deliberazione dell'assemblea - Adozione di tabelle provvisorie - Annullabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1439 del 23/01/2014
In tema di condominio negli edifici, la deliberazione con cui l'assemblea, in mancanza di tabelle millesimali, adotti un criterio provvisorio di ripartizione delle spese tra i condomini, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1135, nn. 2) e 3), cod. civ., non è nulla, ma solo annullabile, non incidendo comunque sui criteri generali dettati dall'art. 1123 cod. civ., con la conseguenza che la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1439 del 23/01/2014
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
1439
2014