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Emulazione - abuso del diritto – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3272 del 03/11/1959

Estremi. Distanze legali - costruzione - nozione.

L'atto di emulazione, come si deduce dall'art. 833 cod. civ., è caratterizzato dallo scopo esclusivo di nuocere o di recare molestia ad altri, e quindi si è al di fuori di tale ipotesi quando concorra un apprezzabile vantaggio del proprietario da cui l'atto è stato compiuto. Quando la costruzione del vicino è costituita da un edificio o da altra opera edilizia solida che, per la sua struttura ed ampiezza, non può non qualificarsi fabbrica, basta quest'accertamento obiettivo per rendere senz'altro operante la disciplina legale delle distanze, dettate dall'art. 873 cod. civile. Vi possono essere pero dei casi dubbi, in cui l' opera per la sua modestissima entità, per la sua struttura o destinazione, non puo essere veramente considerata una costruzione ai sensi della norma predetta. In questi casi marginali occorre indagare se, in rapporto alla finalità della norma, l'opera possa dar luogo a quelle stretta intercapedini dalla norma stessa vietate.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3272 del 03/11/1959