Accordo di ristrutturazione - Transazione fiscale - Applicazione della regola della relative priority rule - Sussistenza.
La regola della c.d. "relative priority rule", prevista dall'art. 182-ter l.fall. per il trattamento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva - ove contempla la possibilità che essi siano soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore, fermo restando il limite del soddisfacimento minimo nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione a valori di mercato dei beni gravati dalla prelazione - si applica anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis l. fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34842 del 29/12/2024 (Rv. 673368-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752, Cod_Civ_art_2753