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codice della strada – revoca della patente Tar Marche, ord., 27 maggio 2019, n. 356

Sollevata questione di legittimità costituzionale – automatismo sanzionatorio – revoca della patente in caso di misure di sicurezza personali – irragionevolezza – obbligo del Prefetto – Tar Marche, ord., 27 maggio 2019, n. 356, commento a cura dell’Avv. Silvia Albanese.

Fatto. Il Tribunale di Ancona applicava nei confronti del ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In conseguenza di ciò il Vice Prefetto disponeva nei confronti del sig. ___ la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Il ricorrente presentava ricorso avverso il suddetto provvedimento, censurandolo sia in ragione del fatto che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, sarebbe venuta meno la norma del D.Lgs. n. 159/2011 in base alla quale è stata applicato la misura di prevenzione, sia in ragione del fatto che l’art. 120, comma 2, del Codice della Strada sarebbe incostituzionale nella parte in cui la norma prevede che il Prefetto “provvede” – e non già “può provvedere” - alla revoca della patente di guida nei riguardi dei soggetti a cui siano state applicate le misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 (attualmente il riferimento va inteso ovviamente al D.Lgs. n. 159/2011).

Decisione. Il Collegio accoglie la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, Codice della Strada, nella parte in cui la norma dispone che il prefetto “provvede” - invece che “può provvedere” - alla revoca della patente quando il relativo presupposto riguardi la sottoposizione dell’interessato ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956 (come detto, attualmente il riferimento va inteso al D.Lgs. n. 159/2011) e di dover quindi investire della questione la Corte Costituzionale.

Il Collegio ritiene la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata, richiamando le considerazioni già svolte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2018 che rivisitato il tradizionale orientamento della giurisprudenza, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 120, comma 2, del richiamato D. Lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” - invece che “può provvedere” - alla revoca della patente.

Seppur la citata declaratoria di incostituzionalità veniva pronunciata con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a giudizio del Collegio emergono i presupposti anche per affermare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” - invece che “può provvedere” - alla revoca della patente anche quando il relativo presupposto riguardi la sottoposizione dell’interessato a misure di sicurezza personali come nel caso in esame.

Alla base delle argomentazioni della sentenza della Corte costituzionale si pone la violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

La disposizione denunciata ricollega, infatti, in via automatica, lo stesso effetto della revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa entità.

Reati che, per di più, possono essere molto risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio; il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, un giudizio di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità.

Il Collegio è consapevole che le misure operano su piani diversi e rispondono a diverse finalità, ma la contraddizione sta nel fatto che, mentre il giudice penale ha la "facoltà" di disporre il ritiro della patente, ove lo ritenga opportuno, il prefetto ha invece il "dovere" di disporne la revoca.

Pertanto, anche in caso di misure di sicurezza personali emerge la disomogeneità di tali misure applicabili in base alle circostanze (libertà vigilata; divieto di soggiorno; divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche), ma tutte compatibili con la possibilità di utilizzare il titolo di guida.

Peraltro, la durata complessiva delle misure di sicurezza è variabile in relazione alla pericolosità sociale del destinatario, ferma restando la loro durata minima.

Emerge, quindi, che l’automatismo delineato dall’art.120, comma 2, del Codice della strada risulterebbe irragionevole di fronte alla molteplicità di situazioni (pericolosità del soggetto più o meno grave) e di misure di sicurezza che potrebbero essere applicate (più o meno rigorose e più o meno protratte nel tempo).

A ciò si aggiunga l’ulteriore profilo di irragionevolezza dell’art. 120, comma 2, del codice della strada, che consiste nella contraddizione tra scopi e poteri esercitati dalle diverse autorità (Giudice e Prefetto) di fronte alla medesima vicenda: il magistrato gode di un potere discrezionale, mentre il prefetto “provvede” alla revoca.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tar sospende il giudizio e solleva questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.