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delibera assembleare avente ad oggetto l’installazione di un ascensore

Condominio – Delibera assembleare – impugnativa – ricorso per cassazione – interesse ad agire – carenza – inammissibilità - corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 13217 del 16 maggio 2019 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento

FATTO. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torino e per quanto di specifico interesse, un condomino impugnava una delibera assembleare avente ad oggetto l’installazione di un ascensore in una scala del condominio (tra l’altro, prevista da una norma del regolamento di condominio) e conseguenti lavori in zone comuni (spostamento posto auto), nonché altri interventi sempre in parti condominiali.

L’installazione dell’ascensore sarebbe avvenuto a cura e spese di parte attrice. Alla riunione, alla quale avevano partecipato tutti i condomini per 1000/1000 millesimi era stata raggiunta la maggioranza per quote millesimali, ma non per il numero dei partecipanti.

Con l’impugnativa, su questo preciso punto, veniva chiesto che fosse dichiarata nulla o annullabile la delibera con l’accertamento in capo all’attore del diritto all’installazione dell’impianto nel cortile comune, il cui progetto aveva ottenuto l’assenso della Sopraintendenza per i beni architettonici. Contumace il condominio si costituivano in giudizio più condomini i quali eccepivano la carenza dell’interesse ad agire del condomino, in quanto il diritto – secondo la prospettazione dei fatti – sussisteva indipendentemente dalla volontà dell’assemblea. Nel merito gli intervenuti chiedevano il rigetto della domanda per violazione dei diritti degli stessi sotto vari profili. La domanda dell’attore veniva rigettata in entrambi i gradi del giudizio ed il soccombente proponeva ricorso avverso la decisione della Corte di appello.

DECISIONE. Il motivo di ricorso sul quale focalizzare l’attenzione è quello avente ad oggetto la decisione con la quale il giudice di secondo grado aveva dichiarato l’infondatezza dell’impugnazione della delibera poiché, non essendo stato raggiunto il doppio quorum, la stessa doveva essere trattata alla stregua di una “…non delibera e come tale non poteva essere impugnata postulando l’art. 1137 c.c. una deliberazione effettiva”. A tale determinazione il ricorrente nel proprio atto opponeva che in realtà non esiste una non delibera poiché, nel momento in cui non viene raggiunto il quorum la deliberazione ha carattere negativo.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di interesse, argomentando che, in teoria, non esiste una “non delibera” a meno che a tale termine non si voglia assegnare il significato di “non approvazione”. Tuttavia, dalla sentenza impugnata era emerso il diritto del condomino di installare l’ascensore per titolo contrattuale opponibile agli altri condomini, senza necessità di delibazione assembleare e senza altra adesione se non quella di coloro che avrebbero partecipato alle spese. In questo senso, quindi, andava dichiarata la carenza dell’interesse all’impugnativa di una delibera che non avrebbe influenzato il diritto dell’attuale ricorrente sulla domanda originaria.

Ed a tale fine la Corte ha richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale sul punto e secondo il quale “alla radice di ogni impugnazione deve essere individuato un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata. E’, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta, quindi, all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico” (Cass. n. 9877/2006; Cass. n. 12952/2007).