Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2831 del 05/02/2025 (Rv. 673914-01)Opposizione allo stato passivo - Accisa sull'energia elettrica - Rivalsa del cedente nei confronti del cessionario di prodotti energetici - Privilegio speciale ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Condizioni - Indicazione espressa nella fattura.
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, al cedente di prodotti energetici spetta il privilegio generale di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, sul credito vantato a titolo di rivalsa delle accise sull'energia elettrica pagate per conto del cessionario, purché il relativo importo sia stato evidenziato in maniera separata all'interno della fattura relativa alla cessione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2831 del 05/02/2025 (Rv. 673914-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752, Cod_Civ_art_2697 …...
Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 64 del 03/01/2025 (Rv. 673598-01)Ammissione al passivo - domanda - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Contributi di funzionamento ex art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990 - Privilegio ex art. 2752 c.c. - Sussistenza - Ragioni.
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, articolazione indipendente dello Stato, chiamata a svolgere funzioni di vigilanza a tutela della concorrenza nei mercati nazionali, costituiscono un credito di natura tributaria, la cui causa giustifica il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 64 del 03/01/2025 (Rv. 673598-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752 …...
Concordato preventivo - approvazione - omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34842 del 29/12/2024 (Rv. 673368-01)Accordo di ristrutturazione - Transazione fiscale - Applicazione della regola della relative priority rule - Sussistenza.
La regola della c.d. "relative priority rule", prevista dall'art. 182-ter l.fall. per il trattamento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva - ove contempla la possibilità che essi siano soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore, fermo restando il limite del soddisfacimento minimo nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione a valori di mercato dei beni gravati dalla prelazione - si applica anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis l. fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34842 del 29/12/2024 (Rv. 673368-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752, Cod_Civ_art_2753 …...
Cause di prelazione - privilegi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33729 del 21/12/2024 (Rv. 673414-01)Generale sui mobili - crediti per tributi - degli enti locali - Privilegio generale ex art. 2752 c.c. - Applicabilità alle sanzioni relative ai tributi locali - Esclusione - Fondamento.
Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato dall'art. 2752 c.c., non si estende alle sanzioni conseguenti al mancato o irregolare versamento dei tributi locali, trattandosi di disposizione eccezionale che, pur potendo essere oggetto di interpretazione estensiva, non è suscettibile di applicazione analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33729 del 21/12/2024 (Rv. 673414-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2749, Cod_Civ_art_2752 …...
Fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 6760 del 13/03/2024 (Rv. 670635-01)Aggio del concessionario - Ammissione al passivo del credito - Inerenza al tributo riscosso ai fini del privilegio - Esclusione - Fondamento.
L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 6760 del 13/03/2024 (Rv. 670635-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2749, Cod_Civ_art_2752 …...
Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2287 del 23/01/2024 (Rv. 669956-01)Formazione dello stato passivo – in genere - Ammissione al passivo - Indicazione in ricorso dell'eventuale prelazione - Necessità - Omissione - Conseguente degradazione del credito a chirografario - Fattispecie.
La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso - ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall. - dell’eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografo del credito invocato. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva escluso la spettanza del privilegio con riferimento all'insinuazione al passivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un importo derivante da una congerie di crediti riferiti a fonti eterogenee costituite da estratti di ruolo, cartelle notificate ed estratti di ripartizione dei debiti, senza alcuna indicazione specifica dei titoli di prelazione e dei singoli importi volta a volta considerati).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2287 del 23/01/2024 (Rv. 669956-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752 …...
Credito del comune derivante dall'omesso riversamento dei tributi incassati dal concessionario fallito – Cass. n. 37017/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Credito del comune derivante dall'omesso riversamento dei tributi incassati dal concessionario fallito - Privilegio generale sui mobili - Sussistenza - Fondamento.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il credito vantato dal comune, nei confronti del concessionario del servizio di riscossione tributi dichiarato fallito, avente ad oggetto la restituzione delle somme da quest'ultimo incassate ma non riversate nelle casse comunali, è da ritenersi privilegiato ai sensi dell'art. 2752 c.c., poiché tale credito è relativo ad entrate tributarie e non muta la sua natura per il solo fatto che le somme siano state incamerate dal concessionario senza procedersi al rimborso in favore dell'ente pubblico creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37017 del 16/12/2022 (Rv. 666461 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752, Cod_Civ_art_2745
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Cassazione
37017
2022 …...
Qualità del credito impressa dalla legge sin dalla nascita – Cass. n. 17738/2022Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - Privilegio generale - Qualità del credito impressa dalla legge sin dalla nascita - Conseguenze - Fattispecie.
Il privilegio generale costituisce una qualità del credito impressa dalla legge e fa sì che lo stesso acquisti, sin dalla nascita, il rango particolare che gli è attribuito, anche se la sua funzione si esplica al momento dell'esecuzione forzata e della conseguente apertura del concorso dei creditori; detto privilegio accompagna il credito sorto per le speciali e determinate cause che lo caratterizzano, in modo tale che esso in tanto può dirsi privilegiato in quanto tale sia la sua natura "ab origine". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro il decreto che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva affermato l'applicabilità del privilegio generale di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 solo ai crediti sorti dopo l'entrata in vigore della l. n. 221 del 2012 che, convertendo il d.l. n. 179 del 2012, aveva introdotto tale privilegio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17738 del 31/05/2022 (Rv. 665122 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752
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Cassazione
17738
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Crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva – Cass. n. 17155/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva - Art. 182 ter l.fall. - Regola della c.d. "relative priority rule" - Applicabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.
Ai fini dell'ammissione al concordato preventivo, il trattamento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva, previsto dal vigente art. 182 ter l.fall., segue la regola della "relative priority rule", in quanto contempla la possibilità - negata dall'art. 160, comma 2, l. fall. ai crediti di altra natura, muniti di privilegio, pegno o ipoteca - che essi siano soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore, fermo restando il limite, previsto da entrambe le disposizioni, del soddisfacimento minimo nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione, a valori di mercato, dei beni gravati dalla prelazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato, seguita dal fallimento dell'impresa, per avere quest'ultima offerto ai crediti tributari e contributivi una soddisfazione in misura inferiore rispetto a quella ottenibile in sede di liquidazione fallimentare, mancando nella proposta concordataria la considerazione dei privilegi di cui agli artt. 2752 e 2753 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17155 del 26/05/2022 (Rv. 665089 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752, Cod_Civ_art_2753
Corte
Cassazione
17155
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Credito regionale per tassa automobilistica – Cass. n. 24071/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Credito regionale per tassa automobilistica - Privilegio ex art. 2752, ult. co., c.c. - Sussistenza - Ragioni.
In sede di ammissione al passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica; il riconoscimento di tale privilegio, in tal caso, si giustifica per lo scopo assicurare all'ente territoriale la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali, con ciò saldandosi al concetto di "legge per la finanza locale" contenuto nell'art. 2752, ult. co., c.c., così da legittimare un'interpretazione estensiva e non analogica della norma alla Regione in forza della comune appartenenza di quest'ultima, con Comuni e Province, alla categoria degli enti territoriali.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24071 del 07/09/2021 (Rv. 662429 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752
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Domanda ex art. 103 l.fall – Cass. n. 23477/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Domanda ex art. 103 l.fall.- Avente ad oggetto somme di denaro - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa all'azione intrapresa dell'ente impositore di tributi nei confronti del concessionario per la riscossione.
In caso di insolvenza del concessionario della riscossione di tributi e della conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l’ente impositore non può esperire l'azione di rivendica e restituzione, ex art. 103 legge fall., delle somme riscosse e versate dal concessionario su conti correnti bancari e postali a sé intestati, poiché tali somme, ex artt. 1852 e 1834 comma 1 c.c., non sono di proprietà dell'intestatario del conto corrente, ma della banca, che assume l'obbligo di restituire al titolare del conto altrettante cose dello stesso genere, mentre l'ente impositore vanta per la corresponsione delle medesime somme un diritto di credito nei confronti del concessionario. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del tribunale che aveva rigettato la domanda ex art. 103 l.f. proposta dall'ente impositore, accogliendone la domanda subordinata, di ammissione al passivo del credito in via privilegiata ex art. 2752 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23477 del 27/10/2020 (Rv. 659430 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_1834, Dlgs_14_2019_art_210, Dlgs_14_2019_art_206
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2454 del 04/02/2020 (Rv. 657225 - 01)Spedizioniere doganale - Ricezione dall'importatore di somme per il pagamento dei tributi doganali - Dilazione - Successivo inadempimento - Escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e surroga dei garanti nei confronti dell'importatore - Credito di quest'ultimo nei confronti dello spedizioniere dichiarato fallito - Ammissione al passivo in via chirografaria - Necessità - Fondamento.
Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali).
In tema di accertamento del passivo, il credito vantato dall'importatore nei confronti dello spedizioniere doganale dichiarato fallito che, ricevute dall'importatore le somme necessarie al pagamento dei tributi, poi non ne abbia curato il pagamento, così provocando l'escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e la surroga dei garanti nei confronti dell'importatore, non gode del privilegio ex art_ 2752 c.c., perché lo spedizioniere, ancorché legittimato al pagamento dei tributi doganali, è solo un mandatario dell'importatore, il quale è l'unico soggetto passivo del rapporto tributario e quindi non ha rivalsa o regresso nei confronti dello spedizioniere, né può agire surrogandosi all'Erario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2454 del 04/02/2020 (Rv. 657225 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1719, Cod_Civ_art_2752, Dlgs_14_2019_art_204
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
PASSIVITA' FALLIMENTARI
AMMISSIONE AL PASSIVO
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24836 del 04/10/2019 (Rv. 655816 - 01)Opposizione allo stato passivo - Credito della Regione per la tassa automobilistica - Privilegio ex art. 2752, comma 4, c.c. - Sussistenza - Fondamento.
Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - crediti per tributi - degli enti locali.
In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica, perché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, previsti dalla Costituzione, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752, comma 4, c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24836 del 04/10/2019 (Rv. 655816 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752, Dlgs_14_2019_art_198, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24588 del 02/10/2019 (Rv. 655558 - 01)Aggio del concessionario - Ammissione al passivo del credito - Inerenza al tributo riscosso ai fini del privilegio - Esclusione - Fondamento.
L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24588 del 02/10/2019 (Rv. 655558 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2749, Cod_Civ_art_2752, Dlgs_14_2019_art_153 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24587 del 02/10/2019 (Rv. 655619 - 01)Privilegio generale ex art. 2752, comma 1, c.c. come novellato dall'art. 23, comma 37, d.l. n. 98 del 2011 - Applicazione anche ai crediti sorti in epoca anteriore alla modifica - Accertamento del passivo non ancora definitivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il privilegio generale sui mobili per i crediti erariali deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla novella dell'art. 2752, comma 1, c.c., introdotta dall'art. 23, comma 37, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, purché sia ancora in corso il procedimento di accertamento del passivo e il creditore istante abbia formulato tempestivamente - dopo l'entrata in vigore della riforma (6 luglio 2011) - la relativa domanda di riconoscimento del rango privilegiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile una domanda di insinuazione al privilegio, formulata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, dopo che nell'originaria domanda di partecipazione al concorso, depositata prima della modifica dell'art. 2752 c.c., era stato richiesto soltanto il rango chirografario, senza tuttavia invocare il privilegio ora spettante, dopo che la novella era già entrata in vigore, prima che il giudice delegato dichiarasse esecutivo lo stato passivo ex art. 96 l.fall.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24587 del 02/10/2019 (Rv. 655619 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752_1, Cod_Civ_art_2771, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Privilegio generale mobiliare - tassa cd. di sbarco e di imbarcoResponsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - crediti per tributi - dello stato - tassa cd. di sbarco e di imbarco - disciplina ex art. 28 l. n. 84 del 1994 - privilegio ex art. 2752 c.c. - sussiste – natura di tributo erariale - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24738 del 08/10/2018
>>> Il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752 c.c. dev'essere riconosciuto in via estensiva alla tassa portuale(cd. di sbarco e di imbarco su merci trasportate per via marittima) di cui all'art. 33 della l. n. 82 del 1963, come modificato dall'art. 28, comma 6, della l. n. 84 del 1994, trattandosi non di un corrispettivo per il servizio di trasporto reso, bensì di un tributo di natura erariale, come si evince dalla matrice legislativa della prestazione imposta, dalla sua doverosità e dal nesso con la spesa pubblica, avendo lo scopo di assicurare i mezzi per il funzionamento delle aree affidate all'autorità portuale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24738 del 08/10/2018 …...
Privilegio generale mobiliareResponsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - crediti per tributi - dello stato - tassa cd. di sbarco e di imbarco - disciplina ex art. 28 l. n. 84 del 1994 - privilegio ex art. 2752 c.c. - sussiste – natura di tributo erariale - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24738 del 08/10/2018
>>> Il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752 c.c. dev'essere riconosciuto in via estensiva alla tassa portuale(cd. di sbarco e di imbarco su merci trasportate per via marittima) di cui all'art. 33 della l. n. 82 del 1963, come modificato dall'art. 28, comma 6, della l. n. 84 del 1994, trattandosi non di un corrispettivo per il servizio di trasporto reso, bensì di un tributo di natura erariale, come si evince dalla matrice legislativa della prestazione imposta, dalla sua doverosità e dal nesso con la spesa pubblica, avendo lo scopo di assicurare i mezzi per il funzionamento delle aree affidate all'autorità portuale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24738 del 08/10/2018 …...
Dichiarazione di fallimento del contribuenteFallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - in genere - dichiarazione di fallimento del contribuente - credito per sanzione tributaria sorto in epoca precedente al fallimento – inesigibilità durante la procedura concorsuale e fino al ritorno “in bonis” del contribuente - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23322 del 27/09/2018
>>> Le sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente,costituiscono un credito che soggiace all'applicazione di tutte le regole civilistiche, sia che si verta in una fase fisiologica del rapporto obbligatorio, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, dovendo l'Amministrazione soddisfarsi secondo le regole del concorso nei modi stabiliti dalla legge. Pertanto, è infondata l'eccezione per la quale, in costanza di fallimento, l'esigibilità delle sanzioni tributarie dovrebbe essere congelata, potendo l'amministrazione finanziaria farle valere esclusivamente una volta che il fallito sia tornato "in bonis", sia perché il fallimento non equivale alla morte dell'imprenditore,tanto che con esso il contribuente non viene privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, sia perché la postergazione del pagamento dei crediti derivanti dalle sanzioni pecuniarie violerebbe la disciplina imperativa di cui all'art. 2752 c.c. e diverrebbe un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative in danno dell'erario.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23322 del 27/09/2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21459 del 15/09/2017Ammissione al passivo del credito in via privilegiata - Interessi sul credito - Diritto di prelazione - Estensione agli accessori - Specifica domanda - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ammissione al passivo del credito per interessi, l’estensione a tale credito del diritto di prelazione accordato dalla legge a quello per capitale, ex art. 54, comma 3, l.fall., non comporta la sottrazione degli accessori alla necessità di una specifica domanda, ai fini della quale occorre l’indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo degli interessi, e quindi almeno la data di scadenza del credito e il tasso applicabile, onde consentire di verificare l’esatta determinazione dell’importo richiesto, anche in relazione al trattamento differenziato previsto per gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento. (Principio affermato con riferimento ad un credito di natura tributaria; la S.C. ha confermato il provvedimento di ammissione al passivo in via chirografaria del relativo credito per interessi – ribadendo che per esso l’estensione del privilegio resta disciplinata dall’art. 2749 c.c., in forza del richiamo di cui all'art. 54, comma 3, l.fall. –, essendosi la creditrice limitata, sia nell’istanza di insinuazione che nell’opposizione, alla mera indicazione dell’importo complessivamente dovuto per gli accessori, ancorché distinto da quello relativo alla sorte capitale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21459 del 15/09/2017
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18561 del 22/09/2016Concordato preventivo con transazione fiscale - Considerazione nella transazione di crediti IVA - Infalcidiabilità - Fondamento.
L'imprenditore che propone una domanda di concordato preventivo e, contestualmente, faccia ricorso alla transazione di cui all'art. 182 ter l.fall. ricomprendendovi anche i crediti IVA, non può offrire il pagamento di tali crediti in misura falcidiata, ancorché debbano essere integralmente degradati a chirografo per mancanza assoluta dei beni su cui possano essere soddisfatti, ostandovi il disposto del comma 1 della norma, che, con previsione già ritenuta costituzionalmente legittima perché configurante il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo, ne consente la sola dilazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18561 del 22/09/2016
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Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - crediti per tributi - dello stato – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17087 del 12/08/2016Privilegio ex art. 2752, comma 1, c.c., come modificato dall'art. 39 del d.l. n. 159 del 2007 - Applicazione anche ai crediti IRAP sorti in epoca anteriore alla modifica - Fondamento.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - in genere
Il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c., va riconosciuto ai crediti per IRAP, ai quali è espressamente esteso dall'art. 39 del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 222 del 2007, anche per il periodo antecedente a tale modifica, alla stregua di un'interpretazione estensiva dell'originario testo dell'art. 2752 c.c., giustificata da un'esigenza di certezza nella riscossione del credito per il reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, che ha ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17087 del 12/08/2016
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fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7868 del 03/04/2014Aggio del concessionario - Ammissione al passivo del credito - Inerenza al tributo riscosso ai fini del privilegio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7868 del 03/04/2014
L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7868 del 03/04/2014
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