio in ius" di alcune delle parti - Rimessione - Esclusione - Cause inscindibili - Rimessione al primo giudice dell'intero giudizio - Necessità. La nullità del giudizio per la irregolare "vocatio in ius" nei confronti di alcune delle parti non comporta - in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, laddove l'attore può agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti - la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art. 354 cod. proc. civ., mentre, laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la rimessione al primo giudice deve investire l'intero giudizio, che deve necessariamente proseguire in modo unitario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Litisconsorzio facoltativo - Irregolare "vocatio in ius" di alcune delle parti - Rimessione - Esclusione - Cause inscindibili - Rimessione al primo giudice dell'intero giudizio - Necessità. La nullità del giudizio per la irregolare "vocatio in ius" nei confronti di alcune delle parti non comporta - in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, laddove l'attore può agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti - la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art. 354 cod. proc. civ., mentre, laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la rimessione al primo giudice deve investire l'intero giudizio, che deve necessariamente proseguire in modo unitario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Litisconsorzio facoltativo - Irregolare "vocatio in ius" di alcune delle parti- Rimessione - Esclusione - Cause inscindibili - Rimessione al primo giudice dell'intero giudizio - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006 La nullità del giudizio per la irregolare "vocatio in ius" nei confronti di alcune delle parti non comporta - in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, laddove l'attore può agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti - la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art. 354 cod. proc. civ., mentre, laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la rimessione al primo giudice deve investire l'intero giudizio, che deve necessariamente proseguire in modo unitario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006   …...
giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21592 del 08/11/2005
Giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della P.A. - Regolamento proposto solo da alcuni degli attori - Statuizione sulla giurisdizione delle S.U. - Effetti. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21592 del 08/11/2005 In caso di giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della P.A. (nella specie, per l'annullamento di un regolamento regionale relativo agli inquadramenti del personale promosso da organizzazioni sindacali e da alcuni dipendenti, i quali ultimi censuravano anche gli atti di gestione consequenziali), la statuizione sulla giurisdizione può riguardare le sole domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo (nella specie, i dipendenti, sebbene il contraddittorio fosse stato instaurato anche nei loro confronti non avevano chiesto il regolamento sulle cause da ciascuno promosse). Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21592 del 08/11/2005   …...
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13963 del 30/06/2005
Negozio simulato - Accertamento positivo o negativo della simulazione - Intervenuto in giudizio promosso contro le parti del negozio da un terzo - Successivo giudizio sull'accertamento della simulazione introdotto fra le parti (o fra la parte ed un avente causa dell'altra) - Vincolatività - Esclusione - Fondamento.  Contratti in genere - simulazione - azione di simulazione  Negozio simulato - Accertamento positivo o negativo della simulazione - Intervenuto in giudizio promosso contro le parti del negozio da un terzo - Successivo giudizio sull'accertamento della simulazione introdotto fra le parti (o fra la parte ed un avente causa dell'altra) - Vincolatività - Esclusione - Fondamento.  La sentenza che su domanda proposta da un terzo interessato ad eliminarne gli effetti abbia accertato o negato la simulazione di un negozio giuridico, non fa stato quanto a tale accertamento nei rapporti fra le parti del negozio simulato (o fra una di esse ed un avente causa dell'altra parte) in un successivo giudizio fra esse insorto circa l'esistenza o meno della simulazione, in quanto l'accertamento negativo o positivo intervenuto nel giudizio promosso dal terzo è intervenuto in un giudizio nel quale le parti del negozio non erano in contrasto di interessi fra loro, ma avevano l'opposto interesse a sostenere l'effettività del negozio e, sul piano probatorio, soffrivano nei rapporti fra loro la limitazione di cui all'art. 1417 cod. civ. (norma, del resto, la cui operatività, nei rapporti fra le parti, potrebbe essere elusa, nel caso di accordo fra una delle parti ed il terzo per l'accertamento della simulazione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13963 del 30/06/2005   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - autonomo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
Giudizio introdotto da alcuni danneggiati - Contro l'autore del danno a titolo di responsabilità aquiliana - Intervento in giudizio di altri danneggiati - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di giudizio promosso da danneggiati da emotrasfusione ed assunzione di prodotti emoderivati contro il Ministero della Salute. Nell'ipotesi in cui in un giudizio, in cui più danneggiati da emotrasfusione o da assunzione di prodotti emoderivati abbiano convenuto in giudizio il Ministero della Salute adducendone la responsabilità aquiliana in relazione ai suoi compiti istituzionali, per ottenere il risarcimento del danno sofferto, per avere contratto il virus HIV, l'epatite B o l'epatite C, oltre la misura dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 e dalla l. n. 238 del 1997, deve ritenersi ammissibile l'intervento di altri soggetti che lamentino la stessa tipologia di danno, atteso che anche il diritto al risarcimento del danno degli interventori è fondato sulla sussistenza della responsabilità aquiliana invocata contro il Ministero della Salute dagli attori, e, dunque, ricorrono i presupposti per l'intervento in giudizio, di cui al primo comma dell'art. 105 cod. proc. civ., che sono configurabilità allorquando nel giudizio instaurato da uno o da alcuni soltanto dei danneggiati, intervenga altro danneggiato o altri danneggiati, realizzandosi così in via successiva quel litisconsorzio fra tutti che si sarebbe potuto realizzare già inizialmente, ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ.. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005   …...
Competenza civile - connessione di cause – Cass. n. 11609/2005
Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione. In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 11609 2005   …...
Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
Proprio ed improprio - Rispettive nozioni - Conseguenze in appello - Proponibilità dell'appello con unica citazione - Ammissibilità in entrambe le ipotesi - Fattispecie. L'art. 103 cod. proc. civ. contempla non soltanto il litisconsorzio facoltativo cosiddetto proprio, che ricorre quando fra più cause proposte esista connessione per l'oggetto e per il titolo, ma anche il litisconsorzio facoltativo cosiddetto improprio, che ricorre allorquando più cause presentino in comune, anche solo in parte, qualche questione, la cui soluzione sia necessaria per la decisione; in entrambe le ipotesi, le parti, come possono promuovere il giudizio con un unico atto di citazione, così possono validamente appellare con unico atto di gravame avverso la sentenza di primo grado (principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo ad ipotesi di azione esercitata da più danneggiati da emotrasfusione o da prodotti emoderivati contro il Ministero della Salute). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - autonomo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
Giudizio introdotto da alcuni danneggiati - Contro l'autore del danno a titolo di responsabilità aquiliana - Intervento in giudizio di altri danneggiati - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di giudizio promosso da danneggiati da emotrasfusione ed assunzione di prodotti emoderivati contro il Ministero della Salute.  Nell'ipotesi in cui in un giudizio, in cui più danneggiati da emotrasfusione o da assunzione di prodotti emoderivati abbiano convenuto in giudizio il Ministero della Salute adducendone la responsabilità aquiliana in relazione ai suoi compiti istituzionali, per ottenere il risarcimento del danno sofferto, per avere contratto il virus HIV, l'epatite B o l'epatite C, oltre la misura dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 e dalla l. n. 238 del 1997, deve ritenersi ammissibile l'intervento di altri soggetti che lamentino la stessa tipologia di danno, atteso che anche il diritto al risarcimento del danno degli interventori è fondato sulla sussistenza della responsabilità aquiliana invocata contro il Ministero della Salute dagli attori, e, dunque, ricorrono i presupposti per l'intervento in giudizio, di cui al primo comma dell'art. 105 cod. proc. civ., che sono configurabilità allorquando nel giudizio instaurato da uno o da alcuni soltanto dei danneggiati, intervenga altro danneggiato o altri danneggiati, realizzandosi così in via successiva quel litisconsorzio fra tutti che si sarebbe potuto realizzare già inizialmente, ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ.. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005   …...
competenza civile - connessione di cause - in genere – Cass. n. 11609/2005
Litisconsorzio facoltativo attivo - Deroga alla competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005 In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 cod. proc. civ., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 cod. proc. civ. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 11609  2005 …...

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