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Limitazioni legali del diritto reale di proprietà (rapporti di vicinato) - norme di edilizia - regolamenti edilizi comunali - distacchi fra le costruzioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2009 del 21/07/1962

Derogabilita alla disciplina del codice civile in ordine all'ampiezza o al criterio di misurazione della distanza - distanze calcolate con riguardo al confine - esistenza di altra - irrilevanza - immobile nel fondo vicino - regolamento edilizio di trieste.

Le modificazioni, integrazione o deroghe che un regolamento comunale puo apportare alla norma generale contenuta nell'art 873 cod civ, in tema di distanza fra le costruzioni, possono riguardare o soltanto la misura della distanza, nel senso che sia fissata una distanza maggiore di metri tre, ovvero anche le modalita della misurazione della distanza stessa, cioe i punti di riferimento tra i quali essa deve essere effettuata: nel caso che sia soltanto aumentata la misura della distanza, fermo rimanendo il criterio che essa debba intercorrere tra le due costruzioni - come nell'art 79 del regolamento edilizio di Trieste per le zone destinate a villini -, non puo attribuirsi alcuna Rilevanza, come punto di riferimento per la misurazione della distanza stessa, al confine; nel secondo caso, invece, diventa per converso completamente indifferente se nel fondo del vicino vi sia oppur no altro edificio, tutti dovendo distare dal confine in quella stessa misura minima stabilita.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2009 del 21/07/1962