Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessazione della materia del contendere - Statuizione sulle spese - Soccombenza virtuale - Valutazione sulla fondatezza della domanda - Giudizio di prognosi al momento del ricorso monitorio - Vicende successive - Irrilevanza - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (nella specie, il venir meno del titolo giudiziale non definitivo posto alla base del ricorso monitorio).