Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22025 del 31/07/2025 (Rv. 675453 - 01)Comunione “pro indiviso” di beni immobili - Deliberazioni - Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza su deliberazioni condominiali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnabilità per vizio di eccesso di potere o per conflitto di interesse - Esclusione - Motivi ex art. 1109 c.c. - Sussistenza.
In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22025 del 31/07/2025 (Rv. 675453 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1139 …...
Regolamento di condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20544 del 21/07/2025 (Rv. 675755 - 01)Poteri dell'assemblea condominiale d'invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di condominio, i poteri dell'assemblea possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, solo quando tale invasione sia stata da essi specificamente accettata, o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l'autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell'interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condomini.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva qualificato come atto di straordinaria amministrazione, adottato a maggioranza anziché all'unanimità, la sostituzione dell'originario impianto idrico di un edificio condominiale con uno a servizio dei soli appartamenti e non anche dei locali commerciali, senza considerare che il ricorrente, proprietario di un terraneo commerciale, non aveva accettato tale modificazione, che lo aveva privato del godimento di una cosa comune).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20544 del 21/07/2025 (Rv. 675755 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1322 …...
Condominio negli edifici - regolamento di condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16894 del 24/06/2025 (Rv. 675276 - 01)Limiti (rispetto delle proprieta' esclusive) - Divieti e limiti alle proprietà esclusive costituenti servitù reciproche - Regolamento di condominio - Previsione chiara ed esplicita - Necessità - Ragioni.
Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusive contenute nel regolamento di condominio, costituenti servitù reciproche, devono essere enunciate in modo chiaro ed esplicito e ciò in quanto deve desumersi da detto regolamento in modo inequivoco la volontà delle parti (requisito indispensabile ai fini della costituzione convenzionale delle reciproche servitù) di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro appartenente a diverso proprietario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16894 del 24/06/2025 (Rv. 675276 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1122, Cod_Civ_art_1138 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1050 del 16/01/2025 (Rv. 673656-01)Rappresentanza giudiziale del condominio - esecuzione forzata - precetto - sottoscrizione - legittimazione dell'amministratore - Amministratore cessato dalla carica - Potere di sottoscrivere la procura al difensore per il precetto - Sussistenza - Fondamento.
Salva una diversa volontà dell'assemblea condominiale, l'amministratore, dopo la cessazione dalla carica e fino a quando non viene ritualmente sostituito, non perde i poteri attribuitigli dalla legge, tra i quali quello di sottoscrivere la procura al difensore per la redazione di un precetto, trattandosi di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ma meramente conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1050 del 16/01/2025 (Rv. 673656-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1138 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - limiti (rispetto delle proprieta' esclusive) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14377 del 23/05/2024 (Rv. 671400-01)Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti.(Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla previsione nel regolamento condominiale del generale divieto di eseguire lavori rumorosi e arrecare molestia alle parti comuni del condominio potesse trarsi l'esistenza di una limitazione temporale allo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle singole porzioni di proprietà esclusiva).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14377 del 23/05/2024 (Rv. 671400-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_1138 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27996 del 04/10/2023 (Rv. 669168 - 01)Parti comuni dell'edificio - Condomino negli edifici - Individuazione dei beni comuni - Bene separato ed autonomo - Natura condominiale - Condizioni.
In tema di condominio negli edifici, in base all'art. 1117 c.c., l'estensione della proprietà condominiale ad un bene separato e autonomo rispetto alle restanti unità facenti parte dello stesso edificio o comprensorio, può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a farlo ricomprendere nella proprietà del condominio medesimo, qualificando espressamente tale bene come ad esso appartenente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27996 del 04/10/2023 (Rv. 669168 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1117_2, Cod_Civ_art_1138 …...
Comunione dei diritti reali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16557 del 12/06/2023 (Rv. 668315 - 01)Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – retribuzione - Spazio condominiale insufficiente per un uso diretto - Concessione in locazione a determinati condòmini o a terzi con delibera a maggioranza - Legittimità.
In caso di spazio condominiale insufficiente per un uso diretto, è legittima la concessione in locazione dello stesso a determinati condòmini o a terzi con delibera condominiale presa a maggioranza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16557 del 12/06/2023 (Rv. 668315 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1136 …...
Fondo autonomo rispetto al complesso condominiale – Cass. n. 7917/2023Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - in genere - Fondo autonomo rispetto al complesso condominiale - Prova della proprietà di esso rispetto a terzi non appartenenti alla collettività condominiale - Risultanze di un regolamento di condominio trascritto - Esclusione - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, in base all'art. 1117 c.c., la proprietà condominiale di un fondo separato e autonomo rispetto all'edifìcio in cui ha sede il condominio può essere da quest'ultimo rivendicata soltanto sulla base di un titolo petitorio formatosi precedentemente in suo favore, tra i quali non rientra il regolamento di condominio che, quand'anche trascritto, non è opponibile al terzo estraneo alla comunione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7917 del 20/03/2023 (Rv. 667304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1138
Corte
Cassazione
7917
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Clausole limitative delle facoltà di uso delle singole proprietà esclusive – Cass. n. 24526/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio – contrattuale - Regolamento contrattuale - Clausole limitative delle facoltà di uso delle singole proprietà esclusive - Riproduzione all’interno dell'atto di acquisto della proprietà individuale - Necessità - Fondamento.
Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle unità singole di adibire il proprio immobile a determinate destinazioni, hanno natura contrattuale e, pertanto, ad esse, deve corrispondere una tecnica formativa di pari livello formale e sostanziale, che consiste in una "relatio perfecta" attuata mediante la riproduzione delle suddette clausole all'interno dell'atto di acquisto della proprietà individuale, non essendo sufficiente, per contro, il mero rinvio al regolamento stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24526 del 09/08/2022 (Rv. 665393 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1123
Corte
Cassazione
24526
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Clausola compromissoria per arbitrato irrituale – Cass. n. 8698/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Condominio - Clausola arbitrale avente ad oggetto le controversie tra condominio e condòmini relative all'interpretazione e alla qualificazione del regolamento condominiale - Ammissibilità - Interpretazione.
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento di condominio, la quale stabilisca che siano definite dagli arbitri le controversie riguardanti l'interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere tra l'amministratore ed i singoli condomini, deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi "causae petendi" connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l’atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136 c.c., comma 2, e contenente le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8698 del 17/03/2022 (Rv. 664243 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1138
Corte
Cassazione
8698
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Regolamento di condominio – Cass. n. 4711/2022Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - attribuzioni - azioni giudiziarie - Lite tra condomini - Regolamento di condominio - Inclusione di una clausola prevedente il tentativo obbligatorio di amichevole composizione - Clausola compromissoria - Esclusione.
La clausola del regolamento di condominio che, per i casi di contrasto tra condomini, preveda l'obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione della lite, non integra una clausola compromissoria, sicché da essa non può derivare alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, giacché i presupposti processuali per la validità del procedimento sono stabiliti nel pubblico interesse e possono trovare il loro fondamento soltanto nella legge e non nell'autonomia privata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4711 del 14/02/2022 (Rv. 663886 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_2907, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808
Corte
Cassazione
4711
2022 …...
Limitazioni imposte alle proprietà esclusive in condominio da regolamento cd. contrattuale – Cass. n. 4529/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - contrattuale - Limitazioni imposte alle proprietà esclusive in condominio da regolamento cd. contrattuale - Opponibilità ai successivi aventi causa - Trascrizione - Irrilevanza - Fondamento.
Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale possono imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà, e, purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accetto in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4529 del 11/02/2022 (Rv. 664173 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_2643
Corte
Cassazione
4529
2022 …...
Comunione "pro indiviso" di beni immobili – Cass. n. 2299/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - Comunione "pro indiviso" di beni immobili - Deliberazioni - Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza su deliberazioni condominiali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnabilità per vizio di eccesso di potere o per conflitto di interesse - Esclusione - Motivi ex art. 1109 c.c. - Sussistenza.
In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2299 del 26/01/2022 (Rv. 663642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1139
Corte
Cassazione
2299
2022 …...
Foro convenzionale stabilito dal regolamento di condominio – Cass. n. 1068/2022Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - soci e condomini - Foro convenzionale stabilito dal regolamento di condominio - Ammissibilità - Ragioni - Regolamento condominiale - Natura e contenuto.
L'accordo con il quale i condòmini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l’atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo, approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136, comma 2 c.c., che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all'amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1068 del 14/01/2022 (Rv. 663571 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1136, Cod_Proc_Civ_art_023, Cod_Proc_Civ_art_028
Corte
Cassazione
1068
2022 …...
Modifiche apportate alle tabelle millesimali dal costruttore venditore – Cass. n. 791/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) -Tabelle millesimali - Mandato dei condomini al costruttore venditore di predisporre modifiche "per eventuali errori o per il miglior uso delle cose comuni" - Opponibilità ai condòmini - Condizione.
Le modifiche apportate alle tabelle millesimali dal costruttore venditore in forza di un mandato irrevocabile conferito dai condòmini allo scopo, genericamente enunciato, di correggere "eventuali errori” o di soddisfare l'esigenza di un "miglior uso delle cose comuni”, sono inefficaci se non approvate dall'assemblea del condominio secondo le prescrizioni dell'art. 69 disp. att. c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 791 del 12/01/2022 (Rv. 663564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1138, Cod. Civ_art._068, Cod_Civ_art_069
Corte
Cassazione
791
2022 …...
Criteri di ripartizione delle spese per le cose comuni – Cass. n. 23128Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Regolamento di condominio - Criteri di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni - Interpretazione - Sindacato di legittimità - Limiti.
L'interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale contenenti criteri convenzionali di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero per l'omesso esame di un fatto storico, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23128 del 19/08/2021 (Rv. 662142 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
23128
2021 …...
Regolamento contrattuale di condominio – Cass. n. 6656/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Regolamento contrattuale di condominio - Azione di nullità - Litisconsorzio necessario passivo tra tutti i condomini - Fondamento - Conseguenze - Sentenza di nullità pronunziata nei confronti del solo amministratore - Inopponibilità ai condomini - Appello proposto da uno o alcuni condomini - Inammissibilità - Fondamento.
L'azione di nullità del regolamento "contrattuale" di condominio è esperibile non già nei confronti dell'amministratore, carente di legittimazione passiva, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti altri, in situazione di litisconsorzio necessario, trattandosi, da un punto di vista strutturale, di un contratto plurilaterale avente scopo comune. Ne consegue che la sentenza che dichiari la nullità di clausole dello stesso, accogliendo la domanda proposta nei confronti del solo amministratore, non solo è inidonea a fare stato nei confronti degli altri condomini, ma neppure può essere appellata da uno ovvero alcuni di essi, benché si tratti degli effettivi titolari (dal lato attivo e passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, potendo detto potere processuale essere riconosciuto soltanto a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6656 del 10/03/2021 (Rv. 660940 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1420 …...
Rappresentanza giudiziale del condominio – Cass. n. 2127/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Fonte - Clausola del regolamento prescrivente la deliberazione dell'assemblea a maggioranza qualificata - Inefficacia.
Il potere dell'amministratore di rappresentare il condominio nelle liti proposte contro il medesimo di cui all'art. 1131 c.c. deriva direttamente dalla legge e non può soffrire limitazione né per volontà dell'amministratore né per deliberazione dell'assemblea. Ne deriva che la clausola contenuta in un regolamento condominiale (ancorchè deliberato per mutuo accordo tra tutti gli originari condomini), secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio debba essere deliberata dall'assemblea, semmai a maggioranza qualificata, non ha efficacia giuridica, poichè il quarto comma dell'art. 1138 c.c. prevede che le norme regolamentari non possono derogare alle disposizioni ivi menzionate, fra le quali appunto è appunto compresa quella di cui all'art 1131 citato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2127 del 29/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1138 …...
Regolamento contrattuale - Azione di nullità - Cass. n. 24957/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Regolamento contrattuale - Azione di nullità - Legittimazione a contraddire del condominio in persona dell'amministratore - Esclusione - Litisconsorzio necessario di tutti i condomini - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Il regolamento di condominio cosiddetto contrattuale, quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune; ne consegue che l'azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del condominio (e, quindi, dell'amministratore), carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, versandosi in una situazione di litisconsorzio necessario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha condiviso la decisione della Corte di merito che, una volta escluso che il riscontro della eventuale nullità del regolamento costituisse l'oggetto di un accertamento incidentale - nel qual caso non sarebbe stata imposta la necessaria partecipazione di tutti i condomini - aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione al giudizio di tutti i condomini).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24957 del 09/11/2020 (Rv. 659703 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131
regolamento di condominio
Azione di nullità
corte
cassazione
24957
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprieta' (millesimazione) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6735 del 10/03/2020Tabelle millesimali condominiali - Approvazione o revisione
Per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e per quello di revisione delle stesse, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6735 del 10/03/2020 (Rv. 657132 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1138 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3058 del 10/02/2020 (Rv. 657097 - 02)Acquirente di unità immobiliare di un fabbricato - Obbligo, assunto con il contratto di compravendita, di rispettare il regolamento di condominio da predisporsi dal costruttore - Portata - Fondamento.
La clausola con la quale gli acquirenti di un'unità immobiliare di un fabbricato assumono l'obbligo di rispettare il regolamento di condominio che contestualmente incaricano il costruttore di predisporre non può valere quale approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di ritenere quest'ultimo come facente parte "per relationem" di ogni singolo atto, sicché quello predisposto dalla società costruttrice in forza del mandato ad essa conferita non è opponibile agli acquirenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3058 del 10/02/2020 (Rv. 657097 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - contrattuale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30246 del 20/11/2019 (Rv. 656297 - 01)Supercondominio - Clausole delimitanti i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive - Opponibilità ai successivi acquirenti - Condizioni - Fondamento - Configurabilità come atto di liberalità - Esclusione - Ragioni.
Il regolamento di un supercondominio, predisposto dall'originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virtù del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l'uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. L'attribuzione in comproprietà di cose non ricomprese nell'art. 1117 c.c. avvenuta attraverso il predetto regolamento non costituisce un atto di liberalità, essendo tale regolamento idoneo a modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto di acquisto delle unità immobiliari comprese nel supercondominio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30246 del 20/11/2019 (Rv. 656297 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1058, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_2643
CONDOMINIO
SUPERCONDOMINIO …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprieta' (millesimazione) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26042 del 15/10/201Tabelle millesimali - Esistenza indipendentemente da un regolamento di condominio - Configurabilità - Atto di approvazione o revisione delle tabelle - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Per "facta concludenza" - Esclusione.
In tema di condominio, le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti. Nondimeno, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l’atto di approvazione (o di revisione) delle tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per "facta concludentia".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26042 del 15/10/2019 (Rv. 655469 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10845 del 18/04/2019 (Rv. 653409 - 01) Forme convenzionali di comunicazione della avvenuta cessione della proprietà prescritte dal regolamento condominiale Ricorso a forme equivalenti - Esclusione – Fattispecie
Qualora il regolamento di condominio contempli, in caso di trasferimento della proprietà da parte dei condòmini, il ricorso a forme convenzionali ex art. 1352 c.c., anche di particolare rigore, finalizzate a rendere note ed accettate determinate condizioni (quali la cessione di quote, il subentro di altro proprietario e la conoscenza ed accettazione del regolamento medesimo), non è possibile il ricorso a forme equivalenti di comunicazione. (Nella specie, veniva in rilievo il trasferimento della titolarità di quote di godimento di una multiproprietà).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10845 del 18/04/2019 (Rv. 653409 - 01)
Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1138
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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Previsioni del regolamento di condominio concernenti l'organizzazione della gestione dei beni comuni e la redazione del bilancio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Previsioni del regolamento di condominio concernenti l'organizzazione della gestione dei beni comuni e la redazione del bilancio - Natura non negoziale - Conseguenze - Modifica - Maggioranza assembleare - Sufficienza - Fondamento.
Le clausole del regolamento di condominio che disciplinano l'organizzazione della gestione dei beni comuni, incluse quelle relative alla redazione del bilancio, avendo esso ad oggetto le spese relative ai beni medesimi ed ai servizi condominiali, sebbene inserite in un regolamento contrattuale, non hanno natura negoziale e possono, perciò, essere modificate a maggioranza dall'assemblea condominiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8940 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1139
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Tabelle millesimali condominialiComunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) - tabelle millesimali condominiali - approvazione o revisione - atto di natura negoziale - esclusione - consenso unanime dei condomini - necessità - esclusione - maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. - sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27159 del 25/10/2018
>>> In tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27159 del 25/10/2018 …...
Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - intervento degli aventi causa e creditori - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20071 del 11/08/2017Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di nomina dell'amministratore e di approvazione di regolamento di condominio.
Instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali e riscontrandosi la medesima situazione nel condominio cd. "minimo", ne discende che anche rispetto a quest'ultimo trova applicazione, sia per l'organizzazione interna dell'assemblea che per le situazioni soggettive dei partecipanti, la disciplina di cui agli artt. 1117 e ss. c.c., potendo pertanto in tal caso i condomini, in applicazione del principio maggioritario ed anche se in numero inferiore, rispettivamente, a quattro e dieci, nominare un amministratore ed approvare un regolamento. (Principio reso in fattispecie regolata, "ratione temporis", dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla l. n. 220 del 2012).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20071 del 11/08/2017
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COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017Condominio - Distacco legittimo dall'impianto centralizzato di riscaldamento - Conseguenze - Esonero dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso - Obbligo di sostenere le spese di conservazione dell'impianto - Eventuale disposizione contraria del regolamento di condominio - Validità - Fondamento.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio – contrattuale - In genere.
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - In genere.
In tema di condominio negli edifici, è valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva affermato la legittimità di una deliberazione assembleare recettiva di una specifica clausola del regolamento contrattuale ed impositiva, a carico dei condomini distaccatisi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, dell'"obbligo di pagare la metà del contributo" per l'uso dell'impianto medesimo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017
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PARTI COMUNI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017Condominio - Distacco legittimo dall'impianto centralizzato di riscaldamento - Conseguenze - Esonero dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso - Obbligo di sostenere le spese di conservazione dell'impianto - Eventuale disposizione contraria del regolamento di condominio - Validità - Fondamento.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - contrattuale In genere.
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - in genere.
In tema di condominio negli edifici, è valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva affermato la legittimità di una deliberazione assembleare recettiva di una specifica clausola del regolamento contrattuale ed impositiva, a carico dei condomini distaccatisi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, dell'"obbligo di pagare la metà del contributo" per l'uso dell'impianto medesimo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - in genere - Cass. n. 4844/2017Spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni - Criteri legali di ripartizione - Derogabilità con il regolamento condominiale contrattuale o con delibera unanime dell'assemblea - Sussistenza.
Alla stregua della stessa lettera dell'art. 1123 c.c., la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio è, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell'assemblea, quando approvata da tutti i condomini.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4844 del 24/02/2017
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
4844
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) – Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22285 del 03/11/2016Distacco dall'impianto centralizzato nella vigenza della l. n. 220 del 2012 - Condizioni - Onere della prova - Modalità di assolvimento.
L'art. 1118 c.c., come modificato dalla l. n. 220 del 2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale ove una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22285 del 03/11/2016
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprietà esclusive) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21307 del 20/10/2016Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata che, dalla presenza di una clausola del regolamento di condominio espressamente limitativa della destinazione d'uso dei soli locali cantinati e terranei a specifiche attività non abitative, aveva tratto l'esistenza di un vincolo implicito di destinazione, a carattere esclusivamente abitativo, per gli appartamenti sovrastanti, uno dei quali era stato invece adibito a ristorante-pizzeria, mediante scala di collegamento interna ad un vano ubicato al piano terra).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21307 del 20/10/2016
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprietà esclusive) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21307 del 20/10/2016Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata che, dalla presenza di una clausola del regolamento di condominio espressamente limitativa della destinazione d'uso dei soli locali cantinati e terranei a specifiche attività non abitative, aveva tratto l'esistenza di un vincolo implicito di destinazione, a carattere esclusivamente abitativo, per gli appartamenti sovrastanti, uno dei quali era stato invece adibito a ristorante-pizzeria, mediante scala di collegamento interna ad un vano ubicato al piano terra).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21307 del 20/10/2016
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprietà esclusive) –Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21307 del 20/10/2016Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata che, dalla presenza di una clausola del regolamento di condominio espressamente limitativa della destinazione d'uso dei soli locali cantinati e terranei a specifiche attività non abitative, aveva tratto l'esistenza di un vincolo implicito di destinazione, a carattere esclusivamente abitativo, per gli appartamenti sovrastanti, uno dei quali era stato invece adibito a ristorante-pizzeria, mediante scala di collegamento interna ad un vano ubicato al piano terra).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21307 del 20/10/2016
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - contrattuale – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21024 del 18/10/2016Clausole delimitative di poteri e facoltà dei singoli condomini sulle proprietà esclusive - Natura - Servitù reciproche - Conseguenze - Opponibilità ai successivi acquirenti - Onere di specificità della trascrizione - Sussistenza.
La previsione, contenuta in un regolamento condominiale convenzionale, di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull'estensione ma sull'esercizio del diritto di ciascun condomino, va ricondotta alla categoria delle servitù atipiche e non delle obbligazioni "propter rem", difettando il presupposto dell'"agere necesse" nel soddisfacimento d'un corrispondente interesse creditorio; ne consegue che l'opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti va regolata secondo le norme proprie delle servitù e, dunque, avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, mediante l'indicazione, nella nota di trascrizione, delle specifiche clausole limitative, ex artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c., non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21024 del 18/10/2016
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regolamento di condominio - contrattuale Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17493 del 31/07/2014Clausole di servitù reciproca - Onere di specificità della trascrizione - Sussistenza - Fondamento. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17493 del 31/07/2014
In tema di condominio negli edifici, per l'opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non è sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative.
Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17493 del 31/07/2014
Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1138Cod. Civ. art. 2659Cod. Civ. art. 2665
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condominio negli edifici - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprietà esclusive) Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Legittimità - Condizioni - Elencazione delle attività vietate - Modalità necessarie - Requisiti di chiarezza del divieto - Portata. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014
Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. In quest'ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela.
corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014
Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 832,Cod. Civ. art. 1122,Cod. Civ. art. 1138
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprietà esclusive) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Legittimità - Condizioni - Elencazione delle attività vietate - Modalità necessarie - Requisiti di chiarezza del divieto - Portata.
Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. In quest'ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprietà esclusive) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Legittimità - Condizioni - Elencazione delle attività vietate - Modalità necessarie - Requisiti di chiarezza del divieto - Portata.
Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. In quest'ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014
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regolamento di condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1748 del 24/01/2013condominio negli edifici - Regolamento di condominio di natura contrattuale - Limite del decoro architettonico ex art. 1120 cod. civ. - Previsione regolamentare di una definizione più rigorosa rispetto alla relativa nozione normativa - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1748 del 24/01/2013
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Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1748 del 24/01/2013 Le norme di un regolamento di condominio - aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini - possono derogare od integrare la disciplina legale, consentendo l'autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano nell'interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti condominiali, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle porzioni di loro esclusiva proprietà. Ne consegue che il regolamento di condominio può legittimamente dare del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 cod. civ., estendendo il divieto di innovazioni sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva delibato la legittimità dell'immutazione del fabbricato oggetto di causa sulla base del solo art. 1120 cod. civ., senza soffermarsi sulla portata dei dedotti divieti regolamentari di alterazione del decoro dell'intero complesso).
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RITENUTO IN FATTO
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1748 del 24/01/20131. - Angela Ma..., Pasquale Me..., Me... Grazia Antonia e Giuditta Me..., proprietari pro Indiviso di dell'unità immobiliare ubicata nell'edificio sito in Casamassima alla via Mazzini n. 6, facente parte del più ampio complesso edilizio realizzato dalla Cooperativa "Astrale" - assumendo che Francesco Ve..., proprietario di limitrofa costruzione con annesso giardino al …...
ausiliari del giudice - liquidazione del compenso – corte di cassazione sez. 6 - 2, ordinanza n. 23224 del 14/10/2013Azione di accertamento dell'inopponibilità di regolamento condominiale con riguardo ad alcuni condomini - Litisconsorzio necessario dei restanti condomini - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23224 del 14/10/2013
condominionegli edifici - regolamento di condominio - in genere - corte di cassazione sez. 6 - 2, ordinanza n. 23224 del 14/10/2013
Nella controversia promossa da alcuni condomini per l'accertamento dell'inopponibilità nei loro confronti del regolamento condominiale, redatto dal costruttore in epoca successiva all'acquisto delle rispettive unità immobiliari, deve escludersi l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini, poiché la domanda è riconducibile alle azioni meramente accertative, che non comportano modifiche della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23224 del 14/10/2013
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23224 del 14/10/2013Nella controversia promossa da alcuni condomini per l'accertamento dell'inopponibilità nei loro confronti del regolamento condominiale, redatto dal costruttore in epoca successiva all'acquisto delle rispettive unità immobiliari, deve escludersi l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini, poiché la domanda è riconducibile alle azioni meramente accertative, che non comportano modifiche della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23224 del 14/10/2013
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REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - contrattuale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14898 del 13/06/2013Supercondominio - Clausole che sanciscono l'immodificabilità di ogni unità immobiliare, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari - Nullità per violazione del principio del numero chiuso delle obbligazioni reali - Esclusione - Fondamento.
In tema di supercondominio, le clausole del regolamento contrattuale che assoggettino al peso della immodificabilità ogni singola unità immobiliare oggetto di proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari, anche quando creino vincoli valevoli per gli aventi causa dalle parti originarie, non possono essere considerate nulle per violazione del principio del numero chiuso delle obbligazioni reali, giacché non costituiscono obbligazioni "propter rem", dando, bensì, origine ad una servitù reciproca.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14898 del 13/06/2013
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SUPERCONDOMINIO
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - contrattuale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14898 del 13/06/2013Supercondominio - Clausole costitutive di servitù reciproca di immodificabilità delle proprietà individuali - Violazione - Esame circa il rispetto del decoro architettonico del complesso immobiliare - Necessità - Esclusione.
La presenza, nel regolamento contrattuale di un supercondominio, del divieto di apportare modifiche strutturali, funzionali ed estetiche alle proprietà individuali rende superfluo, allorché si lamenti la sua violazione, l'esame giudiziale circa il rispetto, o meno, del decoro architettonico dell'intero complesso immobiliare.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14898 del 13/06/2013
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Regolamento Obbligo del conduttore 21/10/2012 Obbligo del conduttore di rispetto del regolamento di condominio non impegnativo per il locatore - Condizioni - Accordo tra il conduttore ed il condominio - Configurabilità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10185 del 20/06/2012
Condominio - Regolamento Obbligo del conduttore di rispetto del regolamento di condominio non impegnativo per il locatore - Condizioni -
Accordo tra il conduttore ed il condominio - Configurabilità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 10185 del 20/06/2012Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10185 del 20/06/2012
In tema di condominio di edifici, il conduttore di un immobile sito nel fabbricato condominiale può obbligarsi nei
confronti del condominio, mediante accordo con lo stesso, a rispettare un regolamento di condominio non impegnativo
per il condomino locatore. (Nella specie, la S.C. ha, tuttavia, escluso la configurabilità di detto accordo in
presenza di una sottoscrizione unilateralmente apposta dal conduttore sul contratto di compravendita relativo
all'unità immobiliare locata e contenente il richiamo al regolamento, non costituendo tale sottoscrizione
l'accettazione di una proposta proveniente dal condominio ed a quest'ultimo comunicata …...
Competenza civile - competenza per materia - Cass. n. 1064/2011Competenza del giudice di pace - Controversie in tema di immissioni - Individuazione - Criteri - Controversia concernente l'efficacia di una clausola del regolamento condominiale che limiti le attività lavorative - Esclusione.
Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, che l'art. 7, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ. affida alla competenza per materia del giudice di pace, sono quelle che in cui al giudice, un applicazione dell'art. 844 cod. civ., è chiesto di valutare il superando della normale tollerabilità; si è, invece, al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella competenza del tribunale, allorché si verta in tema di opponibilità della clausola di un regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti in essi l'esercizio di certe attività lavorative, e si invochi, a sostegno dell'obbligazione di non fare, non la norma codicistica sulle immissioni, ma il rispetto della più rigorosa previsione regolamentare, costitutiva di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1064 del 18/01/2011
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1064
2011 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25128 del 14/10/2008Delibera dell'assemblea condominiale recante grave pregiudizio alle cose e servizi comuni - Impugnazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Il potere d'impugnazione delle delibere condominiali, per effetto del rinvio ex art. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione ed in particolare all'art. 1109 cod. civ., si estende anche alla decisione approvata dalla maggioranza che rechi grave pregiudizio alla cosa comune ed ai servizi che ne costituiscono parte integrante, potendo solo entro questo limite essere valutato il merito, sotto il profilo dell'eccesso di potere, della decisione dell'assemblea condominiale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale per avere questa rigettato, sull'assunto della non sindacabilità per eccesso di potere delle delibere condominiali, l'impugnazione della delibera con cui un condominio aveva respinto la proposta di licenziamento del custode perché assente nell'orario di lavoro in quanto impegnato in servizi a pagamento a condomini richiedenti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25128 del 14/10/2008
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8066 del 18/04/2005Pluralità di edifici autonomi - Condominio - Configurabilità - Condizioni - Beni e servizi comuni - Relazione di accessorietà con le fra le proprietà individuali - Regime applicabile - Comunione - Esclusione - Norme sul condominio - Necessità - Supercondominio - Nozione - Fattispecie.
In considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio elencate in via esemplificativa - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 cod. civ.alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, la nozione di condominio in senso proprio è configurabile non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente (come in particolare le cosiddette case a schiera), in quanto siano dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 cod. civ; peraltro, anche quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, non può essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti, giacchè, secondo quanto si desume dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. - che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi - è possibile la costituzione "ab origine" di un condominio fra fabbricati a sè stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o servizi o impianti condominiali; dunque, per i complessi immobiliari, che comprendono più edifici, seppure autonomi, è rimessa all'autonomia privata la scelta se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni fabbricato, cui si affianca in tal caso la figura di elaborazione giurisprudenziale del "supercondominio, al quale sono applicabili le norme relative al condominio in relazione alle parti comuni, di cui all'art. 1117 cod. civ., come ad. es. le portinerie, le reti viarie interne, gli impianti dei servizi idraulici o energetici dei complessi residenziali, mentre restano soggette alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture, che sono invece dotate di una propria autonomia, come per es. le attrezzature sportive, gli spazi d' …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13505 del 03/12/1999Spese condominiali - Ripartizione in assenza di tabella millesimale - Legittimità - Condizioni - Proporzione tra la quota posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà di quest'ultimo - Rispetto - Necessità.
La ripartizione di una spesa condominiale può essere, del tutto legittimamente, deliberata anche in assenza di appropriata tabella millesimale, purché risulti in concreto rispettata la proporzione tra la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente, essendo il criterio di determinazione delle singole quote preesistente ed indipendente dalla formazione della predetta tabella. Ne consegue che il condomino il quale ritenga che la ripartizione della spesa contrasti con tale criterio ha l'onere di impugnare la delibera, indicando in quali esatti termini si sia consumata la violazione in suo danno, e quale pregiudizio concreto ed attuale gliene sia derivato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13505 del 03/12/1999
CONDOMINIO
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO …...
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12028 del 04/12/1993Limiti (rispetto delle proprietà esclusive) - Divieto di tenere negli appartamenti animali domestici - Approvazione a maggioranza - Inefficacia - Estensione ai componenti di tale maggioranza - Necessità.
In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sè inidonei ai sensi dell'art. 1987 cod. civ. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12028 del 04/12/1993
CONDOMINIO
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
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