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Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - liquidazione

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - liquidazione - criteri - integralità del risarcimento - duplicazioni risarcitorie - divieto - conseguenze - congiunta attribuzione del risarcimento per il danno esistenziale e per il danno da perdita del rapporto parentale - ammissibilità - esclusione - fondamento- fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018

In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva negato il riconoscimento di un'ulteriore posta risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, in favore della moglie della vittima di un incidente sul lavoro, in mancanza di qualsivoglia allegazione, da parte della ricorrente, delle circostanze di fatto relative al suo rapporto con la vittima primaria, che valessero a rendere il pregiudizio concreto più grave di quello già riconosciutole).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018