Skip to main content

Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - contratti - forma scritta "ad probationem" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 30/03/2010

Prova testimoniale - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione tempestiva ex art. 157 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.

L'inammissibilità della prova per testi nei contratti, derivante dalla previsione della forma scritta "ad probationem", non attiene all'ordine pubblico ma alla tutela d'interessi privati, per cui non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 30/03/2010