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Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2831 del 05/02/2025 (Rv. 673914-01)

Opposizione allo stato passivo - Accisa sull'energia elettrica - Rivalsa del cedente nei confronti del cessionario di prodotti energetici - Privilegio speciale ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Condizioni - Indicazione espressa nella fattura.

In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, al cedente di prodotti energetici spetta il privilegio generale di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, sul credito vantato a titolo di rivalsa delle accise sull'energia elettrica pagate per conto del cessionario, purché il relativo importo sia stato evidenziato in maniera separata all'interno della fattura relativa alla cessione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2831 del 05/02/2025 (Rv. 673914-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752, Cod_Civ_art_2697