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Fallimento - organi preposti al fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28161 del 23/10/2025 (Rv. 675984 - 01)

Curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Liquidazione controllata - Liquidatore - Ricorso avverso la decisione del giudice in tema di ammissione di un credito - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione.

Nell'ambito della liquidazione controllata, il liquidatore che propone ricorso avverso le decisioni in tema di ammissione di un credito allo stato passivo, ovvero resiste all'impugnazione del creditore, non necessita dell'autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato, al pari di quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, in forza dell'art. 128, comma 2 CCII, esulando tale situazione dai casi previsti per le azioni del liquidatore dall'art. 274 CCII.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28161 del 23/10/2025 (Rv. 675984 - 01)