"Ius superveniens" - provvisionale - titolo esecutivo - sentenza - esecuzione forzata - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25261 del 20/09/2024 (Rv. 672241-01)Intervento - avviso ai creditori iscritti - intervento creditori non privilegiati - effetti - espropriazione immobiliare - Titolo esecutivo - Sentenza - Rapporti tra condanna provvisionale e condanna definitiva - Conseguenze ai fini dell'esecuzione forzata - Modifica in aumento - Intervento del creditore per la parte residuale in base al nuovo titolo - Necessità - Valutazione dell'intervento in via autonoma in relazione al tempo del suo dispiegamento - Necessità - Fattispecie.
In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisionale) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisionale e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25261 del 20/09/2024 (Rv. 672241-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_499 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024 (Rv. 672239-02)Sentenza - di condanna - previdenza (assicurazioni sociali) - danni per omessa assicurazione -risarcimento - Richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica) - Inammissibilità di una sentenza limitata alla condanna generica senza accordo delle parti - Dovere del giudice di decidere in ordine al "quantum debeatur" - Osservanza degli oneri di allegazione e prova - Sussistenza - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024 (Rv. 672239-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_414 …...
Impugnazioni civili - appello Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34821 del 13/12/2023 (Rv. 669646 - 01)Appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - non definitive - in genere - Sentenza non definitiva - Appello differito o immediato - Ammissibilità - Subordinazione all'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza definitiva - Esclusione - Ragioni - Salvezza dell'effetto espansivo esterno ex art. 366, comma 2, c.p.c.
L'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva, sia quando differito, per essere stata formulata riserva di impugnazione, sia quando proposto immediatamente e autonomamente e la sentenza definitiva sia stata emessa successivamente, non è subordinata all'ammissibilità dell'appello proposto nei confronti di quest'ultima, non essendo previsto un criterio di collegamento formale e sostanziale tra le diverse impugnazioni, fatti salvi, se del caso, gli effetti conseguenti all'eventuale applicazione della regola dell'art. 336, comma 2, c.p.c. in tema di effetto espansivo esterno.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34821 del 13/12/2023 (Rv. 669646 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_340, Cod_Proc_Civ_art_361, Cod_Proc_Civ_art_336 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 01)Autorita' nel giudizio civile di danno - Condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - Incompiutezza della prova sul quantum - Ammissibilità - Conseguenze in tema di estensione del giudicato penale - Fattispecie.
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_278 …...
Prova certa della verificazione di un danno – Cass. n. 8129/2023Risarcimento del danno - condanna generica - in genere - Condanna generica - Presupposti - Prova certa della verificazione di un danno - Esclusione - Conseguenze.
Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8729 del 28/03/2023 (Rv. 667320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223
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Accertamento nel successivo giudizio di liquidazione – Cass. n. 27016/2022Risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Pronuncia sul Pan debeatur" - Presupposti - Conseguenze pregiudizievoli - Accertamento nel successivo giudizio di liquidazione - Ammissibilità - Fattispecie.
La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato una provvisionale sulla base di una valutazione prognostica del possibile ammontare del danno conseguenza, da accertarsi in separato giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27016 del 14/09/2022 (Rv. 665988 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223
Corte
Cassazione
27016
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Sentenza di condanna generica – Cass. n. 14669/2022Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - Estensione della domanda all'"an" ed al "quantum" o limitazione alla condanna generica - Accertamento del giudice del merito - Riferimento all'atto introduttivo - Necessità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
L'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al "quantum" attiene all'interpretazione della domanda, da condurre facendo esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è sottratto al sindacato di legittimità se correttamente motivato dal giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la domanda, avente ad oggetto il trattamento
retributivo, proposta senza alcuna specificazione nè quantificazione delle somme pretese, come diretta ad ottenere una condanna generica al pagamento dei suddetti emolumenti e indennità).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14669 del 09/05/2022 (Rv. 664693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_360
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Domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile – Cass. n. 9952/2022Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - Domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile - Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Presupposti.
Se l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario.
Corte Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9952 del 28/03/2022 (Rv. 664299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278
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Cassazione
9952
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Domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni – Cass. n. 8581/2022Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni - Sentenza di condanna generica - Impugnazione del convenuto soccombente - Deduzione della violazione della regola che impedisce la separazione del giudizio sulT'an" da quello sul "quantum" - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.
Il convenuto soccombente ha interesse all'impugnazione della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, nel caso in cui l’attore abbia proposto nel giudizio di primo grado una domanda di condanna specifica e con l'impugnazione sia dedotta la violazione della regola dell’ impossibilità di separazione del giudizio sull' "an" da quello sul "quantum", sia perché la sentenza di condanna generica costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c, sia perché la pronuncia sull'inesistenza del diritto azionato amplia la sfera giuridica del convenuto, eliminando il rischio che egli subisca la condanna specifica al risarcimento dei danni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8581 del 16/03/2022 (Rv. 664596 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Civ_art_2818
Corte
Cassazione
8581
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Domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni – Cass. n. 8581/2022Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - Domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni - Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Nel giudizio di risarcimento del danno, in cui l’attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice può, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., pronunciare una sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'"an" del diritto, rinviando la determinazione del "quantum" ad altro giudizio, perchè così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8581 del 16/03/2022 (Rv. 664596 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279
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Sentenza non definitiva – Cass. n. 32654/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) - Sentenza non definitiva che accerti la legittimità dell'escussione di una garanzia fideiussoria mediante decreto ingiuntivo - Successiva sentenza definitiva che rigetti l'opposizione avverso il medesimo decreto - Preclusione - Insussistenza - Fondamento.
La sentenza non definitiva, che accerti la legittimità dell'escussione di una garanzia fideiussoria con lo strumento del decreto ingiuntivo, non preclude allo stesso giudice la possibilità di rigettare, con la sentenza definitiva, l'opposizione proposta avverso il medesimo decreto, trattandosi di statuizione non incompatibile con quella resa in sede di sentenza non definitiva, come lo sarebbe, invece, una decisione che tale opposizione accogliesse; invero, il vincolo imposto al giudice dalla sentenza non definitiva (la cui violazione può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità) riguarda le questioni definite e quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, le quali non possono più essere risolte in senso diverso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32654 del 09/11/2021 (Rv. 662981 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_277, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279
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32654
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Proseguimento del giudizio per la sua liquidazione – Cass. n. 17950/2021Società- di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Sentenza non definitiva accertativa di inadempimento contrattuale e del danno conseguente - Proseguimento del giudizio per la sua liquidazione - Possibilità di negare l'esistenza del danno con la sentenza definitiva - Esclusione - Esercizio del potere di liquidazione equitativa - Condizioni.
La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, sicché, a fronte dell'impossibilità o della particolare difficoltà di determinarne l'ammontare, il giudice, anche d'ufficio, deve fare ricorso al potere discrezionale di liquidazione equitativa, nell'esercizio del quale deve dare rilievo al materiale istruttorio in atti, sulla cui base già è stato accertato l'inadempimento e ritenuta provata l'esistenza del danno ad esso conseguente.
Corte Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17950 del 23/06/2021 (Rv. 661742 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Proc_Civ_art_278
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Dichiarazione depositata nel fascicolo d'ufficio – Cass. n. 15602/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame - Formulazione della riserva - Modalità - Dichiarazione depositata nel fascicolo d'ufficio - Mancata allegazione al verbale d'udienza e mancata notifica alla controparte - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, il deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione, che non sia allegata al processo verbale della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva o non sia notificata alla controparte, non produce l'effetto della riserva d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza non definitiva, ritenendo che il mero deposito telematico di un foglio nel giudizio di appello, recante "deduzioni a far parte integrante del verbale di udienza", a cui non era seguita alcuna menzione, in udienza, dell'allegazione medesima al processo verbale, non integra il requisito della riserva fatta con dichiarazione scritta su foglio a parte ex art. 129 disp. att. c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15602 del 04/06/2021 (Rv. 661632 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_129, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_361, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279
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Cumulo di domande fra gli stessi soggetti – Cass. n. 10242/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) - Cumulo di domande fra gli stessi soggetti - Pronuncia su una (o più) di esse - Natura di sentenza non definitiva - Criterio formale di distinzione - Applicabilità - Contrasto tra gli indici di carattere formale - Conseguenze
Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10242 del 19/04/2021 (Rv. 661061 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_277, Cod_Proc_Civ_art_340, Cod_Proc_Civ_art_361 …...
Opposizione del convenuto – Cass. n. 4653/2021Risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Opposizione del convenuto - Ammissibilità - Conseguenze - Verifica, in termini di certezza, dell'esistenza o dell'inesistenza del danno - Necessità - Effetti sulla prosecuzione della pretesa attorea in una separata fase od in un distinto giudizio.
L’opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno è ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza e non con semplice probabilità, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. Tale prosecuzione è, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di certezza e non di probabilità, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4653 del 22/02/2021 (Rv. 660601 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_278 …...
Sentenza non definitiva - inadempimento contrattuale – Cass. n. 21258/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Sentenza non definitiva accertativa di inadempimento contrattuale e del conseguente danno - Proseguimento del giudizio per la liquidazione del danno - Possibilità di negare l'esistenza del danno con la sentenza definitiva - Esclusione - Conseguenze.
La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi di affermazione in contrasto con quella, resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale discrasia può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità. Ne consegue che, a fronte della difficoltà di prova del danno, il giudice, non vincolato agli esiti della consulenza tecnica, deve esercitare il proprio potere discrezionale di liquidazione di esso in via equitativa, secondo la cd. equità giudiziale correttiva o integrativa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21258 del 05/10/2020 (Rv. 659315 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_115
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Giudice - istruttore - poteri e obblighi - rimessione della causa al collegio - Cass. n. 17450/2020 Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - rimessione della causa al collegio- Per l'esame di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito - Poteri del collegio - Decisione dell'intera controversia - Ammissibilità - Conseguenze - Mancanza di conclusioni istruttorie - Pronunzia sulla base degli atti.
GIUDICE
ISTRUTTORE
RIMESSIONE CAUSA
COLLEGIO
In caso di rimessione della causa a sentenza ai sensi dell'art. 187 c.p.c. per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, il collegio è investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie, deve decidere la causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17450 del 20/08/2020 (Rv. 658896 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279
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Procedimento civile - domanda giudiziale - rinuncia - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7747 del 08/04/2020 (Rv. 657596 - 01)Risarcimento del danno -Riserva di domandarne la quantificazione in separato giudizio - Rinuncia implicita - Esclusione -Fattispecie.
Il giudice di merito non può, avvalendosi della propria facoltà di interpretare la domanda, ricavare dal solo comportamento processuale della parte che, in origine, aveva agito per ottenere una condanna al risarcimento del danno, con espressa limitazione, però, della stessa all'"an debeatur", una implicita rinuncia a tale limitazione, correttamente richiesta e reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, per poi procedere, di conseguenza, anche a quantificare il detto danno. (Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione di appello, che aveva liquidato il danno nonostante l'attore si fosse riservato di agire in separata sede per la sua quantificazione, ha rilevato che il comportamento processuale della parte, che aveva allegato e chiesto di provare il pregiudizio patito, era compatibile con la sua domanda di condanna generica e non poteva farla ritenere implicitamente rinunciata poiché, pure nel giudizio limitato all'"an" della pretesa risarcitoria, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, essendo altresì necessario verificarne la portata o potenzialità lesiva).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7747 del 08/04/2020 (Rv. 657596 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_278 …...
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32403 del 11/12/2019 (Rv. 656042 - 01)Appello - Accoglimento della domanda sull"an" in riforma della sentenza di primo grado - Giudizio sul "quantum" - Rimessione al primo giudice - Esclusione.
Fuori dei casi tassativamente previsti dall'art 354 c.p.c., il giudice dell'appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado, sicché nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia rigettato una domanda di risarcimento del danno sull'"an debeatur", poi accolta, sempre con sentenza non definitiva, in sede di impugnazione, il giudizio sul "quantum" deve proseguire davanti al giudice dell'appello, pur non essendosi il primo giudice pronunziato sulla liquidazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32403 del 11/12/2019 (Rv. 656042 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_277, Cod_Proc_Civ_art_278 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 (Rv. 655377 - 01)Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile ex art. 622 c.p.p. - Contenuto della domanda della parte civile - Modificabilità - Esclusione - Domanda originaria di condanna generica - Richiesta di liquidazione del danno formulata nel giudizio di rinvio - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento
Qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l'azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 c.p.c. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 (Rv. 655377 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Prescrizione civile - termine – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20726 del 31/07/2019 (Rv. 654794 - 01)Domanda di condanna generica - Onere del convenuto di sollevare l'eccezione di prescrizione - Sussistenza - Riproposizione dell'eccezione non accolta in appello - Necessità - Ragioni - Conseguenze.
Anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l'onere di sollevare la relativa eccezione nei termini di legge, a pena di decadenza, e se non accolta, di reiterarla in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; ciò comporta che il giudice di primo grado ha l'obbligo di decidere su tale eccezione che integra una preliminare di merito, in quanto l'eventuale sussistenza della prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20726 del 31/07/2019 (Rv. 654794 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Titolo esecutivo - sentenza – Cass. 14154/2019Riconoscimento della pensione di anzianità e condanna generica al pagamento dei ratei e delle differenze dovute - Titolo esecutivo - Esclusione - Interpretazione extratestuale - Possibilità - Limiti.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica .
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14154 del 23/05/2019 (Rv. 654019 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 278 – Condanna generica. Provvisionale
Cod. Proc. Civ. art. 474 – Titolo esecutivo …...
Risarcimento del danno - condanna generica - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21326 del 29/08/2018Pronuncia sull'"an debeatur" - Natura - Caratteri.
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'"an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21326 del 29/08/2018
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Risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20894 del 07/09/2017Domanda di risarcimento del danno – Successiva limitazione al solo accertamento sull’”an” – Ammissibilità – Condizioni – Consenso, anche tacito, del convenuto - Sufficienza.
Proposta una domanda di risarcimento del danno, il divieto di separazione del giudizio sull'”an” da quello sul “quantum” non opera se, alla richiesta avanzata dall'attore in tal senso, abbia prestato adesione il convenuto, sebbene non espressamente, purché in modo certo ed univoco, come si verifica quando non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo, anche se ciò sia avvenuto nel momento in cui la controparte, nel precisare le conclusioni definitive, abbia limitato la propria domanda alla condanna generica, con riserva di richiedere il “quantum” in separato giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20894 del 07/09/2017
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Cosa giudicata civile - sentenze - di condanna generica - Condanna generica al risarcimento del danno - Giudicato esterno - Portata – Limiti - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20444 del 11/10/2016Risarcimento del danno - condanna generica - in genere.
La sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20444 del 11/10/2016
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14374 del 14/07/2016Riconoscimento della pensione d'invalidità e condanna al pagamento delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico - Titolo esecutivo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - in genere.
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione d'invalidità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14374 del 14/07/2016
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risarcimento del danno - condanna generica - condizioni - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 21/03/2016iniziale richiesta di condanna generica - Consenso espresso o tacito del convenuto - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso - espresso o tacito - del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 21/03/2016
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previdenza (assicurazioni sociali) - danni per omessa assicurazione - risarcimento – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014Domanda di condanna generica - Proposizione anteriormente alla maturazione del diritto alla prestazione previdenziale - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014
Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014
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risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9290 del 24/04/2014Passaggio in giudicato della sentenza sull'"an" - Conseguenza - Possibilità per il giudice del "quantum" di rilevare l'improponibilità della domanda - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9290 del 24/04/2014
Allorché la vittima di un illecito aquiliano chieda l'accertamento dell'"an debeatur" separatamente da quello del "quantum debeatur", occorre distinguere due ipotesi: a) se nel medesimo processo viene dapprima pronunciata condanna al risarcimento, e quindi viene disposta la prosecuzione del giudizio per l'accertamento del "quantum" ai sensi dell'art. 278, primo comma, cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sull'"an" preclude la possibilità di contestare, nel prosieguo del giudizio, i presupposti del risarcimento, quali l'esistenza del credito o la proponibilità della domanda; b) se, invece, il giudizio si è limitato all'accertamento dell'"an", rinviando ad un nuovo e separato giudizio l'accertamento del "quantum", quest'ultimo sarà del tutto autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del "quantum", né sull'esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda.Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9290 del 24/04/2014Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_278Massime precedenti Conformi: N. 19453 del 2008 …...
Risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15595 del 09/07/2014Impugnazione della sentenza in ordine alla liquidazione del "quantum" per difetto di prova - Decisione escludente l'esistenza di qualsiasi danno - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15595 del 09/07/2014
In tema di risarcimento del danno, il giudicato formatosi sull'"an debeatur" copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato, sicché, qualora la sentenza di primo grado venga specificamente impugnata in ordine alla liquidazione del danno, contestandosi che di esso sia stata fornita la prova, il giudice di appello - senza incorrere in ultrapetizione ove, all'esito di tale revisione, escluda l'esistenza di qualsiasi danno - è investito del potere di riesaminare nella sua interezza la statuizione concernente il "quantum debeatur".Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15595 del 09/07/2014Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_278Massime precedenti Conformi: N. 11953 del 1995Massime precedenti Vedi: N. 15335 del 2012 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19836 del 19/09/2014Sentenza non definitoria dell'intero giudizio - Accertamento circa la natura definitiva o non definitiva della sentenza - Riserva di impugnazione - Rilevanza - Impugnazione immediata - Irrilevanza.
In caso di sentenza non definitoria dell'intero giudizio, accertare se essa debba qualificarsi, o meno, come non definitiva rileva solo allo scopo di valutare la validità dell'eventuale riserva di impugnazione e non al fine dell'ammissibilità dell'impugnazione immediatamente proposta, che resta sempre consentita.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19836 del 19/09/2014
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Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani - patti contrari alla legge – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18661 del 06/08/2013Domanda di ripetizione del canone eccedente quello legale - Richiesta di condanna generica - Difetto di adesione del convenuto - Inammissibilità - Conseguenze.
Proposta, ai sensi dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la domanda di ripetizione di indebito in relazione a canoni di locazione pagati in misura superiore a quella legale, il giudice, anche se richiesto da parte attrice, ma in assenza di adesione del convenuto, non ha il potere di scindere il giudizio sull'insussistenza dell'obbligo di pagamento - che costituisce il mero antecedente logico e non l'oggetto di autonoma domanda - da quello sulla verificazione e quantificazione delle somme che si assumono corrisposte in eccedenza, ma deve accogliere o rigettare la domanda a seconda della prova in merito alla fondatezza o meno della stessa in tutti i suoi fatti costitutivi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18661 del 06/08/2013
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013Rigetto del ricorso per cassazione avverso la riforma in appello della sentenza non definitiva sull' "an debetarur" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Inamissibilità del ricorso per cassazione avverso tale sentenza - Fondamento.
Il rigetto del ricorso per cassazione avverso la riforma in appello della sentenza non definitiva di primo grado, che aveva pronunciato positivamente sull' "an debeatur", comporta la caducazione della sentenza definitiva sul "quantum" e, quindi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso quest'ultima.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013
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Risarcimento del danno - condanna generica - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012Giudizio di rinvio - Mancata o tardiva riassunzione della causa - Conseguenze - Domanda di risarcimento del danno - Cassazione della sola parte della sentenza concernente il calcolo di interessi e rivalutazione e rigetto del motivo relativo all' "an" - Giudicato sulla spettanza degli accessori risarcitori - Configurabilità - Efficacia nel giudizio di rinvio - Sussistenza - Fondamento.
Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione e di successiva instaurazione di un nuovo processo mediante riproposizione della domanda, conserva efficacia, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., il giudicato di merito che si sia formato, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, caratterizzandosi il giudizio di rinvio come fase rescissoria, il cui "thema decidendum" rimane fissato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012
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Risarcimento del danno - condanna generica - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15335 del 13/09/2012Accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di un danno - Sufficienza - Cognizione riservata al giudice della fase della liquidazione - Concreta esistenza del danno - Conseguenze - Negazione della sussistenza del danno - Configurabilità - Violazione del giudicato relativo all' "an debeatur" - Esclusione.
La pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull' "an".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15335 del 13/09/2012
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14714 del 30/08/2012Compresenza di statuizioni decisorie e di disposizioni di carattere istruttorio - Impugnazione immediata anche di queste ultime - Inammissibilità - Fattispecie.
Qualora in una sentenza non definitiva, oltre a statuizioni di carattere decisorio, siano contenute anche disposizioni meramente ordinatorie od istruttorie, esse non possono formare oggetto di gravame con la sentenza non definitiva, restando impregiudicata la futura decisione sulle domande e sulle questioni per le quali è stato disposto il prosieguo del giudizio, senza che sulle statuizioni a carattere istruttorio della sentenza non definitiva si formi un giudicato per mancata riserva di impugnazione. Ne consegue che la decisione, assunta con la sentenza definitiva, di applicare criteri di liquidazione del danno parzialmente diversi, rispetto a quelli indicati al CTU con il provvedimento ordinatorio istruttorio contenuto nella sentenza non definitiva, costituisce semplice modifica di detto provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14714 del 30/08/2012
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14714 del 30/08/2012Compresenza di statuizioni decisorie e di disposizioni di carattere istruttorio - Impugnazione immediata anche di queste ultime - Inammissibilità - Fattispecie.
Qualora in una sentenza non definitiva, oltre a statuizioni di carattere decisorio, siano contenute anche disposizioni meramente ordinatorie od istruttorie, esse non possono formare oggetto di gravame con la sentenza non definitiva, restando impregiudicata la futura decisione sulle domande e sulle questioni per le quali è stato disposto il prosieguo del giudizio, senza che sulle statuizioni a carattere istruttorio della sentenza non definitiva si formi un giudicato per mancata riserva di impugnazione. Ne consegue che la decisione, assunta con la sentenza definitiva, di applicare criteri di liquidazione del danno parzialmente diversi, rispetto a quelli indicati al CTU con il provvedimento ordinatorio istruttorio contenuto nella sentenza non definitiva, costituisce semplice modifica di detto provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14714 del 30/08/2012
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012Sentenza non definitiva che dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - Conseguenze - Possibilità di risolvere in modo diverso le medesime questioni con la sentenza definitiva - Esclusione - Fondamento - Eventuale violazione del giudicato - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
La sentenza non definitiva che dichiari la nullità della clausola del contratto di conto corrente prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, revochi il decreto ingiuntivo opposto e nomini, con separata ordinanza, un consulente tecnico per la nuova determinazione delle somme spettanti alla banca, preclude allo stesso giudice, in sede di sentenza definitiva, l'accertamento negativo del credito in capo a tale creditore, comportando implicitamente la prima pronuncia l'accertamento dell'esistenza di un capitale sul quale computare gli accessori; invero, il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012
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Risarcimento del danno - condanna generica - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012Decisione separata sull' "an" e sul "quantum" - Condizioni - Istanza espressa della parte a norma dell'art. 278, primo comma, cod. proc. civ. - Necessità - Domanda unitaria di condanna specifica al risarcimento - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Decisione separata sull' "an" e sul "quantum" a norma dell'art. 277, secondo comma, cod. proc. civ. - Inammissibilità.
La richiesta di condanna specifica al risarcimento del danno, sia essa formulata in maniera determinata o indeterminata, dà luogo ad un'unica domanda giudiziale, e non a due distinti capi di domanda sull' "an" e sul "quantum" debeatur. Ne consegue che in detta ipotesi non trova applicazione l'art. 277, secondo comma, cod. proc. civ., il quale consente, ove siano state avanzate più domande, la decisione separata di alcune di esse per le quali non sia necessaria ulteriore attività istruttoria, presupponendo la scissione del giudizio sull' "an" da quello sul "quantum", a norma dell'art. 278, primo comma, cod. proc. civ., un'espressa richiesta della parte, la cui volontà in tal senso non può desumersi dalla formulazione di una domanda di risarcimento di danni non determinati, ma determinabili.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012
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Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - non definitive - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012Giudice d'appello - Cognizione - Limiti - Sentenza di riforma - Ambito di incidenza - Esame di questioni diverse da quelle decise nella sentenza riformata - Ammissibilità - Esclusione - Sentenza non definitiva sull'"an debeatur" - Riforma in appello per motivi di rito - Possibilità per il giudice d'appello di pronunciarsi anche sul "quantum" - Esclusione - Fattispecie.
Il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione dalla stessa affrontata, con la conseguenza, da un lato, che l'appellante non è obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall'altro, che il giudice di secondo grado, investito dell'appello avverso detta sentenza, ha potere di cognizione limitatamente alla questione con essa decisa, né può, riformando tale pronuncia, procedere all'esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso od ancora davanti al giudice "a quo". (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio, in applicazione estensiva dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza della corte d'appello che, investita dell'impugnazione di una sentenza non definitiva, dopo aver accertato l' "error in procedendo" in punto di separazione della decisione sull' "an" da quella sul "quantum debetaur", aveva esteso la propria cognizione al merito della domanda risarcitoria, rigettandola per carenza di prova, ancorché la stessa fosse ancora oggetto della cognizione del giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4236 del 16/03/2012Sentenza di condanna generica - Effetti della cassazione - Poteri del giudice del rinvio - Limitazione ai punti della controversia dipendenti dalle parti cassate - Configurabilità - Sussistenza - Estensione alla determinazione del "quantum debeatur" - Esclusione.
A seguito della cassazione della sentenza con cui il giudice del merito abbia limitato la pronuncia alla condanna generica e disposto - con separata ordinanza - che il procedimento continuasse per l'ulteriore istruttoria riguardante l'eventuale liquidazione del danno, il giudice del rinvio può pronunciarsi solo su quei punti della controversia che siano inscindibilmente collegati e dipendenti dalle parti cassate, e non anche, pertanto, sul "quantum" dei danni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4236 del 16/03/2012
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4051 del 18/02/2011Domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile - Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Presupposti - Condanna al pagamento di una somma di denaro determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza - Configurabilità come condanna generica - Esclusione.
Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario, fermo restando che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4051 del 18/02/2011
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 10/09/2010Decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. - Presupposti - Pronuncia di condanna generica e rimessione al giudice del rinvio della sola determinazione del "quantum debeatur" - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
La norma di cui all'art. 384 cod. proc. civ. preclude alla Corte di cassazione di pervenire alla decisione nel merito allorché vi siano ulteriori fatti da accertare, ma non ne inibisce la valutazione quando i fatti siano stati già tutti accertati o non siano contestati e non ve ne siano altri, ancora da accertare, suscettibili di poter essere apprezzati o perché mancano o perché la facoltà di domandarne l'accertamento è impedita alle parti dalle preclusioni in cui siano incorse. Ne consegue che, ove in relazione all'"an debeatur" non sussistano ulteriori fatti da accertare e sia univoca la valenza di quelli accertati, il giudice di legittimità può emettere una pronuncia di condanna generica (nella specie, di risarcimento del danno in favore dell'utilizzatore del bene concesso in leasing), rimettendo al giudice del rinvio la sola determinazione del "quantum debeatur" e ciò proprio al fine di agevolare il più possibile la definizione della controversia, in armonia con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 10/09/2010
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GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16193 del 09/07/2010Pronuncia di sentenza di condanna generica al risarcimento del danno - Questione di giurisdizione sollevata nel successivo giudizio sul "quantum" - Inammissibilità del regolamento - "Ius superveniens" incidente sul riparto di giurisdizione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nelle ipotesi in cui la tutela giurisdizionale sia chiesta per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti. Ne consegue che, dopo che sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno, non è ammissibile neppure il regolamento preventivo di giurisdizione nel corso del giudizio diretto alla liquidazione del danno stesso, restando irrilevante altresì l'entrata in vigore di uno "jus superveniens" determinante un nuovo criterio di riparto della giurisdizione (nella specie, per la trasformazione del debitore da soggetto pubblico a privato), che non dispiega alcun effetto di fronte ad un giudicato sostanziale, il quale, comportando che sul medesimo rapporto non abbiano a pronunciare giudici appartenenti ad ordini diversi di giurisdizione, prevale sull'applicabilità del diritto sopravvenuto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16193 del 09/07/2010
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Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - Esecuzione forzata – Cass. n. 10960/2010Illegittimità dell'esecuzione - Risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. - Istanza al giudice dell'opposizione all'esecuzione - Necessità - Competenza funzionale sul "quantum" - Estensione - Conseguenze.
Chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. (quale norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ.), dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente sia sull'"an" che sul "quantum"; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il "quantum", che, per espressa previsione normativa, può essere liquidato anche d'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
10960
2010
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Risarcimento del danno - condanna generica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005Contenuta in una sentenza penale - Natura dichiarativa della pronuncia - Rilevanza nel giudizio civile di liquidazione - Limiti - Fattispecie.
La condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera "declaratoria iuris" e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale. (Nella specie la Corte di Cassazione, in applicazione di tale principio, ha escluso che il giudicato di condanna generica precluda nel successivo giudizio di liquidazione l'eccezione di concorso di colpa del creditore ed il relativo accertamento).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005
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risarcimento del danno - condanna generica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005Contenuta in una sentenza penale - Natura dichiarativa della pronuncia - Rilevanza nel giudizio civile di liquidazione - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005
La condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera "declaratoria iuris" e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale. (Nella specie la Corte di Cassazione, in applicazione di tale principio, ha escluso che il giudicato di condanna generica precluda nel successivo giudizio di liquidazione l'eccezione di concorso di colpa del creditore ed il relativo accertamento).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001Cassazione con rinvio di sentenza non definitiva sull'"an" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Ricorso per cassazione avverso tale sentenza - Inammissibilità - Ricorso per cassazione avverso un capo autonomo della sentenza, integrante una pronuncia processuale - Ammissibilità.
La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunziato positivamente sull' "an debeatur", comporta la caducazione della sentenza sul "quantum", dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima e tenendo conto che essa, una volta annullata la pronunzia sull' "an", viene ad essere privata del proprio fondamento logico - giuridico, che non può essere sostituito "ex post" dalla nuova pronunzia emessa in sede di rinvio; ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso l'indicata sentenza sul "quantum", ma non anche di quello rivolto a censurare il capo della sentenza impugnata integrante una autonoma pronuncia processuale. (Nella specie la Corte di merito, nel determinare il "quantum" risarcibile, aveva anche dichiarato inammissibile l'appello incidentale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001
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Risarcimento del danno - condanna generica - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 495 del 18/01/2000Accertamento non limitato alla potenzialità lesiva del fatto dannoso, ma esteso all'entità del danno - Ammissibilità - Danno da ingiustificata interruzione delle trattative per la conclusione di un contratto - Interesse negativo - Riconoscibilità - Danno all'identità personale - Esclusione, in base alla causa petendi.
Con la sentenza di condanna generica il giudice può non limitarsi ad accertare l'esistenza di un fatto potenzialmente idoneo a produrre un danno, ma può accertare anche la reale entità dello stesso, lasciando quindi impregiudicata soltanto la sua liquidazione, purché nell'ambito della causa petendi. Pertanto, nel caso di risarcimento del danno richiesto per l'ingiustificato recesso da trattative, essendo risarcibile soltanto il cosiddetto interesse negativo, consistente nelle spese sopportate in vista della conclusione del contratto e nella perdita di occasioni per concludere con altri un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, non può esser riconosciuto, in base alla stessa causa petendi, il danno da lesione dell'identità personale o immagine sociale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 495 del 18/01/2000
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