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Limitazioni legali del diritto reale di proprieta (rapporti di vicinato) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 173 del 30/01/1962

Distanze tra le costruzioni disposte dal codice civile - calcolo della distanza - nozione di costruzione, di fabbrica o di muro - palizzata in legno.

Per costruzione soggetta ai limiti di distanza non deve necessariamente intendersi un'opera edilizia o in muratura, potendo essa consistere in qualunque manufatto che abbia carattere di stabilita e che, per la sua consistenza, possa dar luogo alla formazione di interstizi dannosi o pericolosi per la sicurezza e l'igiene, a cui tutela deve ritenersi sancito il divieto contenuto nell'art 873 cod civ, espressamente ribadito per le sopraelevazioni dei muri di cinta dall'art 878 stesso codice e riecheggiato dalle norme sulle distanze delle piantagioni dal confine (artt 892, 894 cod civ). ( nella specie l'pera posta in essere in violazione dei limiti di distanza era costituita da una palizzata, con i singoli pali infissi stabilmente al suolo, intersecata da fili metallici, destinata a sostenere una spalliera di erbe rampicanti).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 173 del 30/01/1962