Fallimento - passività fallimentari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28161 del 23/10/2025 (Rv. 675984 - 02)
Opposizione allo stato passivo - Liquidazione controllata - Formazione dello stato passivo regolato dall'artt. 273, comma 4, vigente ante e post-riforma ex d.lgs. n. 136 del 2024 - Entrata in vigore immediata - Termine per il reclamo (opposizione/impugnazione) avverso la decisione del liquidatore regolato dal testo post-riforma - Conseguenze in caso di mancato rispetto del termine novellato - Remissione in termini fondata sulla sopravvenienza normativa - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione controllata, nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo si verifichi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall'art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l'art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall'art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l'assenza di vacatio legis della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28161 del 23/10/2025 (Rv. 675984 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153
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