Prova civile - testimoniale - limiti e divieti Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25276 del 25/08/2023 (Rv. 668926 - 01)Eccezioni - principio di prova scritta - Documento con sottoscrizione falsa - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per iscritto al fine dell'ammissione, ex art. 2724, n. 1, c.c., della prova testimoniale, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui esso è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze. (Nella specie, a seguito di una perizia si era accertata la falsità delle sottoscrizioni in calce a documenti di trasporto di cui si allegava l'avvenuta firma da parte del titolare dell'impresa convenuta, ma era plausibile che le firme fossero state apposte dal magazziniere, considerato anche che il timbro sul documento apparteneva alla ditta).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25276 del 25/08/2023 (Rv. 668926 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2721 …...
Tempestiva eccezione di inammissibilità della prova – Cass. n. 18971/2022Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - valore dell'oggetto - procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità – sanatoria - Limiti alla prova testimoniale del pagamento - Disciplina - Tempestiva eccezione di inammissibilità della prova - Necessità - Ragioni.
In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022 (Rv. 665182 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2721, Cod_Proc_Civ_art_157
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Cassazione
18971
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Diniego del giudice di merito – Cass. n. 8181/2022Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - in genere - Limite di valore ex art. 2721 cod. civ. - Deroga - Diniego del giudice di merito - Obbligo di motivazione del diniego - Esclusione.
In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8181 del 14/03/2022 (Rv. 664473 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2721
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Cassazione
8181
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Negozio fiduciario – Cass. n. 7179/2022Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - contratti - negozi giuridici - fiduciari - Negozio fiduciario - "Pactum fiduciae" - Prova testimoniale - Limiti - Fattispecie.
In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la deposizione testimoniale del notaio in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile, non essendo diretta a contrastare la qualità di acquirente risultante dal contratto e la formale intestazione del bene).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7179 del 04/03/2022 (Rv. 664196 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1705, Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_2722
Corte
Cassazione
7179
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Credito per prestazioni professionali – Cass. n. 37028/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Fallimento - Ammissione al passivo - Credito per prestazioni professionali - Inopponibilità della scrittura privata per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. - Riferibilità alla scrittura e non al negozio - Conseguenze - Assenza di pattuizioni sul corrispettivo - Applicabilità della tariffa professionale ex art. 2233, comma 1 c.c.
In tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera professionale, l'inopponibilità al fallimento della data di una scrittura privata, in quanto carente del requisito della certezza, di cui all'art. 2704 c.c., non riguarda il contenuto del negozio, sicché quest'ultimo e la sua conclusione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento possono comunque formare oggetto di prova, potendosi determinare la misura del corrispettivo, in assenza di specifica pattuizione, anche in base alla tariffa professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 1 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 37028 del 26/11/2021 (Rv. 663289 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2233, Cod_Civ_art_2721
Corte
Cassazione
37028
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Procura "ad litem" e contratto di patrocinio – Cass. n. 8863/2021Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Procura "ad litem" e contratto di patrocinio - Differenze con riguardo alla forma - Conseguenze - Circostanza di avere dato l'incarico al professionista - Prova testimoniale - Ammissibilità.
In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021 (Rv. 660993 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_1350, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Limiti legali di prova di un contratto – Cass. n. 5880/2021Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - assistenza delle parti - Limiti legali alla prova dei contratti richiedenti la forma scritta - Contratti invocati in giudizio come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Applicabilità - Contratti evocati solo come fatto storico incidente sulla decisione - Applicabilità dei limiti - Esclusione.
I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c.per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5880 del 04/03/2021 (Rv. 660675 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0782 …...
Accordi aziendali – Cass. n. 3542/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - accordi aziendali - Accordi aziendali - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Recesso unilaterale orale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Prova per testimoni - Ammissibilità.
Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, che pertanto - salvo diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti - ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; la medesima libertà va quindi ritenuta anche rispetto ai negozi risolutori di detti accordi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c., la cui prova può essere offerta anche per testimoni.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3542 del 11/02/2021 (Rv. 660422 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2723, Cod_Proc_Civ_art_421 …...
Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - pagamento e remissione del debito - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7940 del 20/04/2020 (Rv. 657591 - 01)Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Pagamento e remissione del debito -Limiti di valore - Deroga - Condizioni.
Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7940 del 20/04/2020 (Rv. 657591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_2726 …...
Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - valore dell'oggetto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 190 del 09/01/2020 (Rv. 656827 - 01)Ammissione oltre i limiti previsti dall'art. 2721 c.c. - Potere discrezionale del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 190 del 09/01/2020 (Rv. 656827 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_245, Cod_Civ_art_2721
PROVA CIVILE
PROVA TESTIMONIALE
LIMITI E DIVIETI
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Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - valore dell'oggetto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31077 del 28/11/2019 (Rv. 655977 - 01)Limite di cui all'art. 2721 c.c. - Applicabilità anche alle testimonianze rese in altro giudizio e documentate attraverso il verbale.
In tema di prova testimoniale, i limiti di cui all'art. 2721 c.c. trovano applicazione anche alle testimonianze rese (in merito al medesimo contratto) in altro giudizio e documentate attraverso il verbale in quanto la fonte di conoscenza del fatto, cui si riferiscono le cautele di legge, deriva pur sempre dalla narrazione del testimone, ancorché acquisita mediante il verbale di assunzione di prova in altro processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31077 del 28/11/2019 (Rv. 655977 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_245, Cod_Civ_art_2721 …...
Limiti e divieti - contratti - forma scritta "ad substantiam" Forma scritta - Valore dell'oggetto - Limiti - Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - contratti - forma scritta "ad substantiam" Forma scritta - Valore dell'oggetto - Limiti - Operatività- Presupposto.
I limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", così come quelli di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6199 del 01/03/2019
Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2721 …...
Effetti - usucapione - in genere - Prova per testi – Ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2977 del 31/01/2019Possesso - effetti - usucapione - in genere - Prova per testi – Ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2977 del 31/01/2019
La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2977 del 31/01/2019
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Contratto concluso per iscrittoProva civile - testimoniale - limiti e divieti - eccezioni - interpretazione del documento - contratto concluso per iscritto - ammissibilità della prova per testi - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28407 del 07/11/2018
>>> Il divieto, previsto dall'art. 2722 c.c., di dimostrare con testi la conclusione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato in forma scritta opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato, ma non ove tenda solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28407 del 07/11/2018 …...
Contratti bancari - servizio bancario delle cassette di sicurezza (nozioni, caratteri, distinzioni) - obblighi e responsabilità della banca - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18637 del 27/07/2017Contratto di deposito beni in cassette di sicurezza - Furto - Responsabilità della banca - Onere della prova del danno subito - Presunzioni semplici e prove testimoniali - Ammissibilità.
In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell'ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l’onere della prova del danno subito grava sull’utente, sebbene sia all’uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso, tanto da giustificare, in caso di omissione non adeguatamente motivata, la cassazione della relativa decisione, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18637 del 27/07/2017
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Contratti in genere - simulazione (nozione) – prova - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14274 del 08/06/2017Prova testimoniale della simulazione - Limiti di ammissibilità - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità - Momento preclusivo della relativa proponibilità - Regime applicabile.
L’inammissibilità della prova per testimoni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un’espressa eccezione di parte, la quale, tuttavia, non soggiace al regime di preclusioni previsto dall’art. 416 c.p.c. per la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ma al diverso limite della prima istanza o difesa successiva all’eventuale assunzione della prova, atteso che la violazione dell’art. 1417 c.c., al pari di quella delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., dà luogo ad una nullità relativa, soggetta al regime di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14274 del 08/06/2017
SIMULAZIONE
CONTRATTI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - Cass. n. 13234/2017Oneri condominiali - Pagamento - Quietanza rilasciata dall'ex amministratore in favore di un condomino - Simulazione - Posizione del condominio - Prova per testi e per presunzioni della simulazione - Ammissibilità - Soggezione ai limiti di impugnativa ex art. 2732 c.c. - Esclusione - Fondamento.
Il condominio, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio intervenuto tra un condomino e l’ex amministratore, ove deduca la simulazione delle quietanze relative all'avvenuto pagamento degli oneri condominiali è da considerarsi "terzo" rispetto a quell’accordo, con la conseguenza che può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del'art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia tramite presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario ed il preteso simulato acquirente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13234 del 25/05/2017
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
13234
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6552 del 05/04/2016Difetto di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prova testimoniale - Cassazione della sentenza con rinvio - Vincolo per il giudice del rinvio - Contenuto e limiti.
In caso di annullamento della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione di prova testimoniale, il solo vincolo incombente sul giudice del rinvio - ove egli abbia dato corso all'assunzione della prova - consiste nel non poter prescindere dalle sue emergenze, restando le stesse, invece, liberamente apprezzabili anche alla luce di una valutazione complessiva di tutte le risultanze processuali.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6552 del 05/04/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6552 del 05/04/2016Difetto di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prova testimoniale - Cassazione della sentenza con rinvio - Vincolo per il giudice del rinvio - Contenuto e limiti.
In caso di annullamento della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione di prova testimoniale, il solo vincolo incombente sul giudice del rinvio - ove egli abbia dato corso all'assunzione della prova - consiste nel non poter prescindere dalle sue emergenze, restando le stesse, invece, liberamente apprezzabili anche alla luce di una valutazione complessiva di tutte le risultanze processuali.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6552 del 05/04/2016
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2319 del 05/02/2016Credito professionale - Prova del mandato per lo svolgimento di attività di consulenza o stragiudiziale - Conferimento in forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Prova con testimoni - Ammissibilità - Mancanza di data certa della scrittura prodotta - Effetto - Mera inopponibilità del documento - Ulteriore rilevanza per la prova del negozio - Esclusione - Fattispecie.
Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2319 del 05/02/2016
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Avvocato e procuratore - onorari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11597 del 04/06/2015Patto tra avvocato e cliente in ordine al compenso professionale - Prova testimoniale - Divieti ex artt. 2722 e 2723 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie anteriore alla sostituzione dell'art. 2233, terzo comma, cod. civ., ad opera dell'art. 2, comma 2 bis, del d.l. n. 223 del 2006. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11597 del 04/06/2015
Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - patti del documento - contrari - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11597 del 04/06/2015
È ammissibile la prova per testimoni avente per oggetto il patto intervenuto tra un avvocato ed il proprio cliente al fine di stabilire il compenso professionale in misura diversa da quella determinabile secondo le tariffe (nel regime anteriore all'art. 2233, terzo comma, cod. civ., come sostituito dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, inapplicabile "ratione temporis"), atteso che la nozione di "documento", alla quale fanno riferimento i divieti della prova testimoniale previsti dagli artt. 2722 e 2723 cod. civ., va intesa nel senso di atto scritto avente un contenuto convenzionale, con il quale contrasti il patto aggiunto o contrario che si vuole dimostrare con i testimoni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11597 del 04/06/2015
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impugnazioni civili - appello - prove - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17970 del 14/08/2014Giudizio di appello - Acquisizione di prova testimoniale già dedotta in primo grado e ivi ritenuta inammissibile - Violazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis") - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17970 del 14/08/2014
Il giudice di appello può procedere all'ammissione di prove testimoniali ritenute inammissibili in primo grado in ragione dei limiti stabiliti dagli artt. 2721 e ss. cod. civ., senza incorrere nel divieto stabilito dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - nella formulazione successiva alla novella recata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, e precedente alla modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, - laddove, investito del riesame sull'ammissibilità del mezzo di prova, rispetto al quale si deduca l'esistenza di una violazione di legge (processuale o sostanziale), lo ritenga, invece, positivamente superato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17970 del 14/08/2014
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contratti in genere - simulazione - prova - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16377 del 17/07/2014Prova presuntiva della simulazione - Limiti di ammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deducibilità necessaria quanto meno con l'atto di impugnazione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16377 del 17/07/2014
L'inammissibilità della prova per presunzioni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un'espressa eccezione della parte, che, ove non possa essere anteriormente sollevata, deve comunque essere fatta valere con l'atto di impugnazione, poiché i limiti stabiliti dall'art. 1417 cod. civ. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16377 del 17/07/2014
SIMULAZIONE
CONTRATTI
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Prova civile - testimoniale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014Prova testimoniale - Mancata conoscenza diretta da parte del teste dei fatti di causa - Inammissibilità della prova - Esclusione - Fondamento.
La circostanza che il testimone non abbia assistito direttamente ai fatti su cui è chiamato a rispondere non è, di per sé, causa di inammissibilità della prova, dovendosi, diversamente, ritenere inammissibili tutte le deposizioni aventi per oggetto fatti appresi da terzi oppure tramite documenti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014
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procedimenti cautelari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22778 del 04/10/2013Sommarie informazioni rese nel procedimento cautelare - Equiparazione alle testimonianze - Legittimità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22778 del 04/10/2013
Le sommarie informazioni rese nel corso di un procedimento cautelare (nella specie, per sequestro giudiziario in materia contrattuale) possono essere equiparate, a tutti gli effetti, alle testimonianze, qualora gli informatori abbiano prestato l'impegno di rito e siano stati sentiti nel contraddittorio delle parti, non essendovi ragione per differenziare la valenza probatoria delle dichiarazioni rese sulle stesse circostanze, con l'assunzione dell'impegno di rito e con la garanzia del contraddittorio, per il solo fatto che il procedimento sia stato trattato con rito sommario, invece che con rito ordinario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22778 del 04/10/2013
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Procedimenti cautelari - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22778 del 04/10/2013Sommarie informazioni rese nel procedimento cautelare - Equiparazione alle testimonianze - Legittimità - Condizioni - Fondamento.
Le sommarie informazioni rese nel corso di un procedimento cautelare (nella specie, per sequestro giudiziario in materia contrattuale) possono essere equiparate, a tutti gli effetti, alle testimonianze, qualora gli informatori abbiano prestato l'impegno di rito e siano stati sentiti nel contraddittorio delle parti, non essendovi ragione per differenziare la valenza probatoria delle dichiarazioni rese sulle stesse circostanze, con l'assunzione dell'impegno di rito e con la garanzia del contraddittorio, per il solo fatto che il procedimento sia stato trattato con rito sommario, invece che con rito ordinario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22778 del 04/10/2013
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procedimenti cautelari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18865 del 07/08/2013Procedimento cautelare "ante causam" rispetto a giudizio contrattuale - Dichiarazioni rese dagli informatori - Valore di testimonianza nel giudizio a cognizione piena - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18865 del 07/08/2013
Nel giudizio di merito in cui si controverte sull'esistenza di un diritto contrattuale, le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase cautelare "ante causam", pur se assunte in contraddittorio e previo impegno di dire la verità, non hanno il valore probatorio delle deposizioni testimoniali, poiché, in questo tipo di causa, a differenza che nei procedimenti possessori e nunciatori, le dichiarazioni degli informatori non vertono unicamente su situazioni di fatto, ma anche sull'esistenza del contratto, il cui accertamento incontra, nel giudizio a cognizione piena, i limiti stabiliti dagli artt. 2721 ss. cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18865 del 07/08/2013
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Procedimenti cautelari - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18865 del 07/08/2013Procedimento cautelare "ante causam" rispetto a giudizio contrattuale - Dichiarazioni rese dagli informatori - Valore di testimonianza nel giudizio a cognizione piena - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di merito in cui si controverte sull'esistenza di un diritto contrattuale, le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase cautelare "ante causam", pur se assunte in contraddittorio e previo impegno di dire la verità, non hanno il valore probatorio delle deposizioni testimoniali, poiché, in questo tipo di causa, a differenza che nei procedimenti possessori e nunciatori, le dichiarazioni degli informatori non vertono unicamente su situazioni di fatto, ma anche sull'esistenza del contratto, il cui accertamento incontra, nel giudizio a cognizione piena, i limiti stabiliti dagli artt. 2721 ss. cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18865 del 07/08/2013
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Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2117 del 28/01/2011Condotta della parte controinteressata - Rilevanza - Disconoscimento - Requisiti di contenuto e forma - Enunciazione - Mancato riconoscimento - Differente efficacia - Fattispecie.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, la quale aveva contestato del tutto genericamente il filmato, senza allegare alcuna circostanza attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2117 del 28/01/2011
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Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - contratti - forma scritta "ad probationem" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 30/03/2010Prova testimoniale - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione tempestiva ex art. 157 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
L'inammissibilità della prova per testi nei contratti, derivante dalla previsione della forma scritta "ad probationem", non attiene all'ordine pubblico ma alla tutela d'interessi privati, per cui non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 30/03/2010
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Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - certificato di assicurazione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007Contestazione del rapporto assicurativo - Onere della prova a carico del danneggiato - Sussistenza - Prova dell'esistenza del contrassegno - Sufficienza - Targa di prova - Utilizzo - Avvenuto uso in violazione di legge - Irrilevanza.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l'esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell'assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova della presenza del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto assicurativo. Anche in caso di targa di prova è sufficiente accertarne l'avvenuto utilizzo senza che sia opponibile al terzo danneggiato l' eventuale suo uso in violazione di legge.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007
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Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - certificato di assicurazione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007Contestazione del rapporto assicurativo - Onere della prova a carico del danneggiato - Sussistenza - Prova dell'esistenza del contrassegno - Sufficienza - Targa di prova - Utilizzo - Avvenuto uso in violazione di legge - Irrilevanza.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l'esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell'assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova della presenza del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto assicurativo. Anche in caso di targa di prova è sufficiente accertarne l'avvenuto utilizzo senza che sia opponibile al terzo danneggiato l' eventuale suo uso in violazione di legge.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007
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Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - certificato di assicurazione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007Contestazione del rapporto assicurativo - Onere della prova a carico del danneggiato - Sussistenza - Prova dell'esistenza del contrassegno - Sufficienza - Targa di prova - Utilizzo - Avvenuto uso in violazione di legge - Irrilevanza.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l'esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell'assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova della presenza del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto assicurativo. Anche in caso di targa di prova è sufficiente accertarne l'avvenuto utilizzo senza che sia opponibile al terzo danneggiato l' eventuale suo uso in violazione di legge.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Esclusione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
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Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - prova contraria – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999Assunzione - Rinvio ad udienza successiva a quella di espletamento della prova diretta - Legittimità - Fondamento - Violazione dei principi dell' unità e infrazionabilità della prova testimoniale o dell' art. 184 cod. proc. civ. - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 202 cod. proc. civ., secondo comma, il giudice legittimamente può differire la prosecuzione dei mezzi di prova il cui espletamento non si esaurisce nell'udienza fissata e poiché tale norma è applicabile anche alla prova testimoniale, il giudice non è obbligato ad assumere la prova contraria nella medesima udienza di assunzione di quella diretta, ne' tale differimento viola i principi dell'unità e contestualità della prova testimoniale, ovvero l'art.184 cod. proc. civ., che fissa delle preclusioni per le deduzioni istruttorie, non per l'assunzione delle prove.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999
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