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Delitti contro la libertà individuale – violazione di domicilio – concorso apparente di norme – accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.)  – Cassazione Penale, sentenza n. 21987- deposito del 20/05/2019

detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater, c.p.) – antefatto non punibile – “il delitto di cui all’art. 615-quater cod. pen., non concorre bensì è assorbito nel più grave reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., di cui costituisce un antecedente necessario, sempre che quest’ultimo sia contestato, procedibile e integrato nel medesimo contesto spazio-temporale, in danno della medesima persona fisica”. Cassazione Penale, sentenza n. 21987 ud. 14/01/2019 - deposito del 20/05/2019. Commento a cura dell’Avv. Emanuele Lai.

Con il ricorso presentato dalla difesa dell’interessato, i giudici della Seconda sezione penale della Corte di cassazione sono stati investiti della questione relativa all’eventuale concorso tra le fattispecie di cui agli artt. 615-ter e quater c.p., delitti dei quali l’imputato veniva riconosciuto colpevole nei precedenti gradi di giudizio.

Il delitto di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater, c.p.) incrimina le condotte alternativamente previste dalla norma le quali integrano, in ogni caso, un reato di pericolo perla cui integrazione, pertanto, è irrilevante il successivo ed eventuale utilizzo dei codici in parola e l’accesso al sistema informatico protetto, essendo sufficiente la mera idoneità della condotta ad effettuare (successivamente) tale accesso.

Tanto premesso, il Collegio ricorda che secondo un risalente e ormai superato orientamento, le due fattispecie ben potrebbero concorrere.

Tale tesi, tuttavia, non appare condivisibile in quanto – proseguono i giudici – i delitti di accesso abusivo a sistemi informatici e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso sono posti entrambi a tutela del medesimo bene, ossia del privato domicilio.

E infatti, il Legislatore ha ritenuto che i sistemi informatici costituiscano l’ideale estensione “dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall’art. 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti tradizionali agli artt. 614 e 615 c.p.” (cfr. relazione sul disegno di legge che ha introdotto i predetti reati)

Sull’inviolabilità dei sistemi informatici protetti, peraltro, sono intervenute di recente le Sezioni Unite, che hanno evidenziato come l’ambiente informatico o telematico che contiene dati personali che devono rimanere riservati e al riparo da intrusioni altrui rappresenta un luogo inviolabile, delimitato da confini virtuali, paragonabile allo spazio privato in cui si svolgono le attività domestiche.  L’inviolabilità del domicilio viene quindi intesa come inviolabilità del luogo, anche virtuale, in cui l’individuo esplica liberamente la sua personalità in tutte le sue dimensioni e manifestazioni. (Cass. Pen. SS. UU. n. 17325 del 26 marzo 2015).

I due reati in oggetto sarebbero, dunque posti a presidio del medesimo bene, ovverosia il “domicilio informatico” assicurando, però, un differente grado di tutela, più incisivo nell’ipotesi di cui all’art. 615-ter.

A ben vedere, infatti, le condotte sanzionate dall’art. 615-quater, appaiono quali momenti prodromici alla successiva ed eventuale consumazione del delitto di cui all’art. precedente.

Nel caso in cui sussistano i fatti incriminati dall’art 615-ter, c.p., infatti, la condotta di per sé sanzionabile ai sensi dell’art. 615.quater, perde autonoma rilevanza, rientrando nello schema dell’antefatto non punibile, che ricorre quando la commissione di un reato meno grave costituisce ordinariamente lo strumento per la realizzazione di quello più grave.

L’antefatto non punibile rientra nel c.d. “concorso apparente di norme” il quale impone di considerare congiuntamente due fattispecie tipiche in quanto una di esse vien assorbita dall’altra per la quale sia prevista una sanzione più grave (dovendosi negare, nel caso opposto, l’assorbimento).

I giudici di legittimità ricordano opportunamente il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per esempio, la contravvenzione di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso resti assorbito nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (sempre che, in considerazione delle circostanze concrete del fatto, la contravvenzione non assuma autonomo rilievo).

A ben vedere, lo schema è perfettamente sovrapponibile a quello tracciato dalla questione in narrativa, anche in relazione al quale la Corte conclude per la non punibilità, in quanto privo di autonoma rilevanza, del delitto di cui all’art. 615-quater c.p. Questo, infatti, a costituendo il naturale antecedente del delitto di accesso abusivo in sistemi informatici, e ledendo il medesimo bene tutelato, è assorbito dal più grave reato.

La I Sezione, pertanto, annullava la sentenza limitatamente alla parte relativa all’aumento di pena in considerazione dell’erroneamente riconosciuto concorso tra i delitti di cui agli artt. 615-ter e 615-quater, c.p.

domicilio informatico - accesso a sistemi informatici

link sentenza:

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/21987_05_2019_no-index.pdf