Skip to main content

2723. Patti posteriori alla formazione del documento.

Art.2723. Patti posteriori alla formazione del documento.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

________________________________________________________

Documenti collegati:

Prova civile - onere della prova Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16222 del 08/06/2023 (Rv. 668043 - 01)
Appalto (contratto di) - progetto – variazioni - Opere extracontrattuali - Prova - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Prova testimoniale - Ammissibilità - Fondamento. Quando, nel corso o al termine dell'esecuzione del contratto d'appalto, l'appaltatore realizzi lavori extracontrattuali, non opera la limitazione probatoria di cui all'art. 2723 c.c., poiché tale pattuizione non costituisce un patto aggiunto all'originario contratto di appalto, ma ha valenza di nuovo e autonomo negozio, che non necessita di forma scritta "ad substatiam", avente ad oggetto lavori ulteriori rispetto all'originaria opera, che non ne costituiscono un completamento o uno sviluppo, ma integrano un'opera a se stante ovvero comportano radicali modifiche. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16222 del 08/06/2023 (Rv. 668043 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2723, Cod_Civ_art_1655 …...
Patti meramente chiarificatori del contenuto contrattuale – Cass. n. 1742/2021
Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - patti del documento - Patti meramente chiarificatori del contenuto contrattuale - Ammissibilità della prova testimoniale - Fattispecie in tema di immobili venduti non a misura né a corpo - Prova testimoniale relativa all'esistenza di una pattuizione sulla misura e l'entità del bene - Ammissibilità.   Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di vendita di un immobile, quando il bene sia stato contrattualmente individuato, nella sua localizzazione e struttura, in modo sufficientemente certo, ma non ne sia stata precisata la consistenza e siano da escludere sia la vendita a corpo che quella a misura oppure di specie, è ammissibile la prova testimoniale volta ad accertare l'intervenuta pattuizione circa la misura del bene e la sua entità. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1742 del 20/01/2022 (Rv. 663575 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2723   Corte Cassazione 1742 2022 …...
Accordi aziendali – Cass. n. 3542/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - accordi aziendali - Accordi aziendali - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Recesso unilaterale orale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Prova per testimoni - Ammissibilità. Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, che pertanto - salvo diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti - ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; la medesima libertà va quindi ritenuta anche rispetto ai negozi risolutori di detti accordi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c., la cui prova può essere offerta anche per testimoni. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3542 del 11/02/2021 (Rv. 660422 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2723, Cod_Proc_Civ_art_421 …...
Agenzia (contratto di) - (nozioni, caratteri, distinzioni) -Concluso anteriormente al d.lgs. n. 303 del 1991 - Forma scritta - Necessità - Cass. n. 6021/2019
Agenzia (contratto di) - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Concluso anteriormente al d.lgs. n. 303 del 1991 - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Successivi fatti contrari o aggiunti - Prova testimoniale - Ammissibilità. Poiché per il contratto di agenzia concluso in data antecedente al d.lgs. n. 303 del 1991 non è richiesta la forma scritta né "ad probationem" né "ad substantiam", il giudice di merito, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2723 c.c., può ammettere la prova per testimoni in ordine a fatti successivamente intervenuti a modificazione delle originarie clausole del contratto scritto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6021 del 28/02/2019 Cod_Civ_art_1742, Cod_Civ_art_2723 contratto di agenzia corte cassazione 6021 2019 …...
Avvocato e procuratore - onorari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11597 del 04/06/2015
Patto tra avvocato e cliente in ordine al compenso professionale - Prova testimoniale - Divieti ex artt. 2722 e 2723 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie anteriore alla sostituzione dell'art. 2233, terzo comma, cod. civ., ad opera dell'art. 2, comma 2 bis, del d.l. n. 223 del 2006. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11597 del 04/06/2015 Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - patti del documento - contrari - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11597 del 04/06/2015 È ammissibile la prova per testimoni avente per oggetto il patto intervenuto tra un avvocato ed il proprio cliente al fine di stabilire il compenso professionale in misura diversa da quella determinabile secondo le tariffe (nel regime anteriore all'art. 2233, terzo comma, cod. civ., come sostituito dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, inapplicabile "ratione temporis"), atteso che la nozione di "documento", alla quale fanno riferimento i divieti della prova testimoniale previsti dagli artt. 2722 e 2723 cod. civ., va intesa nel senso di atto scritto avente un contenuto convenzionale, con il quale contrasti il patto aggiunto o contrario che si vuole dimostrare con i testimoni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11597 del 04/06/2015   …...
Prova civile - testimoniale - limiti e divieti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21443 del 19/09/2013
Inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 2723 cod. civ. - Onere di preventiva eccezione della parte interessata - Fondamento - Assunzione della prova nonostante l'eccezione d'inammissibilità - Conseguenze. L'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e 2723 cod. civ., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo ad essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera "ex ante", per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce "ex post", per evitare che i suoi effetti si consolidino. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21443 del 19/09/2013   …...
prova civile - testimoniale - limiti e divieti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21443 del 19/09/2013
Inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 2723 cod. civ. - Onere di preventiva eccezione della parte interessata - Fondamento - Assunzione della prova nonostante l'eccezione d'inammissibilità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21443 del 19/09/2013 L'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e 2723 cod. civ., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo ad essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera "ex ante", per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce "ex post", per evitare che i suoi effetti si consolidino. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21443 del 19/09/2013   …...
Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - contratti - forma scritta "ad probationem" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 30/03/2010
Prova testimoniale - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione tempestiva ex art. 157 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento. L'inammissibilità della prova per testi nei contratti, derivante dalla previsione della forma scritta "ad probationem", non attiene all'ordine pubblico ma alla tutela d'interessi privati, per cui non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 30/03/2010   …...

________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello