Assemblea dei condomini – attribuzioniSpese di manutenzione straordinaria sostenute dall'amministratore senza preventiva autorizzazione - Ratifica da parte dell'assemblea - Ammissibilità - Limiti - Mancanza di indifferibilità e urgenza - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Approvazione ex post del consuntivo - Legittimità.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20541 del 21/07/2025 (Rv. 675630 - 01)
L'assemblea condominiale, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1135 c.c., ha il potere di ratificare le spese effettuate dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili e urgenti e di approvare ex post il consuntivo delle opere, così sanando la mancanza di una preventiva delibera di esecuzione e ripartizione del relativo importo.
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25446 del 16/09/2025 (Rv. 676028-01)Criteri di redazione del rendiconto - Per cassa e per competenza - Rispettivi contenuti.
Il rendiconto condominiale ex art. 1130-bis c.c. deve essere redatto sia per cassa, con indicazione delle entrate e degli esborsi effettuati nell'anno, che per competenza, con specifica indicazione degli impegni di spesa realizzati, pagati e non pagati, nonché delle quote, ordinarie e straordinarie, previste, deliberate, incassate e non incassate, nel corso del predetto arco temporale ed afferenti al medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25446 del 16/09/2025 (Rv. 676028-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_2, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20541 del 21/07/2025 (Rv. 675630 - 01)Attribuzioni - Spese di manutenzione straordinaria sostenute dall'amministratore senza preventiva autorizzazione - Ratifica da parte dell'assemblea - Ammissibilità - Limiti - Mancanza di indifferibilità e urgenza - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Approvazione ex post del consuntivo - Legittimità.
L'assemblea condominiale, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1135 c.c., ha il potere di ratificare le spese effettuate dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili e urgenti e di approvare ex post il consuntivo delle opere, così sanando la mancanza di una preventiva delibera di esecuzione e ripartizione del relativo importo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20541 del 21/07/2025 (Rv. 675630 - 01)
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Assemblea dei condomini - attribuzioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20541 del 21/07/2025 (Rv. 675630 - 01)Spese di manutenzione straordinaria sostenute dall'amministratore senza preventiva autorizzazione - Ratifica da parte dell'assemblea - Ammissibilità - Limiti - Mancanza di indifferibilità e urgenza - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Approvazione ex post del consuntivo - Legittimità.
L'assemblea condominiale, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1135 c.c., ha il potere di ratificare le spese effettuate dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili e urgenti e di approvare ex post il consuntivo delle opere, così sanando la mancanza di una preventiva delibera di esecuzione e ripartizione del relativo importo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20541 del 21/07/2025 (Rv. 675630 - 01)
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Regolamento di condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20544 del 21/07/2025 (Rv. 675755 - 01)Poteri dell'assemblea condominiale d'invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di condominio, i poteri dell'assemblea possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, solo quando tale invasione sia stata da essi specificamente accettata, o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l'autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell'interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condomini.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva qualificato come atto di straordinaria amministrazione, adottato a maggioranza anziché all'unanimità, la sostituzione dell'originario impianto idrico di un edificio condominiale con uno a servizio dei soli appartamenti e non anche dei locali commerciali, senza considerare che il ricorrente, proprietario di un terraneo commerciale, non aveva accettato tale modificazione, che lo aveva privato del godimento di una cosa comune).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20544 del 21/07/2025 (Rv. 675755 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1322 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16893 del 24/06/2025 (Rv. 675300 - 01)Deliberazioni - impugnazioni - Condominio - Delibera assembleare - Oggetto - Beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini - Nullità - Fondamento.
In tema di condominio edilizio, non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea occuparsi dei beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini o di terzi e, pertanto, è nulla la delibera condominiale con cui si dispone che l'accesso al tetto dell'edificio, parte comune ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c., in assenza del consenso unanime dei condomini, avvenga passando sulla proprietà esclusiva del proprietario di una singola unità immobiliare.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16893 del 24/06/2025 (Rv. 675300 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1135 …...
Condominio negli edifici - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16893 del 24/06/2025 (Rv. 675300 - 01)Assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Condominio - Delibera assembleare - Oggetto - Beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini - Nullità - Fondamento.
In tema di condominio edilizio, non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea occuparsi dei beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini o di terzi e, pertanto, è nulla la delibera condominiale con cui si dispone che l'accesso al tetto dell'edificio, parte comune ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c., in assenza del consenso unanime dei condomini, avvenga passando sulla proprietà esclusiva del proprietario di una singola unità immobiliare.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16893 del 24/06/2025 (Rv. 675300 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1135 …...
Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15346 del 09/06/2025 (Rv. 675679 - 01)Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criterio discretivo - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto valida la delibera avente ad oggetto la "manutenzione generale dei due corpi di fabbrica" condominiali adottata senza la maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136, comma 2, c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15346 del 09/06/2025 (Rv. 675679 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1133, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136 …...
Opposizioni - comunione dei diritti reali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2460 del 02/02/2025 (Rv. 673898-02)Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Decreto ingiuntivo per la riscossione di spese condominiali - Opposizione - Rigetto - Precetto - Opposizione - Motivi - Approvazione del consuntivo - Deliberazione assembleare - Vizi - Ammissibilità - Esclusione.
I vizi della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo non possono essere fatti valere mediante opposizione a precetto intimato per il pagamento delle spese condominiali in base a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata rigettata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2460 del 02/02/2025 (Rv. 673898-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2580 del 29/01/2024 (Rv. 670228-01)Spese di gestione (ripartizione) - in genere - Delibera condominiale avente ad oggetto la ripartizione delle spese condominiali - Potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli legali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di ripartizione delle spese condominiali, le attribuzioni dell'assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli previsti ex lege; ne deriva che la deliberazione che stabilisca, a maggioranza, di modificare, in astratto e pro futuro, i criteri legali è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzioni dell'assemblea. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità di deliberazioni che avevano imposto, a carico dei convenuti, spese non dovute perché relative all'utilizzo di beni a loro non comuni e a servizi di cui essi non fruivano).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2580 del 29/01/2024 (Rv. 670228-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1418 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023 (Rv. 669173 - 01)Contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Lastrico solare di uso esclusivo - Danni da infiltrazioni da acqua all'immobile sottostante - Difetti imputabili all'originario proprietario pro indiviso dell'immobile - Costituzione del condominio - Esclusione della garanzia contrattuale ex art 1490 c.c. - Responsabilità del condominio - Sussistenza - Fondamento.
Il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell'edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c. Ciò in quanto, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023 (Rv. 669173 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1126, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_2051 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17713 del 21/06/2023 (Rv. 668064 - 01)Contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rimborso delle spese anticipate - dall'amministratore - Amministratore di condominio - Diritto al compenso - Preventiva approvazione da parte dell'assemblea del rendiconto da cui risulta il credito - Necessità.
In tema di condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17713 del 21/06/2023 (Rv. 668064 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1720, Cod_Civ_art_1130_2 …...
Conflitto d'interessi tra amministratore e condominio – Cass. n. 12377/2023Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - Conflitto d'interessi tra amministratore e condominio - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Il conflitto di interessi che la legge, a determinate condizioni, prende in considerazione come causa di annullamento della deliberazione assembleare è quello rinvenibile tra coloro che, partecipando al voto, concorrono alla formazione della volontà collettiva, mentre deve escludersi la configurabilità di tale conflitto con riguardo all'amministratore di condominio, atteso che quest'ultimo presenzia ma non partecipa all'assemblea e non ha diritto di voto, salva l'ipotesi che sia egli stesso condomino. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte distrettuale che aveva escluso la configurabilità di una situazione di conflitto di interessi tra il condominio ed il suo amministratore, socio e amministratore unico della società aggiudicataria dei lavori deliberati dall'assemblea).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12377 del 09/05/2023 (Rv. 667778 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2373
Corte
Cassazione
12377
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Delibera assembleare su assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento – Cass. n. 13583/2022 (2)Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - in genere - Condominio - Delibera assembleare su assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento - Responsabilità contrattuale - Responsabilità ai condomini come utenti - Esclusione - Imputabilità al condominio - Sussistenza - Fondamento.
In tema di condominio, la delibera assembleare relativa all'assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento è imputabile, per la connessa responsabilità contrattuale, esclusivamente al condominio e non già ai singoli fruitori del servizio, atteso che le decisioni afferenti alla gestione ed all'utilizzazione dei beni comuni, tra i quali rientrano la caldaia e l'impianto di riscaldamento centralizzato, sono demandate in via esclusiva alla assemblea dei condomini, stante il carattere vincolante delle disposizioni in materia, che, delineando un sistema di organizzazione rigida e non derogabile se non nei limiti di legge, rendono inammissibili forme organizzative alternative.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13583 del 29/04/2022 (Rv. 664624 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136  …...
Gestione di beni e servizi comuni – Cass. n. 16953/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Condominio - Deliberazioni assembleari - Natura - Oggetto - Gestione di beni e servizi comuni - Muri perimetrali attraversati da tubazioni, canali od altro necessario per alloggi soprastanti - Esclusione - Applicazione dell'art. 1069 c.c. - Sussistenza - Conseguenze - Nullità per impossibilità dell'oggetto.
In tema di condominio, le deliberazioni assunte dall'assemblea, aventi natura di atti negoziali espressione della maggioranza e non della volontà assembleare, devono avere ad oggetto le sole materie ad essa attribuite, le quali aderiscono alla gestione dei beni e dei servizi comuni, ma non anche ai beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, come, nella specie, i muri perimetrali di proprietà esclusiva, quand'anche attraversati da tubazioni, canali e altro necessario al servizio degli alloggi soprastanti, rispetto ai quali operano semmai, in assenza di diversa, specifica pattuizione avente forma scritta, i criteri di cui all'art. 1069 c.c., sicché la deliberazione assembleare che approvi e ripartisca una spesa priva di inerenza alla gestione condominiale è affetta da nullità.
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022 (Rv. 665048 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1069
Corte
Cassazione
16953
2022 …...
Equivalenza del prezzo indicato in delibera all'importo del fondo speciale – Cass. n. 16853/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Condominio - Opere di manutenzione straordinaria dell'edificio - Contenuto della delibera - Indicazione in essa del prezzo dei lavori - Necessità - Equivalenza del prezzo indicato in delibera all'importo del fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. - Possibilità di trarre implicitamente da quest'ultimo l'ammontare delle spese necessarie - Esclusione.
In tema di condominio, i'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'edificio; è, dunque, dal testo di tale deliberazione assembleare che deve necessariamente emergere il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fondo speciale nella prima ipotesi di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., non potendo, viceversa, trarsi implicitamente dall'importo del fondo in concreto costituito quale sia l'ammontare delle spese necessarie.
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022 (Rv. 665048 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135
Corte
Cassazione
16953
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Obbligo del singolo partecipante di contribuire agli oneri condominiali – Cass. n. 15302/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - Condominio - Transazione - Spese necessarie alle parti comuni - Rapporti con terzi - Vincolatività per i condomini - Fondamento.
L'obbligo del singolo partecipante di contribuire agli oneri condominiali derivanti dalla transazione approvata dall'assemblea con riguardo ad una lite insorta con un terzo creditore ha causa immediata non nell'efficacia soggettiva del contratto, ma nella disciplina del condominio, essendo le deliberazioni prese dall'assemblea vincolanti per tutti i condomini e dovendo questi ultimi sostenere "pro quota" le spese necessarie alle parti comuni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15302 del 13/05/2022 (Rv. 664796 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1139
Corte
Cassazione
15302
2022 …...
Delibera assembleare su assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento – Cass. n. 13583/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - in genere - Condominio - Delibera assembleare su assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento - Responsabilità contrattuale - Responsabilità ai condomini come utenti - Esclusione - Imputabilità al condominio - Sussistenza - Fondamento.
In tema di condominio, la delibera assembleare relativa all'assegnazione del servizio di fornitura del gasolio per il riscaldamento è imputabile, per la connessa responsabilità contrattuale, esclusivamente al condominio e non già ai singoli fruitori del servizio, atteso che le decisioni afferenti alla gestione ed all'utilizzazione dei beni comuni, tra i quali rientrano la caldaia e l'impianto di riscaldamento centralizzato, sono demandate in via esclusiva alla assemblea dei condomini, stante il carattere vincolante delle disposizioni in materia, che, delineando un sistema di organizzazione rigida e non derogabile se non nei limiti di legge, rendono inammissibili forme organizzative alternative.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13583 del 29/04/2022 (Rv. 664624 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136
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Responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare – Cass. n. 516/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Lastrici solari ad uso esclusivo - Danni conseguenti alla loro omessa manutenzione - Azione di responsabilità - Litisconsorzio necessario tra tutti i condòmini - Esclusione - Solidarietà passiva tra l'usuario e il condominio - Conseguenze processuali.
La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 516 del 11/01/2022 (Rv. 663807 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1126, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2055 …...
Rapporti relativi ai beni comuni – Cass. n. 514/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - attribuzioni - Condominio - Rapporti relativi ai beni comuni - Transazione - Consenso di tutti i partecipanti al condominio - Necessità.
In tema di condominio negli edifici le transazioni stipulate dai condomini che abbiano ad oggetto rapporti relativi a beni comuni richiedono, ai sensi dell'art. 1108, comma 3, c.c. il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 514 del 11/01/2022 (Rv. 663806 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1139
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Cassazione
514
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Successiva verifica della regolarità degli avvisi di convocazione – Cass. n. 40827/2021Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Convocazione degli aventi diritto - Requisito di validità della deliberazione - Incombenza dell'amministratore - Successiva verifica della regolarità degli avvisi di convocazione - Compito dell'assemblea.
In tema di assemblea di condominio, la preventiva convocazione degli aventi diritto a parteciparvi integra un'incombenza, di regola, gravante sull'amministratore, nonché un requisito di validità di ogni deliberazione, spettando poi all'assemblea e, per essa, al suo presidente, il compito di controllare, sulla base dell'elenco di detti aventi diritto eventualmente stilato dall'amministratore, la regolarità degli avvisi di convocazione, nonché darne conto nel verbale della riunione, trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale, la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Sentenza n. 40827 del 20/12/2021 (Rv. 663491 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1137
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40827
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Sequestro preventivo di unità immobiliari e parti comuni – Cass. n. 23255/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - diritti dei condomini - Sequestro preventivo di unità immobiliari e parti comuni - Nomina di custode giudiziario - Deliberazione approvata dall'assemblea durante il sequestro - Nullità - Fondamento.
Il vincolo di indisponibilità derivante da un sequestro preventivo penale avente oggetto le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia nominato un custode giudiziario, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall'art. 321 c.p.p., colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell'amministratore, sia i poteri conferiti all'assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23255 del 20/08/2021 (Rv. 662073 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1135
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Sequestro preventivo di unità immobiliari e parti comuni – Cass. n. 23255/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - diritti dei condomini - Sequestro preventivo di unità immobiliari e parti comuni - Nomina di custode giudiziario - Deliberazione approvata dall'assemblea durante il sequestro - Nullità - Fondamento.
Il vincolo di indisponibilità derivante da un sequestro preventivo penale avente oggetto le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia nominato un custode giudiziario, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall'art. 321 c.p.p., colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell'amministratore, sia i poteri conferiti all'assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23255 del 20/08/2021 (Rv. 662073 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1135
Corte
Cassazione
23255
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Ripartizione provvisoria a titolo di acconto e salvo conguaglio – Cass. n. 23128/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - Mancanza di tabelle millesimali - Ripartizione provvisoria a titolo di acconto e salvo conguaglio - Ammissibilità - Deliberazione a maggioranza - Legittimità.
L'assemblea del condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, solo in mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 23128 del 19/08/2021 (Rv. 662142 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136
Corte
Cassazione
23128
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Amministratore revocato giudizialmente – Cass. n. 19436/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - Amministratore revocato giudizialmente - Obbligo di rendiconto - Sussistenza - Regime di "prorogatio" o "perpetuatio" dell'amministrazione revocato - Esclusione - Fondamento.
L'amministratore del condominio, che sia stato revocato dall'autorità giudiziaria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rendere il conto della sua gestione e a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono, ancorché non operi, in tal caso, alcuna "perpetuatio" o "prorogatio" di poteri in capo ad esso, non essendo ravvisabile una presunta volontà conforme dei condomini in tal senso ed essendo anzi la revoca espressione di una volontà contraria alla conservazione dei poteri di gestione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19436 del 08/07/2021 (Rv. 661697 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137
Corte
Cassazione
19436
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Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 9839/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento.
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Contributi e spese condominiali – Cass. n. 3043/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Approvazione del rendiconto consuntivo - Contestuale decisione sull'impiego degli attivi di gestione derivanti da locazione di parti comuni - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, non inficia la validità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore la circostanza che, in essa, si provveda all'impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il condominio trae dalla locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l'importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi; tale decisione, infatti, espressione del potere discrezionale dell'assemblea, non pregiudica l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minore addebito degli oneri di contribuzione alle spese.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3043 del 09/02/2021 (Rv. 660351 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1109 …...
Disciplina dell'uso delle cose comuni – Cass. n. 2636/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - Disciplina dell'uso delle cose comuni - Poteri dell'assemblea - Revoca o modifica di precedente delibera - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
L'assemblea del condominio ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittima la revoca di precedenti delibere autorizzative all'installazione di un ascensore, per il sol fatto di essere quelle divenute inoppugnabili, senza verificare, al contrario, se la revoca fosse conforme a legge o al regolamento, per non esser stati rispettati i limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c. quanto all'installazione dell'impianto).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 (Rv. 660316 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1121, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1135 …...
Condominio negli edifici - Domanda di usucapione nell'interesse del condominio - Cass. N. 25014/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Domanda di usucapione nell'interesse del condominio - Legittimazione attiva dell'amministratore - Sussistenza - Condizioni - Mandato speciale di ciascun condomino - Necessità - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, la proposizione di una domanda diretta alla estensione della proprietà comune mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un'area adiacente al fabbricato condominiale, siccome acquistata per usucapione, implicando non solo l'accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati, esorbita dai poteri deliberativi dell'assemblea e dai poteri di rappresentanza dell'amministratore, il quale può esercitare la relativa azione solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascun condomino.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25014 del 09/11/2020 (Rv. 659671 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1158
condominio
rappresentanza giudiziale
corte
cassazione
25014
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Condominio minimo - Funzionamento dell'assemblea - Cass. n. 16337/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - Condominio minimo - Funzionamento dell'assemblea - Quote differenti dei partecipanti - Delibere che richiedono l'approvazione ad opera della maggioranza degli intervenuti - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Conseguenze.
CONDOMINIO
ASSEMBLEA
FUNZIONAMENTO
Nell'ipotesi di condominio costituito da due soli condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all'approvazione di deliberazioni che - come quella di nomina dell'amministratore - richiedano comunque sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione "unanime", non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16337 del 30/07/2020 (Rv. 658749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1135
corte
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16337
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Consegna dei prospetti contabili dal vecchio al nuovo amministratore - Cass. n. 15702/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Consegna dei prospetti contabili dal vecchio al nuovo amministratore - Accettazione da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Riconoscimento del debito del condominio verso il precedente amministratore per le anticipazioni documentate dalla situazione di cassa - Insussistenza - Fondamento.
L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15702 del 23/07/2020 (Rv. 658785 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1720, Cod_Proc_Civ_art_263
corte
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15702
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Contributi e spese condominiali - Cass. n. 14300/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Nomina di una commissione di condomini per l'assunzione di determinazioni di competenza assembleare - Ammissibilità - Vincolatività di tali determinazioni - Condizioni - Fattispecie.
L'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare. Tuttavia, le determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art. 1137, comma 1, c.c., devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di quest'ultima suscettibili di delega. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui l'assemblea, demandata ad una commissione ristretta di condomini la scelta e la nomina del tecnico cui affidare l'incarico di accertare quali fossero le opere di manutenzione straordinaria necessarie per la buona conservazione dei fabbricati e di redigere il computo metrico dei lavori nonché il capitolato d'appalto, aveva poi approvato le indicazioni così emerse con una propria successiva delibera di recepimento).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14300 del 08/07/2020 (Rv. 658439 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1130_2
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Spese condominiali
corte
cassazione
14300
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – Cass. n. 10846/2020)Dilazione di pagamento o accordo transattivo relativo al pagamento degli oneri condominiali - Attribuzione dell'amministratore - Esclusione - Fondamento.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione).
Non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi, spettando all'assemblea il potere di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune, ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10846 del 08/06/2020 (Rv. 657890 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1135
corte
cassazione
10846
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5062 del 25/02/2020 (Rv. 657266 - 01)Nomina di nuovo amministratore - Crediti vantati nei confronti del condominio dal vecchio amministratore per anticipazioni - Atti integranti riconoscimento di debito - Consegna della documentazione contabile al nuovo amministratore e sua accettazione - Esclusione - Pagamento parziale a titolo di acconto - Esclusione - Fondamento.
In tema di condominio, l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell' amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5062 del 25/02/2020 (Rv. 657266 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1720, Cod_Civ_art_1988
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
AMMINISTRATORE
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) – straordinaria - Cass. n. 25839/2019Condominio - Versamento di somme per opere di manutenzione straordinaria - Assenza della relativa delibera - Conseguenze.
Il versamento delle spese che il condomino esegua in favore del condominio prima che sia individuabile una completa e definitiva deliberazione di approvazione dell'intervento di manutenzione straordinaria configura, agli effetti dell'art. 2033 c.c., un pagamento "ab origine" indebito, in quanto solo la deliberazione dell'assemblea, chiamata a determinare quantità, qualità e costi dell'intervento, assume valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione in capo a ciascun condomino.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25839 del 14/10/2019 (Rv. 655467 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_2033
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5014 del 02/03/2018Attività dell'amministratore non esorbitante dal mandato - Compenso - Inclusione nel corrispettivo riconosciuto al momento del conferimento del mandato - Delibera di riconoscimento di un compenso straordinario – Ammissibilità.
In tema di condominio, per quanto l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, rientra nelle competenze dell'assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5014 del 02/03/2018
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - Cass. n. 26360/2017Danni alle parti comuni causati da singolo condomino - Obbligo di risponderne nei confronti degli altri condomini - Sussistenza - Riconoscimento o accertamento giudiziale della responsabilità - Necessità -Fondamento.
Il condomino risponde dei danni da lui causati alle parti comuni, solo se vi sia stato riconoscimento di responsabilità o all'esito di un accertamento giudiziale, non potendo l'assemblea, in mancanza di tali condizioni, porre a suo carico l’obbligo di ripristino, o imputargli a tale titolo alcuna spesa, ed essendo obbligata ad applicare, come criterio di ripartizione della spesa, la regola generale stabilita dall’art. 1123 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26360 del 07/11/2017
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Spese condominiali
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26360
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura - Ausiliario del giudice - Esclusione - Mandatario dei condomini - Configurabilità - Conseguenze - Determinazione del compenso ai sensi dell'art. 1709 c.c. - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129, comma 1, c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, non riveste la qualità di ausiliario del giudice né muta la propria posizione rispetto ai condomini, con i quali instaura, benché designato dall'autorità giudiziaria, un rapporto di mandato: in conseguenza, lo stesso deve rendere conto del proprio operato soltanto all'assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima la deliberazione assembleare di approvazione, tra le voci del rendiconto consuntivo, del compenso in favore dell'amministratore nominato dal tribunale).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20612 del 31/08/2017Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla titolarità esclusiva dei beni su cui quella abbia inciso - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Ammissibilità - Fondamento.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere.
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio in genere.
In tema di condominio negli edifici, esula dai limiti della legittimazione passiva dell'amministratore una domanda volta ad ottenere l'accertamento, in capo ad un singolo, della proprietà esclusiva su di un bene altrimenti comune, ex art. 1117 c.c., giacché tale domanda impone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini; ne consegue che, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., in cui la legittimazione passiva spetta all'amministratore, l'allegazione, ad opera del ricorrente, della proprietà esclusiva del bene su cui detta delibera abbia inciso (nella specie, l'area cortilizia antistante il fabbricato, oggetto di assegnazione assembleare quale spazio a parcheggio per le autovetture dei condomini), può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell’atto collegiale ma privo di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20612 del 31/08/2017
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - deliberazioni nulle o inesistenti - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20612 del 31/08/2017Delibera assembleare ricognitiva, a maggioranza, dei beni di proprietà esclusiva in deroga alla presunzione ex art. 1117 c.c. - Nullità - Fondamento - Unanimità - Necessità.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprieta' esclusive ) - In genere.
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - trasferimenti immobiliari - In genere.
La delibera condominiale che accerti, a maggioranza, l'ambito dei beni comuni e l'estensione delle proprietà esclusive, in deroga all'articolo 1117 c.c., è nulla, perché inidonea a comportare l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti, non essendo sufficiente, all'uopo, un atto meramente ricognitivo ed occorrendo, al contrario, l’accordo di tutti i comproprietari espresso in forma scritta.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20612 del 31/08/2017
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Edilizia popolare ed economica - assegnazione – Cooperativa edilizia - Assegnatari non proprietari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17581 del 14/07/2017Costituzione del condominio a seguito della consegna degli alloggi - Conseguenze - Gestione e regolamentazione di beni e servizi comuni - "Legitimatio ad causam" - Attribuzione - Al gruppo ed al suo amministratore.
In tema di edifici realizzati da cooperative edilizie, ove all'assegnazione dell'alloggio da parte della cooperativa segua la consegna dello stesso ai singoli assegnatari si origina, per fatto concludente, il condominio - la cui costituzione, pur presupponendo l'accordo di tutti gli interessati, non richiede alcuna forma speciale - con la conseguenza che la "legitimatio ad causam" per tutte le vicende processuali relative alla regolamentazione della gestione di beni e servizi comuni ed al recupero delle quote di spesa dovute dai singoli assegnatari per la partecipazione al godimento dei servizi di comune utilità spetta ad esso condominio ed al relativo amministratore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17581 del 14/07/2017
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Edilizia popolare ed economica - assegnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 17581 del 14/07/2017Cooperativa edilizia - Assegnatari non proprietari - Costituzione del condominio a seguito della consegna degli alloggi - Conseguenze - Gestione e regolamentazione di beni e servizi comuni - "Legitimatio ad causam" - Attribuzione - Al gruppo ed al suo amministratore.
Edilizia popolare ed economica - cooperative edilizie - in genere.
In tema di edifici realizzati da cooperative edilizie, ove all'assegnazione dell'alloggio da parte della cooperativa segua la consegna dello stesso ai singoli assegnatari si origina, per fatto concludente, il condominio - la cui costituzione, pur presupponendo l'accordo di tutti gli interessati, non richiede alcuna forma speciale - con la conseguenza che la "legitimatio ad causam" per tutte le vicende processuali relative alla regolamentazione della gestione di beni e servizi comuni ed al recupero delle quote di spesa dovute dai singoli assegnatari per la partecipazione al godimento dei servizi di comune utilità spetta ad esso condominio ed al relativo amministratore.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 17581 del 14/07/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017Condominio minimo - Norme sul funzionamento dell'assemblea di condominio - Applicabilità - Condizioni - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario – Sussistenza - Conseguenze.
Nel condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché quest'ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione "unanime", tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l'unanimità, o perché l'assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perché, come nella specie, alla riunione - benché regolarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti e l'altro resti assente, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017
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ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Cass. n. 4679/2017Ripartizione delle spese condominiali - Bilancio preventivo - Approvazione - Mancanza - Pagamenti provvisori salvo conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori attribuiti alle singole proprietà individuali - Richiesta ai condomini da parte dell'amministratore - Autorizzazione da parte dell'assemblea - Delibera - Ammissibilità.
In tema di riparto di spese condominiali, ben può l'assemblea, in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, autorizzare l'amministratore a richiedere ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di successivo conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4679 del 23/02/2017
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Spese condominiali
Corte
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4679
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 3892 del 14/02/2017Credito dell’amministratore per anticipazioni – Prova - Contabilità regolare – Necessità - Presupposti e fondamento.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rimborso delle spese anticipate - dall'amministratore In genere.
Il credito dell'amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale del rendiconto consuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 3892 del 14/02/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - in genere – Cass. n. 10865/2016Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criterio discretivo - Conseguenze.
In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10865 del 25/05/2016
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
10865
2016
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Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari – Cass. n. 9449/2016Lastrico solare di uso esclusivo - Danni da infiltrazioni da acqua all'immobile sottostante - Responsabilità del proprietario od usuario esclusivo - Natura - Concorso del condominio - Fondamento - Criteri di riparto.
In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
9499
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Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari – Cass. n. 9449/2016 doppiaLastrico solare di uso esclusivo - Danni da infiltrazioni da acqua all'immobile sottostante - Responsabilità del proprietario od usuario esclusivo - Natura - Concorso del condominio - Fondamento - Criteri di riparto.
In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
9446
2016
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015Conflitto di interesse tra il singolo condomino ed il condominio - Rilevanza ai fini della determinazione dei "quorum" - Esclusione - Eventuale impossibilità di formazione della maggioranza necessaria - Rimedi. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015
In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
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contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - rendiconto annuale dell'amministratore - Cass. n.15401/2014Rendiconto redatto secondo il criterio di cassa - Crediti vantati dal singolo condomino - Inserimento nel bilancio - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15401 del 04/07/2014
In tema di condominio negli edifici, qualora il rendiconto annuale sia redatto secondo il criterio di cassa, i crediti vantati da un singolo condomino vanno inseriti non nel bilancio relativo al periodo in cui gli stessi siano stati semplicemente avanzati, ma nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento.
Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1117Cod. Civ. art. 1123Cod. Civ. art. 1130Cod. Civ. art. 1130bCod. Civ. art. 1135
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
15401
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lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - rapporto di portierato - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5297 del 06/03/2014Instaurazione nei confronti di un condominio - Delibere condominiali di assunzione - Idoneità - Altri fatti concludenti - Configurabilità - Indici. - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5297 del 06/03/2014
In materia di rapporto di portierato, in favore di un condominio, l'assemblea dei condomini ha il potere di prestare direttamente il proprio consenso, anche per fatti concludenti, alla conclusione di un contratto. Ne consegue che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato può essere desunta, oltre che da delibere assembleari, anche dalla esplicazione dell'attività lavorativa, dall'occupazione, da parte del lavoratore, dell'appartamento condominiale assegnato, e dall'accettazione della prestazione di lavoro da parte del condominio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5297 del 06/03/2014
Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1135 …...
contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - Cass. n. 10081/2013Deliberazione assembleare di ripartizione delle spese - Mancanza di tabelle millesimali - Rilevanza ai fini dell'esonero del singolo condomino dal pagamento - Esclusione - Contestazione dei criteri di riparto seguiti - Necessità. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10081 del 26/04/2013
massima|green
Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10081 del 26/04/2013 In tema di condominio, in presenza di una deliberazione di ripartizione dei contributi approvata dall'assemblea, il singolo condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese a lui spettanti deducendo la mera mancanza formale delle tabelle millesimali, dovendo comunque opporsi al medesimo riparto mediante contestazione dei criteri seguiti.
CONDOMINIO
CONTRIBUTI SPESE CONDOMINIALI
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - Con atto di citazione in data 2 ottobre 1986, Marianna Lo.... e Pasquale Ca.... convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Condominio di Via Monte del Gallo n. 91, in Roma, chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza di legittima costituzione del condominio stesso, nonché l'inesistenza di un legittimo regolamento condominiale e di legittime tabelle millesimali, e di dichiarare la nullità ed illiceità della Delib. 16 giugno 1986, mai comunicata, e delle conseguenti ripartizioni di spesa in essa determinate. 2. - Con sentenza n. 9552 del 2001, il Tribunale adito rigettò la domanda per decadenza degli attori dalla impugnazione per decorso del termine di cui all'art. 1137 cod. civ..3. - Avverso tale sentenza la Lo.... ed il Ca.... proposero appello, che fu parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Roma con sentenza depositata il 25 maggio 2005. Il giudice di secondo grado, rilevato che, stante la sospensione del periodo feriale, la notifica della citazione era avvenuta in tempo utile, sicché la impugnazione doveva considerarsi tempestiva, osservò che in merito alla costituzione del condominio esisteva una pregiudiziale, rappresentata da una sentenza, emanata in data 13 febbraio 1970 dal Tribunale di Roma, che annullava il regolamento di condominio adottato dall'assemblea dei condomini di Via Monte del Gallo n. 51 solo in relazione ad alcuni capi dello stesso, concernenti questioni non rilevanti nella presente sede. Dunque …...
contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - bilancio preventivo delle spese occorrenti nell'anno - Cass. n. 21650/2013Adozione della delibera assembleare di approvazione del preventivo - Desumibilità dalla delibera assembleare di rinvio dell'approvazione del consuntivo - Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21650 del 20/09/2013
massima|green
Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21650 del 20/09/2013 In tema di condominio negli edifici, la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio preventivo di un esercizio annuale, avendo carattere generale e rivestendo una specifica finalità amministrativo-contabile, non può essere desunta, per implicito, dalla successiva deliberazione assembleare che differisca l'approvazione del bilancio consuntivo dello stesso esercizio, sia pure testualmente motivata con la "speranza" che i condomini morosi provvedessero, nel frattempo, al versamento delle quote.
CONDOMINIO
CONTRIBUTI SPESE CONDOMINIALI
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FATTO E DIRITTORitenuto che il Giudice di pace di Larino, con sentenza n. 42 dell'11 maggio 2011, ha rigettato l'opposizione proposta da Gi..... Antonio avverso il decreto con il quale, su istanza del Condominio Orchidea, gli era stato ingiunto il pagamento di spese condominiali relative ai bilanci degli anni 2006/2009;che il Tribunale di Larino, in parziale accoglimento dell'appello del Gi....., ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato il Gi..... al pagamento, in favore del Condominio, della minor somma di Euro 1.176,05, con gli interessi legali, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di causa;che il Tribunale :- ha escluso la ragione di nullità del decreto ingiuntivo, prospettata in quanto emesso in assenza di bilanci consuntivi, ma solamente sulla base di uno stato di riparto delle spese tra i condomini in sede di bilanci preventivi;- ha disatteso la doglianza relativa al mutamento del titolo rispetto a quanto richiesto con il ricorso monitorio, osservando che in questo erano stati chiaramente e distintamente indicati gli importi richiesti (rispettivamente Euro 342,50 per la gestione 2006, Euro 415,20 per la gestione 2007, Euro 418,35 per la gestione 2008 ed Euro 474,73 per la gestione 2009) per i quali l'assemblea aveva deliberato di procedere giudizialmente nei confronti dei condomini morosi;- nel rigettare l'eccezione secondo cui per due …...
condominio negli edifici - contributi e spese condominiali – provvedimenti per le spese – Cass. n. 1439/2014deliberazione dell'assemblea - Adozione di tabelle provvisorie - Annullabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1439 del 23/01/2014
In tema di condominio negli edifici, la deliberazione con cui l'assemblea, in mancanza di tabelle millesimali, adotti un criterio provvisorio di ripartizione delle spese tra i condomini, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1135, nn. 2) e 3), cod. civ., non è nulla, ma solo annullabile, non incidendo comunque sui criteri generali dettati dall'art. 1123 cod. civ., con la conseguenza che la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1439 del 23/01/2014
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1439
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assemblea dei condomini - attribuzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014Potere di deliberare a maggioranza sulle transazioni concernenti le spese - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni.Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - attribuzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014Potere di deliberare a maggioranza sulle transazioni concernenti le spese - Sussistenza - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014
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Assemblea - Deliberazioni - Impugnazioni Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5254 del 04/03/2011Condominio - Assemblea - Deliberazioni - Impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5254 del 04/03/2011
Condominio - Assemblea - Deliberazioni - Impugnazioni - Per il disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. civ., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerare, perciò, annullabile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5254 del 04/03/2011Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5254 del 04/03/2011SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione ritualmente notificato Po.. Guido conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il condominio di via Campomorone 57/A di Roma chiedendo dichiararsi la nullità delle delibere di cui alle assemblee condominiali deL 12 dicembre 1995, del 5 febbraio 1996, del 1 ottobre 1996 e del 10 dicembre 1996 (in quanto celebratesi senza la convocazione di alcuni condomini e con l'ammissione di persone estranee al condominio) nonché l'annullabilità delle delibere dell'assemblea del 10 dicembre 1996 relative all'approvazione del rendiconto 1996 e alla nomina dell'amministratore.Nella costituzione del convenuto condominio, il tribunale adito, con sentenza depositata il 20 maggio 2000, rigettava tutte le domande proposte nell'interesse del Po.. Guido.A seguito di appello ritualmente interposto dallo stesso Po.. Guido avverso la suddetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5257 del 2004 (depositata il 10 dicembre 2004) rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Po.. Guido, articolato in sette motivi, avverso il quale, costituendosi in questa fase, ha proposto controricorso l'intimato condominio. Rilevandosi la sussistenza delle condizioni previste dal previgente art. 375 c.p.c., il …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - in genere – Cass. n. 24654/2010Condominio - Vendita di unità immobiliare di proprietà esclusiva - Lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni - Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore e compratore - Determinazione - Criteri - Delibera assembleare di approvazione - Rilevanza.
In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24654 del 03/12/2010
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24654
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - in genere – Cass. n. 24654/2010Condominio - Vendita di unità immobiliare di proprietà esclusiva - Lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni - Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore e compratore - Determinazione - Criteri - Delibera assembleare di approvazione - Rilevanza.
In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24654 del 03/12/2010
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24299 del 29/09/2008Giudizio di equità - Principi informatori in materia di riscossione dei contributi condominiali - Fattispecie.
Nelle controversie da decidere secondo equità, uno dei principi informatori della materia condominiale deve ritenersi quello relativo alla legittimità della riscossione dei contributi condominiali da parte dell'amministratore, sulla base del bilancio preventivo regolarmente approvato sino a quando questo non sia stato sostituito dal bilancio consuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità, per essersi fondata sull'opposto principio dell'illegittimità della riscossione dei contributi condominiali, ripartiti sulla base del bilancio preventivo, prima della scadenza del relativo esercizio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24299 del 29/09/2008
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Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - in genere - Riscossione da parte dell'amministratore degli oneri condominiali in forza di bilancio preventivo sino all'approvazione del consuntivo di bilancio - Principio informatore della materprovvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità - Giudizio di equità - Principi informatori in materia di riscossione dei contributi condominiali - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24299 del 29/09/2008
Nelle controversie da decidere secondo equità, uno dei principi informatori della materia condominiale deve ritenersi quello relativo alla legittimità della riscossione dei contributi condominiali da parte dell'amministratore, sulla base del bilancio preventivo regolarmente approvato sino a quando questo non sia stato sostituito dal bilancio consuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità, per essersi fondata sull'opposto principio dell'illegittimità della riscossione dei contributi condominiali, ripartiti sulla base del bilancio preventivo, prima della scadenza del relativo esercizio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24299 del 29/09/2008
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Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23559 del 13/11/2007Azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio - Valore della causa - Determinazione.
In tema di competenza per valore, con riferimento all'azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio, il valore della causa va determinato con riferimento alla parte della relativa delibera impugnata, e non alla quota di spettanza del condomino che l'ha impugnata, atteso che l'oggetto del contendere coinvolge i rapporti di tutti i condomini interessati alla ripartizione, e, quindi, l'interezza di tale importo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23559 del 13/11/2007
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1626 del 25/01/2007Deliberazione di esecuzione di manufatto negli spazi comuni - Pregiudizio alla sicurezza del fabbricato - Nullità - Fattispecie relativa a copertura di un cortile condominiale.
In tema di condominio degli edifici, è nulla per impossibilità dell'oggetto la delibera condominiale che pregiudichi la sicurezza del fabbricato mediante la copertura di spazi comuni, aventi la connaturata destinazione all'aereazione delle unità immobiliari dei singoli condomini che su di esso prospettano, senza l'adozione di misure sostitutive atte ad assicurare un ricambio d'aria adeguato alle necessità anche potenziali di dette unità. (Nella specie, relativa alla richiesta avanzata nel 1991, da parte di nuovi condomini, di demolizione di una tettoia del cortile comune realizzata nel 1963, che impediva la circolazione dell'aria e limitava la possibilità degli istanti di installare una caldaia per riscaldamento autonomo nel loro balcone di proprietà esclusiva, la S.C. nel cassare la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda, ha precisato che restava ferma l'osservanza, quanto alla possibilità di installazione della caldaia a gas, della disciplina dettata dall'art. 890 cod. civ. e dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1083, in dipendenza della pericolosità e potenziale nocività dell'impianto).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1626 del 25/01/2007
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Condominio competenza civile - competenza per materia – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 4256 del 24/02/2006Cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio - Competenza del giudice di pace - Ambito - Delimitazione - Fattispecie.
In tema di controversie tra condomini, ai sensi dell'art. 7 cod. proc. civ. appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio, tra le quali rientra la lite che riguardi l'installazione di apertura automatica del portone di ingresso dello stabile mediante citofoni installati nelle singole unità immobiliari, nonché l'adozione dell'uso della chiave per l'utilizzo dell'ascensore, giacchè non viene messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso delle cose comuni, essendo controversa soltanto la regolamentazione della misura e modalità d'uso dei suddetti servizi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 4256 del 24/02/2006
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 8167/1997Costituzione di un fondo cassa - Legittimità - Condizioni - Formali e sostanziali.
Appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica ne' l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, ne' il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma - perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio - l'istituzione di un fondo - cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni, e la relativa delibera è formalmente regolare, anche se tale istituzione non è indicata tra gli argomenti da trattare, se è desumibile dal rendiconto - depositato prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione - in cui l'accantonamento di un'entrata condominiale (nella specie canone dell'appartamento dell'ex portiere) è destinato alle spese di ordinaria manutenzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8167 del 28/08/1997
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
8167
1997 …...