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Fallimento - effetti sugli atti pregiudizievoli ai - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27768 del 17/10/2025 (Rv. 675981 - 01)

Azione revocatoria fallimentare - Revocatoria fallimentare - Art. 13 Reg. CE n. 1346 del 2000 e art. 14 l. n. 218 del 1995 - Rapporto di specialità - Esclusione - Complementarietà - Fondamento - Fattispecie.

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti transfrontalieri, va escluso un rapporto di specialità fra l'art. 13 Reg. CE 1346/2000 e l'art. 14 l. n. 218 del 1995, ponendosi le due disposizioni, piuttosto, in un rapporto di complementarietà, nel senso che la prima deve essere applicata per attribuire l'onere probatorio in ordine al fatto che l'atto revocando è soggetto alla legge nazionale di uno Stato diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo, mentre la seconda (l'art. 14) viene in rilievo una volta acclarata la legge nazionale da applicare secondo le regole eurounitarie, per acquisire la conoscenza della norma straniera che disciplinava l'atto nel momento in cui lo stesso è stato posto in essere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la revocatoria di pagamenti effettuati per il noleggio di aeromobili, ritenendo che il convenuto non avesse dimostrato che la legge straniera disciplinante tale atto escludeva la sua revocabilità).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27768 del 17/10/2025 (Rv. 675981 - 01)