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Dichiarazione di fallimento del contribuente
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - in genere - dichiarazione di fallimento del contribuente - credito per sanzione tributaria sorto in epoca precedente al fallimento – inesigibilità durante la procedura concorsuale e fino al ritorno “in bonis” del contribuente - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23322 del 27/09/2018
>>> Le sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente,costituiscono un credito che soggiace all'applicazione di tutte le regole civilistiche, sia che si verta in una fase fisiologica del rapporto obbligatorio, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, dovendo l'Amministrazione soddisfarsi secondo le regole del concorso nei modi stabiliti dalla legge. Pertanto, è infondata l'eccezione per la quale, in costanza di fallimento, l'esigibilità delle sanzioni tributarie dovrebbe essere congelata, potendo l'amministrazione finanziaria farle valere esclusivamente una volta che il fallito sia tornato "in bonis", sia perché il fallimento non equivale alla morte dell'imprenditore,tanto che con esso il contribuente non viene privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, sia perché la postergazione del pagamento dei crediti derivanti dalle sanzioni pecuniarie violerebbe la disciplina imperativa di cui all'art. 2752 c.c. e diverrebbe un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative in danno dell'erario.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23322 del 27/09/2018
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