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279. (Forme delle decisioni del collegio)

Art. 279. (1) (forme delle decisioni del collegio)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025 (Rv. 675441 - 02)
Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni. Anche a seguito della novella di cui alla l. n. 69 del 2009 circa la forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza anziché con sentenza) il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c., ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato - in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità - l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sé la suddetta questione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025 (Rv. 675441 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_190 …...
Interpretazione del giudicato - giudicato interno - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16034 del 16/06/2025 (Rv. 675316 - 01)
Statuizione di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio - Natura ordinatoria - Conseguenze - Giudicato interno - Esclusione. Il provvedimento che abbia deciso esclusivamente sulla condivisibilità o meno del metodo di stima seguito dalla c.t.u. già esperita ed eventualmente sulla necessità di disporre una nuova indagine peritale, ancorché contenuto nella sentenza non definitiva, ha natura e funzione ordinatoria e, pertanto, non pregiudica il merito della decisione, restando revocabile e modificabile nel successivo corso del giudizio; ne consegue che esso non è idoneo ad acquistare autorità di giudicato interno, il quale può formarsi soltanto su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16034 del 16/06/2025 (Rv. 675316 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_196, Cod_Proc_Civ_art_279 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024 (Rv. 672239-02)
Sentenza - di condanna - previdenza (assicurazioni sociali) - danni per omessa assicurazione -risarcimento - Richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica) - Inammissibilità di una sentenza limitata alla condanna generica senza accordo delle parti - Dovere del giudice di decidere in ordine al "quantum debeatur" - Osservanza degli oneri di allegazione e prova - Sussistenza - Fattispecie. Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024 (Rv. 672239-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_414 …...
Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14113 del 21/05/2024 (Rv. 671360-01)
Proposizione di impugnazione immediata - Inammissibilità - Riproponibilità dell'impugnazione dopo la sentenza definitiva - Ammissibilità. L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile, ma non preclude, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14113 del 21/05/2024 (Rv. 671360-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_340, Cod_Proc_Civ_art_361 …...
Giudicato implicito - giudizio di cassazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-01)
Ricorso da parte dell’appellante soccombente nel merito - Questione della ammissibilità dell’appello - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione. In tema di giudizio di cassazione, la questione processuale concernente l'ammissibilità dell'appello non valutata dal giudice di secondo grado non può essere rilevata d'ufficio dalla cassazione potendo essere esaminata soltanto a fronte di uno specifico motivo di ricorso che censuri l'error in procedendo. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Impugnazioni civili - appello Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34821 del 13/12/2023 (Rv. 669646 - 01)
Appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - non definitive - in genere - Sentenza non definitiva - Appello differito o immediato - Ammissibilità - Subordinazione all'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza definitiva - Esclusione - Ragioni - Salvezza dell'effetto espansivo esterno ex art. 366, comma 2, c.p.c. L'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva, sia quando differito, per essere stata formulata riserva di impugnazione, sia quando proposto immediatamente e autonomamente e la sentenza definitiva sia stata emessa successivamente, non è subordinata all'ammissibilità dell'appello proposto nei confronti di quest'ultima, non essendo previsto un criterio di collegamento formale e sostanziale tra le diverse impugnazioni, fatti salvi, se del caso, gli effetti conseguenti all'eventuale applicazione della regola dell'art. 336, comma 2, c.p.c. in tema di effetto espansivo esterno. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34821 del 13/12/2023 (Rv. 669646 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_340, Cod_Proc_Civ_art_361, Cod_Proc_Civ_art_336 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - pluralita' di domande Corte di Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 28727 del 16/10/2023 (Rv. 669233 - 02)
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - separazione personale dei coniugi - consensuale - Crisi familiare - Domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.51 c.p.c. - Ammissibilità. In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Corte di Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 28727 del 16/10/2023 (Rv. 669233 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_473_2, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_104 …...
Divisione - divisione giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24300 del 09/08/2023 (Rv. 668729 - 01)
Giudizio di divisione - Molteplicità di fasi di giudizio - Sentenza conclusiva delle singole fasi - Natura di sentenza non definitiva - Sentenza di formazione dei lotti - Natura di sentenza definitiva. Il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati; di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24300 del 09/08/2023 (Rv. 668729 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_340, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_789, Cod_Proc_Civ_art_791 …...
Sopravvenienza tra la data di deliberazione e la data di pubblicazione della sentenza – Cass. n. 16038/2022
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - Sopravvenienza tra la data di deliberazione e la data di pubblicazione della sentenza - Applicazione della nuova disciplina - Necessità.   L'esistenza della sentenza civile è determinata (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati), dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunziata, ed il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività. Ne consegue che, nell'ipotesi di entrata in vigore una nuova normativa (dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso) nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16038 del 18/05/2022 (Rv. 664783 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_279   Corte Cassazione 16038 2022 …...
Ordinanze contenenti statuizioni di natura decisoria – Cass. n. 12065/2022
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) - Ordinanze contenenti statuizioni di natura decisoria ai sensi dell'art. 279 c.p.c. - Valore di sentenze non definitive - Modificabilità o revocabilità con sentenza definitiva - Esclusione.   I provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione "ivi" contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12065 del 13/04/2022 (Rv. 664840 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279   Corte Cassazione 12065 2022 …...
Domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni – Cass. n. 8581/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni - Sentenza di condanna generica - Impugnazione del convenuto soccombente - Deduzione della violazione della regola che impedisce la separazione del giudizio sulT'an" da quello sul "quantum" - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.   Il convenuto soccombente ha interesse all'impugnazione della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, nel caso in cui l’attore abbia proposto nel giudizio di primo grado una domanda di condanna specifica e con l'impugnazione sia dedotta la violazione della regola dell’ impossibilità di separazione del giudizio sull' "an" da quello sul "quantum", sia perché la sentenza di condanna generica costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c, sia perché la pronuncia sull'inesistenza del diritto azionato amplia la sfera giuridica del convenuto, eliminando il rischio che egli subisca la condanna specifica al risarcimento dei danni. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8581 del 16/03/2022 (Rv. 664596 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Civ_art_2818   Corte Cassazione 8581 2022 …...
Domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni – Cass. n. 8581/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - Domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni - Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.   Nel giudizio di risarcimento del danno, in cui l’attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice può, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., pronunciare una sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'"an" del diritto, rinviando la determinazione del "quantum" ad altro giudizio, perchè così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8581 del 16/03/2022 (Rv. 664596 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279   Corte Cassazione 8581 2022 …...
Giudizio introdotto da una pluralità di parti – Cass. n. 8096/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Giudizio introdotto da una pluralità di parti - Soccombenza del convenuto riguardo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio - Effettiva nei confronti di alcune parti e virtuale nei confronti di altre - Carenza di interesse al ricorso proposto contro le seconde - Ricorso incidentale di queste ultime per i motivi relativi alla soccombenza effettiva - Ammissibilità del ricorso principale - Ragioni.   Il ricorso per cassazione proposto, nel giudizio introdotto da una pluralità di parti, dalla controparte rimasta soccombente nei confronti di alcune e vittoriosa nei confronti di altre e fondato solo su un motivo relativo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio (nella specie prescrizione) - decisa dalla sentenza impugnata in senso sfavorevole al ricorrente -, pur essendo originariamente affetto da carenza di interesse nei confronti delle parti effettivamente soccombenti per motivi diversi, deve considerarsi ammissibile qualora tali parti abbiano tempestivamente proposto ricorso incidentale, dal momento che, in conseguenza di quest'ultimo, sorge l'interesse del ricorrente principale al riesame delle questioni preliminari decise a lui sfavorevolmente, sicché il ricorso principale si trasforma in ricorso incidentale condizionato su questione che, se fondata, si mostra logicamente assorbente rispetto all'eventuale scrutinio del ricorso incidentale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022 (Rv. 664576 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 8096 2022 …...
Sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche – Cass. n. 3102/2022
Acque - tribunali delle acque pubbliche - tribunale superiore delle acque pubbliche - sentenze - impugnazioni - Sentenza non definitiva - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Necessità di impugnazione con la sentenza definitiva - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.   La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che decida una questione di merito senza definire il giudizio, è impugnabile soltanto con la sentenza definitiva, a norma dell'art. 202 del T.U. sulle acque, che opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, poiché l'espressione "decisione interlocutoria" ivi contenuta va interpretata come corrispondente alla nozione di sentenza che, pur decidendo il merito, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, secondo le previsioni dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che si era limitata alla reiezione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate a margine dei motivi di impugnazione, rimettendo la causa in istruttoria per separati incombenti e rinviando la regolamentazione delle spese processuali alla sentenza definitiva). Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3102 del 02/02/2022 (Rv. 663842 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279   Corte Cassazione 3102 2022 …...
Sentenza dichiarativa di incompetenza – Cass. n. 895/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Sentenza dichiarativa di incompetenza - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Nel processo tributario, la sentenza con la quale la CTP dichiara la propria incompetenza è appellabile dalla parte che non voglia rendere incontestabile la relativa statuizione, come accadrebbe, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, con la riassunzione del giudizio presso la CTP dichiarata competente; né sussiste, rispetto a tale pronuncia, l'obbligo o l'alternativa del ricorso al regolamento di competenza, le cui disposizioni del codice di rito sono inapplicabili al giudizio tributario. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la pronuncia con la quale il giudice di primo grado, sul presupposto dell'esistenza di un litisconsorzio necessario originario e in presenza di cause pendenti dinnanzi a diversi giudici, aveva dichiarato la propria incompetenza). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 895 del 13/01/2022 (Rv. 663616 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_279   Corte Cassazione 895 2022 …...
Forma e contenuto del relativo provvedimento – Cass. n. 33218/2021
Provvedimenti del giudice civile - in genere - Norma di previsione del potere - Forma e contenuto del relativo provvedimento - Adozione con il richiamo alla norma - Possibilità di considerare emesso il provvedimento ai sensi di altra norma - Esclusione - Fattispecie.   Quando il giudice indichi espressamente una certa norma quale presupposto del provvedimento adottato, tanto le parti quanto il giudice dell'impugnazione sono obbligati a ritenere quel provvedimento pronunciato ai sensi ed in virtù di quella norma, restando preclusa la possibilità di qualificarlo od interpretarlo come provvedimento che avrebbe potuto o dovuto essere pronunciato ai sensi di altra norma. (Principio enunciato dalla S.C. in fattispecie concernente una ordinanza pronunciata "visti gli artt. 38 e 279 c.p.c.", richiamo che imponeva di qualificare il provvedimento come decisione definitiva sulla competenza). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33218 del 10/11/2021 (Rv. 663126 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_279   Corte Cassazione 33218 2021 …...
Sentenza non definitiva – Cass. n. 32654/2021
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) - Sentenza non definitiva che accerti la legittimità dell'escussione di una garanzia fideiussoria mediante decreto ingiuntivo - Successiva sentenza definitiva che rigetti l'opposizione avverso il medesimo decreto - Preclusione - Insussistenza - Fondamento.   La sentenza non definitiva, che accerti la legittimità dell'escussione di una garanzia fideiussoria con lo strumento del decreto ingiuntivo, non preclude allo stesso giudice la possibilità di rigettare, con la sentenza definitiva, l'opposizione proposta avverso il medesimo decreto, trattandosi di statuizione non incompatibile con quella resa in sede di sentenza non definitiva, come lo sarebbe, invece, una decisione che tale opposizione accogliesse; invero, il vincolo imposto al giudice dalla sentenza non definitiva (la cui violazione può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità) riguarda le questioni definite e quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, le quali non possono più essere risolte in senso diverso. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32654 del 09/11/2021 (Rv. 662981 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_277, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279   Corte Cassazione 32654 2021   …...
Riesame delle questioni già decise con la sentenza non definitiva – Cass. n. 29321/2021
Provvedimenti del giudice civile - non definitiva (o parziale) - Fonti del diritto - "ius superveniens" - sopravvenienza di nuove norme nell'ulteriore corso del giudizio - Riesame delle questioni già decise con la sentenza non definitiva - Preclusione - Applicazione delle nuove norme da parte del giudice di appello - Sussistenza.   Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29321 del 21/10/2021 (Rv. 662604 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323   Corte Cassazione 29321 2021 …...
Dichiarazione depositata nel fascicolo d'ufficio – Cass. n. 15602/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame - Formulazione della riserva - Modalità - Dichiarazione depositata nel fascicolo d'ufficio - Mancata allegazione al verbale d'udienza e mancata notifica alla controparte - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.   In tema di impugnazioni, il deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione, che non sia allegata al processo verbale della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva o non sia notificata alla controparte, non produce l'effetto della riserva d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza non definitiva, ritenendo che il mero deposito telematico di un foglio nel giudizio di appello, recante "deduzioni a far parte integrante del verbale di udienza", a cui non era seguita alcuna menzione, in udienza, dell'allegazione medesima al processo verbale, non integra il requisito della riserva fatta con dichiarazione scritta su foglio a parte ex art. 129 disp. att. c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15602 del 04/06/2021 (Rv. 661632 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_129, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_361, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279   corte cassazione 15602 2021 …...
Riforma o cassazione di una sentenza non definitiva – Cass. n. 12718/2021
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) - Riforma o cassazione di una sentenza non definitiva - Condanna alle spese - Soccombenza - Determinazione con riferimento all'esito finale della lite - Esclusione - Fattispecie. Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - determinazione - In genere. La riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva, pur ponendo nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale, non comporta che il giudice, nel pronunciare la sentenza definitiva, debba seguire il criterio di adeguamento al risultato finale dell'intero processo, indipendentemente dall'esito alterno delle sue varie fasi, ma solamente quello di adeguare la pronuncia sulle spese del giudizio al risultato dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza definitiva in cui era stato applicato il criterio della soccombenza sulla base degli esiti del giudizio e che era stata impugnata solo nella parte relativa alle spese, in quanto risultava pendente ancora in cassazione il giudizio sulla sentenza non definitiva). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12718 del 13/05/2021 (Rv. 661311 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Cumulo di domande fra gli stessi soggetti – Cass. n. 10242/2021
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) - Cumulo di domande fra gli stessi soggetti - Pronuncia su una (o più) di esse - Natura di sentenza non definitiva - Criterio formale di distinzione - Applicabilità - Contrasto tra gli indici di carattere formale - Conseguenze Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10242 del 19/04/2021 (Rv. 661061 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_277, Cod_Proc_Civ_art_340, Cod_Proc_Civ_art_361 …...
Ordinanza non definitiva che pronuncia sulla legittimazione passiva di uno dei convenuti – Cass, n. 7143/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - Ordinanza non definitiva che pronuncia sulla legittimazione passiva di uno dei convenuti - Decisione sul rapporto processuale - Conseguenze - Fattispecie. L'ordinanza non definitiva che abbia dichiarato il difetto di legittimazione passiva di uno dei convenuti ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, sicchè contro di essa sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza con la quale la Corte di appello, in un giudizio di opposizione alla stima, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del concessionario che, non avendo concretamente assunto la veste di autorità espropriante o di promotore dell'espropriazione, era estraneo al novero dei legittimi contraddittori indicati dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7143 del 15/03/2021 (Rv. 660890 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_279 …...
Lodo parziale - Immediata impugnabilità – Cass. n. 28190/2020
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Lodo parziale - Immediata impugnabilità - Condizioni - Fondamento. Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p. c., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che lo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni pregiudiziali o preliminari di merito senza definire il giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28190 del 10/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_279 corte cassazione 28190 2020 …...
Pronuncia di cassazione con rinvio - liquidazione delle spese – Cass. n. 22650/2020
Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Decisione a contenuto non definitivo - Pronuncia di cassazione con rinvio - Liquidazione delle spese ad opera del giudice del rinvio - Contenuto - Limiti. In presenza di una pronuncia di cassazione con rinvio, avente ad oggetto una decisione a contenuto non definitivo, il giudice del rinvio è tenuto alla sola liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio aventi ad oggetto la predetta sentenza non definitiva, laddove le spese relative all'intero giudizio di merito in cui la predetta decisione non definitiva si inserisce devono essere liquidate e regolate dal giudice che pronuncia la relativa sentenza definitiva, con la quale lo stesso opera la valutazione unitaria e globale della soccombenza. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22650 del 19/10/2020 (Rv. 659372 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_385, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_394 corte cassazione 22650 2020 …...
Sentenza non definitiva - inadempimento contrattuale – Cass. n. 21258/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Sentenza non definitiva accertativa di inadempimento contrattuale e del conseguente danno - Proseguimento del giudizio per la liquidazione del danno - Possibilità di negare l'esistenza del danno con la sentenza definitiva - Esclusione - Conseguenze. La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi di affermazione in contrasto con quella, resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale discrasia può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità. Ne consegue che, a fronte della difficoltà di prova del danno, il giudice, non vincolato agli esiti della consulenza tecnica, deve esercitare il proprio potere discrezionale di liquidazione di esso in via equitativa, secondo la cd. equità giudiziale correttiva o integrativa. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21258 del 05/10/2020 (Rv. 659315 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_115 corte cassazione 21258 2020 …...
Impugnazioni incidentali - tardive – Cass. n. 19514/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive -Sentenza non definitiva - Impugnazione incidentale tardiva - Legittimazione - Condizioni - Riserva di gravame differito - Necessità - Impugnazione principale della sentenza definitiva ad opera della controparte - Necessità. La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sussiste non solo riguardo ai capi della decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale e allo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest'ultimo caso, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19514 del 18/09/2020 (Rv. 659133 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_340 corte cassazione 19514 2020 …...
Impugnazione del lodo arbitrale – Cass. n. 19602/2020
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità -Impugnazione del lodo arbitrale - Accertamenti in fatto compiuti dagli arbitri - Incensurabilità - Limiti - Difetto assoluto di motivazione. Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente. Al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di lodo che decide parzialmente il merito della controversia, occorre avere riguardo alla verifica dell'esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, con riguardo all'immediata impugnabilità, deve essere considerato un lodo parziale, nonostante la formulazione della norma di cui all'art. 827, comma 3, c.p.c., anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito del giudizio, abbia comunque in parte esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché, mediante il lodo impugnato, gli arbitri si erano limitati a pronunziare sulle questioni pregiudiziali e preliminari, senza definire neppure in parte la controversia). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19602 del 18/09/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_823, Cod_Proc_Civ_art_824_1, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_827 corte cassazione 19602 2020 …...
La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva – Cass. n. 19514/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Sentenza non definitiva - Impugnazione incidentale tardiva - Legittimazione - Condizioni - Riserva di gravame differito - Necessità - Impugnazione principale della sentenza definitiva ad opera della controparte - Necessità. La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sussiste non solo riguardo ai capi della decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale e allo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest'ultimo caso, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19514 del 18/09/2020 (Rv. 659133 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_340 CORTE CASSAZIONE 19514 2020 …...
Lodo non definitivo - Nozione – Impugnabilità – Cass. n. 18507/2020
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione -Lodo non definitivo - Nozione - Impugnabilità immediata o meno - Fattispecie. Al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di lodo che decide parzialmente il merito della controversia, occorre avere riguardo alla verifica dell'esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, con riguardo all'immediata impugnabilità, deve essere considerato un lodo parziale, nonostante la formulazione della norma di cui all'art. 827, comma 3, c.p.c., anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito del giudizio, abbia comunque in parte esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché, mediante il lodo impugnato, gli arbitri si erano limitati a pronunziare sulle questioni pregiudiziali e preliminari, senza definire neppure in parte la controversia). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18507 del 04/09/2020 (Rv. 658835 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_827 CORTE CASSAZIONE 18507 2020 …...
Giudice - istruttore - poteri e obblighi - rimessione della causa al collegio - Cass. n. 17450/2020
Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - rimessione della causa al collegio- Per l'esame di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito - Poteri del collegio - Decisione dell'intera controversia - Ammissibilità - Conseguenze - Mancanza di conclusioni istruttorie - Pronunzia sulla base degli atti. GIUDICE  ISTRUTTORE RIMESSIONE CAUSA COLLEGIO In caso di rimessione della causa a sentenza ai sensi dell'art. 187 c.p.c. per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, il collegio è investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie, deve decidere la causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17450 del 20/08/2020 (Rv. 658896 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279 corte cassazione 17450 2020 …...
Risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10323 del 29/05/2020 (Rv. 658009 - 01)
Proposizione di domanda specifica di risarcimento del danno - Condanna generica in appello - Esclusione - Condizioni dell'azione - Domanda subordinata di condanna generica - Inammissibilità - Ragioni. Qualora sia stata proposta una domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d'appello non può pronunciare una condanna generica, in quanto l'istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione degli artt. 279, n. 4, c.p.c. e 1226 c.c. Non è consentita, infatti, la proposizione, oltre che di una domanda principale, estesa sia all'"an" sia al "quantum", di una domanda subordinata limitata alla condanna generica; il giudice, infatti, in base ai principi di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e di ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al "quantum", deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, atteso che, per il principio del "ne bis in idem" non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul "quantum". Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10323 del 29/05/2020 (Rv. 658009 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Proc_Civ_art_279 …...
Divisione - divisione giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 01)
Sentenza non definitiva - Riforma o annullamento con la sentenza definitiva - Esclusione - Fattispecie. Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) In genere. Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di secondo grado, ha dato applicazione al principio in un giudizio di divisione, ove una pronuncia non definitiva aveva accertato la comproprietà del bene e il diritto allo scioglimento della comunione, non consentendo di mettere in discussione quanto già deciso nella successiva fase del processo, volta allo svolgimento delle operazioni divisionali). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_1111 …...
Procedimento civile - interruzione del processo – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9255 del 20/05/2020 (Rv. 657634 - 01)
Ordinanza di interruzione del processo - Appellabilità o ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost - Esclusione - Fondamento - Tutela della parte interessata - Modalità. L'ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all'estinzione. Ne consegue che avverso tale provvedimento sono inammissibili l'appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, i quali sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9255 del 20/05/2020 (Rv. 657634 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_280, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8664 del 08/05/2020 (Rv. 657832 - 01)
Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito dinanzi al giudice di detta sentenza - Condizioni ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Sospensione ex art. 295 o art. 337 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8664 del 08/05/2020 (Rv. 657832 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337 …...
Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Cass. n. 8645/2020
Inesistenza della notifica della citazione di primo grado - Statuizione in dispositivo - Mancata autonoma censura di tale capo - Giudicato interno - Esclusione - Condizioni - Conseguenze. Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - In genere. E' da escludere la formazione di un giudicato interno sull'affermata inesistenza della notifica della citazione di primo grado, ancorché il relativo capo del dispositivo non sia stato oggetto d'una propria e autonoma censura - sicché se ne impone la verifica d'ufficio - allorquando la parte impugnante contesti i successivi effetti processuali che il giudice d'appello ne abbia tratto, atteso che, affinché il giudice possa ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quanto prospettato dalle parti e procedere ad una diversa loro qualificazione giuridica, non occorre un'apposita censura sugli uni o sull'altra, ma è sufficiente che sia contestato anche soltanto l'effetto finale che il giudice "a quo" ne abbia ricavato, rappresentando l'inesistenza - non diversamente dalla nullità di un atto processuale - una "qualificazione" giuridica che questi opera per trarne uno o più effetti concreti sui "themata decidenda" sostanziali e/o processuali. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8645 del 07/05/2020 (Rv. 657696 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Civ_art_2909 corte cassazione 8645 2020 …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 7055/2020
Questione sulla competenza - Necessità del preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio - Fondamento - Omissione di tale accertamento - Impugnazione - Mezzo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento. La questione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l'integrità del contraddittorio attiene "in modo diretto e necessario alla competenza". Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7055 del 12/03/2020 (Rv. 657559 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_279 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 7055 2020 …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 2338/2020
Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni. In tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex art_ 42 c.p.c., avverso il provvedimento del collegio che disponga la prosecuzione della lite innanzi al giudice istruttore, ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice abbia affermato, in termini inequivoci ed incontrovertibili, l'idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020 (Rv. 656642 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_279 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 2338 2020   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 27842 del 30/10/2019 (Rv. 655588 - 01)
Adunanza plenaria - Principio di diritto enunciato ex art. 99, comma 4, c.p.a. - Eccesso di potere giurisdizionale - Ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale, non è ammissibile avverso la sentenza resa, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, dall'Adunanza plenaria che, a norma dell'art. 99, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, abbia enunciato uno o più principi di diritto e restituito per il resto il giudizio alla sezione remittente, non avendo detta statuizione carattere decisorio e definitorio, neppure parzialmente, del giudizio di appello, il quale implica una operazione di riconduzione della "regula iuris" al caso concreto, che è rimessa alla sezione remittente. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 27842 del 30/10/2019 (Rv. 655588 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_279 …...
Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 (Rv. 655420 - 01)
Giudice unico - Provvedimento di estinzione - Natura di sentenza - Rimedi impugnatori ordinari - Rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Sentenza del giudice unico di estinzione dopo la precisazione delle conclusioni - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento. Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l’estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 (Rv. 655420 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Decisione sulla sola competenza - Giudicato formale - Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19472 del 18/07/2019 (Rv. 654769 - 01)
Cosa giudicata civile - giudicato sulla competenza Decisione sulla sola competenza - Giudicato formale - Esame di questioni preliminari di merito - Incidenza sul successivo giudizio di merito davanti al giudice competente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvia la sentenza di merito che, ritenuto erroneamente giudicato vincolante la qualificazione della domanda in termini di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, operata dal Tribunale dichiaratosi competente con sentenza "parziale", aveva dichiarato la nullità della successiva sentenza definitiva di rigetto della domanda risarcitoria per ritenuta insussistenza dell'illecita occupazione). Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19472 del 18/07/2019 (Rv. 654769 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_279 …...
Ricorso contro la sentenza definitiva - Sopravvenuta inammissibilità - Cass. Ord. 15411/2019
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Riforma o cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso contro la sentenza definitiva - Sopravvenuta inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. La parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la successiva sentenza definitiva, attesa la mancanza di un provvedimento impugnabile. Difatti la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza con la quale il giudice del gravame aveva pronunciato su una sentenza definitiva emessa dal Tribunale in tema di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva; ciò perché, nel frattempo, altro giudizio di cassazione, avente ad oggetto la sentenza non definitiva sulla giurisdizione, si era concluso con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo). Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15411 del 06/06/2019 (Rv. 654272 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_336 …...
Regolamento di competenza – Cass. 14476/2019
Procedimento per convalida di sfratto - Questione di competenza sollevata aN'udienza di comparizione per contrastare l'istanza di rilascio - Decisione sulla competenza - Natura - Sentenza - Esclusione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento. Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza finalizzata a conseguire l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale sicché, un'espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019 (Rv. 654306 - 02) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza Cod. Proc. Civ. art. 043 – Regolamento facoltativo di competenza Cod. Proc. Civ. art. 279 – Forma dei provvedimenti del collegio Cod. Proc. Civ. art. 665 – Opposizione, provvedimenti del giudice Cod. Proc. Civ. art. 667 – Mutamento del rito _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 14476 2019 …...
Compensazione - Questione dichiarata assorbita – Cass. 12633/2019
Giusto motivo di compensazione, ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla novella "ex lege" n. 263 del 2005 - Esclusione - Fondamento. Il dichiarato assorbimento di una questione prospettata dalla parte non consente di configurare, nei suoi confronti, una soccombenza parziale e non costituisce, pertanto, giusto motivo per la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella introdotta con la l. n. 263 del 2005, dovendo tale statuizione essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12633 del 13/05/2019 (Rv. 653849 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 092 – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispendenza tra il chiesto e il pronunciato Cod. Proc. Civ. art. 279 – Forma dei provvedimenti del collegio …...
Riunione e separazione di causa - Provvedimento di separazione delle cause riunite - Impugnabilità dinanzi al giudice superiore - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8446 del 27/03/2019
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Provvedimento di separazione delle cause riunite - Impugnabilità dinanzi al giudice superiore - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Censurabilità in cassazione - Esclusione. Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) L'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità. A tale ultima categoria appartiene il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, il quale non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, stante il suo carattere meramente ordinatorio e la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali. pertanto l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale di cui tale provvedimento è espressione non è censurabile in sede di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8446 del 27/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
"Solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - decisioni - in genere - sentenze parziali e non definitive - ammissibilità - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31439 del 05/12/2018 In tema di processo tributario, l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'ammissibilità di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, costituisce una norma a carattere eccezionale che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c.: tale deroga è giustificata dall'esigenza di evitare gli inconvenienti cui il frazionamento del giudizio dà generalmente luogo anche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla struttura del giudizio tributario ed al sistema della riscossione frazionata dei tributi, con i quali l'istituto della sentenza non definitiva, ed a maggior ragione quello dell'impugnazione differita ad esso correlato, verrebbero inevitabilmente a confliggere. Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31439 del 05/12/2018   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - condizionato - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18648 del 13/07/2018
Presupposti - Soccombenza su questioni - Necessità - Conseguenze. Il ricorso incidentale condizionato presuppone la soccombenza, la quale non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ove lo stesso verta su una parte della motivazione che non abbia dato luogo ad una pronuncia su questione, pregiudiziale di rito o preliminare di merito, sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18648 del 13/07/2018 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17898 del 06/07/2018
Provvedimento emesso su questione di integrazione del contraddittorio - Carattere decisorio - Esclusione - Carattere ordinatorio - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. Le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno, in ogni caso, contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, poiché i convenuti in primo grado, essendo comproprietari degli immobili a vantaggio dei quali esisteva la contestata servitù di acquedotto, erano litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., la sentenza non definitiva del tribunale che aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva non poteva acquisire efficacia di giudicato, nonostante non avesse formato oggetto di riserva di appello). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17898 del 06/07/2018 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018
Assorbimento - Nozione - Distinzioni - Fattispecie. La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente – rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione -, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. E', invece, configurabile l'assorbimento in senso improprio quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto erroneamente assorbita la domanda di garanzia proposta dall'appaltatore - convenuto dalla committente per il risarcimento del danno conseguente ai vizi dell'opera - nei confronti del produttore di materiali utilizzati per l'esecuzione della stessa, a seguito di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione in relazione alla domanda risarcitoria). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3150 del 08/02/2018
Regolamento di competenza - Ordinanza Istruttoria - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento. L’ordinanza istruttoria, con la quale il giudice detta i provvedimenti relativi alla istruzione della causa, non ha, neppure implicitamente, e, pur in presenza della relativa eccezione di parte, natura di decisione, affermativa o negativa, sulla competenza, pertanto avverso di esso non è proponibile il regolamento di competenza, mezzo non utilizzabile, in assenza di un provvedimento decisorio impugnabile, al fine di ottenere una pronuncia preventiva su di essa. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3150 del 08/02/2018   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del notaio - pronuncia - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13205 del 25/05/2017
Divisione giudiziale - Operazioni - Progetto di divisione del giudice istruttore - Mancanza di contestazioni - Pronuncia sulla divisione assunta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice con ordinanza – Nullità - Esclusione. In tema di giudizio divisorio, non sussiste alcuna nullità della divisione disposta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice istruttore con ordinanza, pur non essendo state sollevate contestazioni in ordine al diritto di divisione ed all'attribuzione delle quote secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13205 del 25/05/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilita' del ricorso ius superveniens - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3556 del 10/02/2017
Art. 360, comma 3, c.p.c. - Sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio - Significato del termine “giudizio” - Individuazione - Conseguenze. L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice di appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicchè, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio medesimo, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato, ex art. 340 c.p.c., avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice di appello rigetti, nel merito o in rito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3556 del 10/02/2017   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016
Decisione su validità o esistenza di clausola compromissoria giustificativa di competenza arbitrale - Natura - Pronuncia su questione pregiudiziale di rito. Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della "potestas iudicandi" degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento di un "error in procedendo" che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016
Art. 827, comma 3, c.p.c. - Lodo non definitivo - Impugnabilità immediata, o meno - Rispettiva individuazione. Alla stregua dell'art. 827, comma 3, c.p.c., è immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l'intero giudizio, ma non quello che decida questioni pregiudiziali (nella specie la validità della convenzione arbitrale) o preliminari. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016   …...
Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18693 del 23/09/2016
Azione ex art. 2041 c.c. avanzata dall'opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Decisione nel merito - Giudicato implicito sulla proponibilità della domanda - Configurabilità - Fondamento. In caso di rigetto della domanda di arricchimento senza causa, proposta per la prima volta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso con riguardo alla sua domanda di adempimento, senza che la relativa statuizione sia stata impugnata con ricorso incidentale da parte del preteso arricchito, unico soggetto interessato alla sua eventuale censurabilità, si forma il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale relativa alla proponibilità della domanda ex art. 2041 c.c., costituendo la mancata impugnazione sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di far valere in sede di impugnazione la questione pregiudiziale (che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall'art. 279, comma 2, n. 2 e 4, c.p.c.), verificandosi il fenomeno dell'acquiescenza per incompatibilità, con le conseguenti preclusioni sancite dagli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c., in coerenza con i principi dell'economia processuale e della durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111 Cost. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18693 del 23/09/2016   …...
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Cass. n. 18535/2016
Disciplina introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Invito a precisare le conclusioni su "thema decidendum" comprensivo di una questione di competenza - Rimessione della causa in istruttoria - Pronuncia implicita sulla competenza - Sussistenza - Conseguenze processuali - Onere di tempestiva impugnazione con regolamento necessario di competenza - Necessità. Nel regime della decisione sulla questione di competenza introdotto dalla l. n. 69 del 2009, l'ordinanza con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 187, commi 1, 2 o 3 c.p.c., ed aver trattenuto la causa in decisione, la rimetta sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ammettendo le prove richieste dalle parti sul merito, rimanendo silente sulle eccezioni di incompetenza ritualmente proposte, integra una decisione implicita affermativa della competenza, immediatamente impugnabile con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., sicché la mancata proposizione di quest'ultimo nei termini di legge determina il passaggio in giudicato di tale statuizione, con la conseguenza che, qualora il giudice ritorni successivamente ad esaminare la questione e declini la competenza, la relativa ordinanza è, per ciò solo, illegittima. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18535 del 21/09/2016 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18535 2016   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6283 del 31/03/2016
Sentenza non definitiva e prosecuzione del giudizio - Vincolo per lo stesso giudice di quest'ultimo - Esclusione - Condizioni. Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva da parte del giudice di merito, ai sensi dell'art. 279, commi 2 e 4, c.p.c., e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, lo stesso giudice non resta da questa vincolato se, in ordine alla prima pronuncia, l'altra parte eccepisca l'esistenza di un giudicato esterno, formatosi per un primo giudizio, ad esso sostanzialmente identico, la cui pronuncia sia passata in giudicato nelle more della seconda controversia. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6283 del 31/03/2016   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18498 del 21/09/2015
Proposizione di impugnazione immediata - Inammissibilità - Riproponibilità dell'impugnazione dopo la sentenza definitiva - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18498 del 21/09/2015 L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile, ma non preclude, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18498 del 21/09/2015     …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17213 del 27/08/2015
Cassazione della sentenza non definitiva - In pendenza del giudizio di legittimità avverso la sentenza definitiva - Effetti - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17213 del 27/08/2015 La cassazione della sentenza non definitiva, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza definitiva, comporta, ove la prima di tali pronunce risulti logicamente pregiudiziale rispetto alla seconda, l'automatica caducazione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la medesima, svuotatosi di contenuto e di interesse per il venire meno del provvedimento che ne era oggetto, deve essere dichiarato inammissibile. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17213 del 27/08/2015     …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - non definitive - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11456 del 03/06/2015
Decisione esclusiva su questione preliminare di merito - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11456 del 03/06/2015 Dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 360, terzo comma, n. 3), cod. proc. civ., come sostituito, a far data dal 2 marzo 2006, dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è inammissibile il ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza che abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di merito, senza definire, nemmeno parzialmente, il giudizio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11456 del 03/06/2015   …...
procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014
Interruzione del processo - Riassunzione valida e tempestiva nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Declaratoria di estinzione del processo nei confronti degli altri - Natura di sentenza definitiva - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014 In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6426 del 19/03/2014
Statuizione di ammissibilità della prova testimoniale contenuta in sentenza non definitiva - Natura ordinatoria - Impugnabilità per cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6426 del 19/03/2014 La statuizione di ammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere, impregiudicata la decisione finale, in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6426 del 19/03/2014   …...
Sospensione del processo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5894 del 24/03/2015
Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito dinanzi al giudice di detta sentenza - Condizioni ex art. 279, quarto comma, cod. proc. civ. - Sospensione ex art. 295 o art. 337 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5894 del 24/03/2015 Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza o al giudice dichiarato competente, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cod. proc. civ., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che, pertanto, la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5894 del 24/03/2015     …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 5817/2015
Pendenza di regolamento avverso ordinanza non decisoria affermativa della competenza - Accordo endoprocessuale sulla competenza - Ammissibilità - Fondamento.  L'accordo endoprocessuale di proroga della competenza può formarsi anche in pendenza di un giudizio per regolamento avverso un'ordinanza affermativa della competenza ma priva del carattere di decisorietà perché non preceduta dalla remissione della causa in decisione con invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni, atteso che, in tale evenienza, il regolamento è destinato ad una pronunzia di inammissibilità e non può, dunque, condurre ad una statuizione sulla competenza dotata di efficacia maggiore rispetto all'accordo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5817 del 23/03/2015   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 5817  2015 …...
Risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20127 del 24/09/2014
Accordo delle parti o mancata opposizione del convenuto - Necessità - Mancanza di una delle due condizioni - Conseguenze - Obbligo del giudice di decidere anche la domanda di quantificazione del danno - Sussistenza - Onere dell'istante di provare tutti gli elementi del danno - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20127 del 24/09/2014 Nel giudizio di risarcimento del danno, solo in presenza dell'accordo delle parti o, quanto meno, della mancata opposizione del convenuto, il giudice può scindere il giudizio medesimo, che è di norma unitario, e limitare la pronuncia all'"an debeatur"; in mancanza di una delle due condizioni, egli deve decidere anche la domanda di quantificazione del danno, per accoglierla (ricorrendo, se del caso alla forma di cui all'art. 279, n. 4, cod. proc. civ., e, per il merito, al disposto dell'art. 1226 cod. civ.), o per respingerla (quando non sia determinabile l'entità del danno), restando sempre esclusa la possibilità di pronunciare una condanna generica di risarcimento con rinvio della liquidazione ad altro giudizio. Ne consegue che, ove la limitazione dell'originaria domanda di pronuncia piena al semplice accertamento del diritto al risarcimento non possa operare a causa dell'opposizione di controparte, riprende vigore l'istanza di liquidazione del danno secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione dei citati artt. 279, n. 4, cod. proc. civ. e 1226 cod. civ..Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20127 del 24/09/2014Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_279 quaterMassime precedenti Conformi: N. 23707 del 2009 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.27229 del 22/12/2014
Per l'ulteriore istruzione della causa ex art. art. 279 n. 4 cod. proc. civ. - Impugnazione unitamente alla sentenza successiva alla prosecuzione istruttoria - Necessità - Attitudine al giudicato - Esclusione. I provvedimenti pronunciati dal collegio per l'ulteriore istruzione della causa a norma dell'art. 279 cod. proc. civ., sono revocabili, non hanno contenuto decisorio (ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva) e non sono sindacabili con ricorso per cassazione avverso la sentenza parziale coeva, ma solo con la sentenza definitiva, pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria, sicché essi non hanno alcuna attitudine al giudicato. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.27229 del 22/12/2014   …...
provvedimenti del giudice civile - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014
Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014 Per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione come ordinanza del provvedimento di rimessione in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio adottato in un giudizio di scioglimento della comunione, negando rilievo all'anticipazione di merito in esso contenuta circa l'infondatezza dell'eccezione di indivisibilità). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014   …...
Provvedimenti del giudice civile - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014
Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze - Fattispecie. Per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione come ordinanza del provvedimento di rimessione in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio adottato in un giudizio di scioglimento della comunione, negando rilievo all'anticipazione di merito in esso contenuta circa l'infondatezza dell'eccezione di indivisibilità). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014   …...
competenza civile - regolamento di competenza 2014 - Cass. n. 24755/2014
Sentenza, non definitiva, reiettiva dell'eccepita continenza - Impugnazione - Regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. - Necessità - Riserva d'impugnazione differita - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24755 del 20/11/2014 La sentenza, non definitiva, con la quale il giudice si sia limitato ad affermare la propria competenza escludendo la sussistenza dell'eccepita continenza, è impugnabile unicamente con il regolamento di competenza nei modi e nei termini di cui all'art. 47 cod. proc. civ., non essendo contro detta decisione ammessa riserva d'impugnazione differita.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24755 del 20/11/2014 Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 39Cod. Proc. Civ. art. 42Cod. Proc. Civ. art. 47Cod. Proc. Civ. art. 279Cod. Proc. Civ. art. 340Cod. Proc. Civ. art. 361   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 24755 2014 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21417 del 10/10/2014
Mancato esercizio - Effetti - Potere d'impugnazione immediata - Persistenza - Limiti. In tema di impugnazioni civili ed in ipotesi di sentenza non definitiva pronunciata ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'effetto riconducibile all'omessa riserva di impugnazione nel termine fissato dall'art. 361 cod. proc. civ. non è quello della decadenza del soccombente dal potere di impugnare la sentenza, ma quello più limitato della preclusione circa la facoltà di esercizio dell'impugnazione differita. Ne consegue che la sentenza non definitiva può essere correttamente impugnata entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21417 del 10/10/2014   …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 20449/2014
Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.  Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 20449  2014 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 20449/2014
Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni. Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 20449 2014   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19836 del 19/09/2014
Sentenza non definitoria dell'intero giudizio - Accertamento circa la natura definitiva o non definitiva della sentenza - Riserva di impugnazione - Rilevanza - Impugnazione immediata - Irrilevanza. In caso di sentenza non definitoria dell'intero giudizio, accertare se essa debba qualificarsi, o meno, come non definitiva rileva solo allo scopo di valutare la validità dell'eventuale riserva di impugnazione e non al fine dell'ammissibilità dell'impugnazione immediatamente proposta, che resta sempre consentita. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19836 del 19/09/2014   …...
Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014
Interruzione del processo - Riassunzione valida e tempestiva nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Declaratoria di estinzione del processo nei confronti degli altri - Natura di sentenza definitiva - Fondamento. In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13621 del 16/06/2014
Sentenza non definitiva - Modificabilità o revocabilità con la sentenza definitiva - Divieto. Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13621 del 16/06/2014 Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, e non anche la modificabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è già stato deciso. Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13621 del 16/06/2014     …...
Competenza civile - incompetenza - Cass. n. 12010/2014
Decisione del Giudice di pace su questioni di competenza - Forma - Ordinanza - Impugnazione - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento. L'art. 279, primo comma, cod. proc. civ. - che, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 9, lett. a), della legge 19 giugno 2009, n. 69, prescrive di decidere con ordinanza anche su questioni di competenza - trova applicazione, ai sensi dell'art. 281 bis e 311 cod. proc. civ., pure nel giudizio innanzi al giudice di pace, la cui decisione è assoggettata solo all'appello e non anche al regolamento di competenza, attesa la permanente vigenza dell'art. 46 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12010 del 28/05/2014  _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 12010 2014 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6426 del 19/03/2014
Statuizione di ammissibilità della prova testimoniale contenuta in sentenza non definitiva - Natura ordinatoria - Impugnabilità per cassazione - Esclusione. La statuizione di ammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere, impregiudicata la decisione finale, in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6426 del 19/03/2014   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - di condanna - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4587 del 26/02/2014
Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Conseguenza. Anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'"an", con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum". Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4587 del 26/02/2014   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28467 del 19/12/2013
Cumulo di domande a seguito di riunione di cause - Pronuncia limitata ad una (o più) di esse - Natura di sentenza non definitiva - Condizioni e limiti. Nel caso di cumulo di domande a seguito di riunione di cause, la sentenza che decida solo alcune di esse, disponendo l'ulteriore istruzione in ordine alle altre, ha natura di sentenza non definitiva ove manchi una pronuncia sulle spese o non sia stato adottato un formale provvedimento di separazione dei giudizi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28467 del 19/12/2013   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16310 del 28/06/2013
Sentenza d'appello affermativa della giurisdizione negata in primo grado - Ricorribilità immediata per cassazione - Esclusione - Fondamento. La statuizione non definitiva sulla giurisdizione, alla cui stregua la Corte di appello abbia rimesso le parti innanzi al tribunale per la prosecuzione del giudizio sulle domande non ancora vagliate, non è immediatamente ricorribile per cassazione, giusta l'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, potendo essa impugnarsi contestualmente alle decisioni di merito che deriveranno dall'esame di dette domande. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16310 del 28/06/2013   …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7625 del 26/03/2013
Sentenza che pronuncia l'estromissione di uno dei convenuti privo di legittimazione passiva - Valenza di pronuncia di rigetto della relativa domanda - Conseguenze - Obbligo di pronuncia sulle spese del rapporto processuale definito - Sussistenza. La sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7625 del 26/03/2013   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013
Rigetto del ricorso per cassazione avverso la riforma in appello della sentenza non definitiva sull' "an debetarur" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Inamissibilità del ricorso per cassazione avverso tale sentenza - Fondamento. Il rigetto del ricorso per cassazione avverso la riforma in appello della sentenza non definitiva di primo grado, che aveva pronunciato positivamente sull' "an debeatur", comporta la caducazione della sentenza definitiva sul "quantum" e, quindi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso quest'ultima. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013
Giudice di pace - Pronuncia di sentenza non definitiva secondo diritto - Conseguenze - Pronuncia della sentenza definitiva secondo equità - Legittimità - Esclusione - Impugnazione esperibile contro la sentenza definitiva - Appello - Necessità - Fondamento Nel procedimento davanti al giudice di pace, ove sia stata emessa una sentenza non definitiva secondo diritto, la sentenza definitiva non può essere emessa secondo equità, posto che la decisione parziale costituisce la base e il presupposto della decisione definitiva, sicché, in tal caso, quest'ultima è sempre impugnabile con l'appello. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013
Giudice di pace - Pronuncia di sentenza non definitiva secondo diritto - Conseguenze - Pronuncia della sentenza definitiva secondo equità - Legittimità - Esclusione - Impugnazione esperibile contro la sentenza definitiva - Appello - Necessità - Fondamento,. Nel procedimento davanti al giudice di pace, ove sia stata emessa una sentenza non definitiva secondo diritto, la sentenza definitiva non può essere emessa secondo equità, posto che la decisione parziale costituisce la base e il presupposto della decisione definitiva, sicché, in tal caso, quest'ultima è sempre impugnabile con l'appello. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013   …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - differenza tra sentenza e ordinanza – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10594 del 26/06/2012
Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Decisione sulla competenza senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.  Allorché il giudice di merito, nel regime della legge n. 69 del 2009, abbia deciso affermativamente sulla propria competenza, senza previo invito alla precisazione delle conclusioni, e lo abbia fatto enunciando "expressis verbis" l'erroneo convincimento che la decisione sulla sola competenza non debba essere preceduta, in quel regime, dall'invito a precisare le conclusioni, il regolamento di competenza è ammissibile, perché l'affermazione del giudice di volere decidere attribuisce alla pronuncia, pur assunta irritualmente, valore di decisione impugnabile, in ossequio al principio dell'apparenza, il quale comporta che essa non possa considerarsi meramente delibatoria e ridiscutibile in sede di decisione definitiva, ai sensi dell'art. 187, terzo comma, seconda parte, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10594 del 26/06/2012   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012
Sentenza non definitiva che dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - Conseguenze - Possibilità di risolvere in modo diverso le medesime questioni con la sentenza definitiva - Esclusione - Fondamento - Eventuale violazione del giudicato - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza. La sentenza non definitiva che dichiari la nullità della clausola del contratto di conto corrente prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, revochi il decreto ingiuntivo opposto e nomini, con separata ordinanza, un consulente tecnico per la nuova determinazione delle somme spettanti alla banca, preclude allo stesso giudice, in sede di sentenza definitiva, l'accertamento negativo del credito in capo a tale creditore, comportando implicitamente la prima pronuncia l'accertamento dell'esistenza di un capitale sul quale computare gli accessori; invero, il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012   …...
Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - non definitive - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012
Giudice d'appello - Cognizione - Limiti - Sentenza di riforma - Ambito di incidenza - Esame di questioni diverse da quelle decise nella sentenza riformata - Ammissibilità - Esclusione - Sentenza non definitiva sull'"an debeatur" - Riforma in appello per motivi di rito - Possibilità per il giudice d'appello di pronunciarsi anche sul "quantum" - Esclusione - Fattispecie. Il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione dalla stessa affrontata, con la conseguenza, da un lato, che l'appellante non è obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall'altro, che il giudice di secondo grado, investito dell'appello avverso detta sentenza, ha potere di cognizione limitatamente alla questione con essa decisa, né può, riformando tale pronuncia, procedere all'esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso od ancora davanti al giudice "a quo". (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio, in applicazione estensiva dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza della corte d'appello che, investita dell'impugnazione di una sentenza non definitiva, dopo aver accertato l' "error in procedendo" in punto di separazione della decisione sull' "an" da quella sul "quantum debetaur", aveva esteso la propria cognizione al merito della domanda risarcitoria, rigettandola per carenza di prova, ancorché la stessa fosse ancora oggetto della cognizione del giudice di primo grado). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012   …...
Civile - sospensione del processo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5186 del 30/03/2012Civile - sospensione del processo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5186 del 30/03/2012
Sospensione disposta nella fase di decisione della causa - Giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica - Ammissibilità - Fondamento. Il tribunale in composizione monocratica può emettere un provvedimento di sospensione del processo anche dopo avere trattenuto la causa in decisione, atteso che, per effetto del richiamo compiuto dall'art. 281 bis cod. proc. civ., anche nel procedimento davanti ad esso è applicabile l'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., ai sensi del quale, nel testo anteriore come in quello successivo alla modifica operata dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, deve ritenersi consentito al giudice di emettere in sede decisoria ordinanza di sospensione, costituendo questa un provvedimento non decisorio, e che attiene "lato sensu" all'istruzione della causa. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5186 del 30/03/2012   …...
Civile - interruzione del processo - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2895 del 24/02/2012
Rimessione della causa sul ruolo per il deposito dei fascicoli di parte - Riapertura dell'istruzione - Configurabilità - Conseguenze - Evento interruttivo verificatosi o notificato dopo il passaggio in decisione - Interruzione - Ammissibilità. In tema di interruzione del processo, l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver assunto la causa in decisione, rimette la causa sul ruolo per consentire alle parti il deposito in cancelleria dei rispettivi fascicoli, con successiva nuova precisazione delle conclusioni, costituisce riapertura dell'istruzione, agli effetti dell'art. 300, quinto comma, cod. proc. civ., e perciò consente al procuratore della parte di rendere la dichiarazione di alcuno degli eventi interruttivi, previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., avveratosi dopo il passaggio in decisione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2895 del 24/02/2012   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2575 del 22/02/2012
Sentenza emessa in grado d'appello dal giudice speciale - Ricorribilità per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Condizioni - Definizione almeno parziale del giudizio "a quo" - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In applicazione del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza emessa in grado d'appello da un giudice speciale può essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso, solo nell'ipotesi in cui il detto giudice speciale abbia affermato la propria giurisdizione ed abbia definito, sia pure parzialmente, il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei Conti che, in un giudizio di responsabilità per danno erariale, aveva rigettato i motivi di appello relativi a questioni pregiudiziali e preliminari di merito attinenti alla giurisdizione, alla carenza di legittimazione passiva ed alla prescrizione dell'azione, disponendo il prosieguo della causa ex art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2575 del 22/02/2012   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011
Ordinanza che provvede sulle istanze istruttorie, pur a fronte di eccezione d'incompetenza - Valore di pronuncia implicita sulla competenza - Insussistenza - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità. La decisione del giudice di merito sulla competenza non può mai ritenersi implicita, ma affinché possa acquistare efficacia di giudicato è necessario che sia adottata con le forme di rito e, dunque, nel rito ordinario, previo invito delle parti alla precisazione delle conclusioni. È, di conseguenza, inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice di merito, nonostante l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, abbia adottato provvedimenti istruttori (nella specie disponendo un accertamento tecnico preventivo in corso di causa). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011
Ordinanza che provvede sulle istanze istruttorie, pur a fronte di eccezione d'incompetenza - Valore di pronuncia implicita sulla competenza - Insussistenza - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità. La decisione del giudice di merito sulla competenza non può mai ritenersi implicita, ma affinché possa acquistare efficacia di giudicato è necessario che sia adottata con le forme di rito e, dunque, nel rito ordinario, previo invito delle parti alla precisazione delle conclusioni. È, di conseguenza, inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice di merito, nonostante l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, abbia adottato provvedimenti istruttori (nella specie disponendo un accertamento tecnico preventivo in corso di causa). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011   …...
Divisione - divisione giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29829 del 29/12/2011
Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi di giudizio - Sentenza conclusiva delle singole fasi - Natura di sentenza non definitiva - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Nel giudizio di divisione ereditaria, costituisce sentenza definitiva soltanto quella che scioglie la comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte, mentre le eventuali sentenze che concludono le singole fasi del procedimento hanno carattere strumentale e natura di sentenza non definitiva e sono, come tali, suscettibili di riserva di gravame, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva, erroneamente, escluso di poter attribuire natura non definitiva alla sentenza con cui il giudice di primo grado, dichiarata la riferibilità di una scheda testamentaria al "de cuius", senza nulla disporre circa lo scioglimento della comunione relativa ai beni ereditari, aveva ordinato la rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione delle operazioni divisionali, e scelto consapevolmente altresì di qualificare la sentenza stessa come non definitiva, in tal modo ingenerando nelle parti il ragionevole convincimento in ordine all'effettiva sussistenza di detta natura ed all'ammissibilità della riserva di impugnazione). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29829 del 29/12/2011   …...
Divisione - divisione giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29829 del 29/12/2011
Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi di giudizio - Sentenza conclusiva delle singole fasi - Natura di sentenza non definitiva - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Nel giudizio di divisione ereditaria, costituisce sentenza definitiva soltanto quella che scioglie la comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte, mentre le eventuali sentenze che concludono le singole fasi del procedimento hanno carattere strumentale e natura di sentenza non definitiva e sono, come tali, suscettibili di riserva di gravame, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva, erroneamente, escluso di poter attribuire natura non definitiva alla sentenza con cui il giudice di primo grado, dichiarata la riferibilità di una scheda testamentaria al "de cuius", senza nulla disporre circa lo scioglimento della comunione relativa ai beni ereditari, aveva ordinato la rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione delle operazioni divisionali, e scelto consapevolmente altresì di qualificare la sentenza stessa come non definitiva, in tal modo ingenerando nelle parti il ragionevole convincimento in ordine all'effettiva sussistenza di detta natura ed all'ammissibilità della riserva di impugnazione). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29829 del 29/12/2011   …...
Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9441 del 28/04/2011
Cumulo di domande fra gli stessi soggetti - Pronuncia su una (o più) di esse - Natura di sentenza non definitiva - Condizioni e limiti - Criterio formale di distinzione - Pronuncia declinatoria della giurisdizione - Estensione dei medesimi principi - Fondamento. In tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 5), cod. proc. civ., e senza provvedere sulle spese in ordine alla domande (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio. Tale criterio formale di identificazione è applicabile anche per le pronunce declinatorie della giurisdizione, poiché vale a fondare l'affidamento della parte nella possibilità che, ricorrendo tali condizioni, la sentenza sia suscettibile di riserva di impugnazione differita. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9441 del 28/04/2011   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011
Cumulo di domande - Pronuncia su una o talune di esse - Modalità e criteri. In tema d'impugnazioni, nell'ipotesi di cumulo oggettivo di cause per connessione propria (art. 34, 36 cod. proc. civ.) o per effetto di riunione dei processi ai sensi dell'artt. 40 e 274 cod. proc. civ., il giudice può scegliere tra una pronuncia non definitiva su una singola domanda e una sentenza definitiva parziale. Quest'ultima opzione deve essere resa manifesta da un esplicito provvedimento di separazione o dalla statuizione sulle spese in ordine alla controversia decisa. Invece, nell'ipotesi di cumulo litisconsortile (artt. 103, 105, 106 e 107 cod. proc. civ.), la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti od intervenienti o chiamati in causa deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese e un provvedimento di separazione dei restanti giudizi. Nell'ipotesi, infine, di cumulo solo oggettivo di cause tra le stesse parti, che non presentino alcun nesso di dipendenza, subordinazione o pregiudizialità e, conseguentemente, possano dar luogo ad una pronuncia parziale definitiva, è operante la disciplina della scelta tra l'impugnazione immediata e la riserva d'impugnazione differita. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.34 del 03/01/2011
Cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro la sentenza definitiva - Inammissibilità - Fondamento. La cassazione della sentenza non definitiva, con la quale la corte d'appello aveva, erroneamente, ritenuto l'inammissibilità del gravame avverso la sentenza non definitiva di primo grado sull'assunto dell'irrevocabilità della riserva d'appello, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la successiva sentenza d'appello di definizione dell'intero giudizio, che resta caducata in quanto in situazione di dipendenza ex art. 336, comma secondo, cod. proc. civ., rispetto alla precedente decisione non definitiva annullata. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.34 del 03/01/2011   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.23891 del 25/11/2010
Sentenza emessa in grado d'appello o in un unico grado da un giudice speciale - Affermazione della giurisdizione - Ricorribilità per cassazione - Condizioni - Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso sentenza non definitiva d'appello della Corte dei Conti in sede giurisdizionale. In applicazione del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, le sentenze emesse in grado di appello o in unico grado da un giudice speciale, possono essere impugnate con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso solo nell'ipotesi in cui il detto giudice speciale abbia affermato la propria giurisdizione ed abbia definito, sia pure parzialmente, il giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei Conti in sede giurisdizionale che, in un giudizio di responsabilità contabile, aveva rigettato, con sentenza non definitiva, i motivi di appello relativi al difetto di giurisdizione, disponendo il prosieguo del giudizio nel merito) Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.23891 del 25/11/2010   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18104 del 04/08/2010
Eccezione di prescrizione - Sentenza d'appello non definitiva di rigetto - Ricorribilità per cassazione ai sensi del novellato art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Non è ricorribile per cassazione, la sentenza d'appello non definitiva la quale, respingendo l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, non definisca, neppure parzialmente, il giudizio e ne disponga ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. la prosecuzione nel merito, in virtù di quanto stabilito nell'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. norma che, nel testo sostituito dall'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 40 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), distingue tra le "sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", assoggettandole all'impugnazione per cassazione necessariamente differita, e le sentenze non definitive su domanda o parziali, assoggettandole invece all'impugnazione per cassazione immediata ovvero, in alternativa, all'impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di ricorso. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18104 del 04/08/2010   …...
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17233 del 22/07/2010
Sentenza non definitiva - Riserva di gravame - Rito del lavoro - Art. 340 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Impugnazione immediata in presenza di riserva - Inammissibilità - Nuova impugnazione successiva unitamente alla sentenza definitiva - Preclusione - Esclusione. In tema d'impugnazione delle sentenze emesse nelle controversie di lavoro il principio secondo il quale, in caso di riserva di gravame della pronuncia non definitiva, la parte ha l'onere di proporne l'impugnazione unitamente a quella definitiva ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ. trova applicazione anche nel rito del lavoro, con la conseguenza che l'impugnazione immediata della sentenza non definitiva in tale ipotesi è inammissibile, pur non essendo precluso alla parte dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17233 del 22/07/2010   …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 4016/2008
Procedimento per convalida di sfratto - Questione di competenza sollevata all'udienza di comparizione per contrastare l'istanza di rilascio - Decisione sulla competenza - Natura - Sentenza - Esclusione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4016 del 18/02/2008 Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza intesa ad ottenere l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto nella stessa sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale, sicché un'espressa decisione sulla questione di competenza non la si può qualificare come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento unitamente al provvedimento di rilascio con riserva delle ulteriori eccezioni dell'intimato (come verificatosi nella specie). Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4016 del 18/02/2008   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 4016  2008 …...

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