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Valutazione e liquidazione in genere - società in accomandita semplice

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione in genere - società in accomandita semplice - illecito commesso da un terzo da cui sia derivata l’impossibilità della prosecuzione dell’attività sociale - perdita della possibilità di percepire gli utili - danno da perdita di "chance" - configurabilità - onere della prova a carico del socio - liquidazione - criterio equitativo - necessità – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29829 del 20/11/2018

In caso di illecito commesso da un terzo nei confronti di una società in accomandita semplice con conseguente scioglimento, messa in liquidazione ed impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale, il danno da perdita della possibilità di percepire gli utili si configura come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma nella perdita della concreta possibilità di conseguirlo e deve essere provato dal socio danneggiato, anche in via presuntiva, in termini di "possibilità perduta" la quale, oltre a rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, va accertata nell' "an" dal giudice di merito sulla base del criterio del "piu probabile che non" e stimata nel "quantum" con valutazione equitativa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, aveva erroneamente ritenuto presupposto del danno lamentato dal socio accomandante - quale "perdita" della sua "capacità di guadagno" - quello derivatogli dalla perdita della "capacità lavorativa" del socio accomandatario a seguito di sinistro stradale ascritto alla responsabilità di un terzo e non quello derivatogli dalla obiettiva totale perdita della possibilità di percepire gli utili conseguita alla impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29829 del 20/11/2018