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Danno biologico trasmissibile "iure successionis"

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno biologico trasmissibile "iure successionis" - liquidazione - criteri - riferimento alla durata probabile della vita- esclusione - riferimento alla durata effettiva della vita – inapplicabilità del criterio - fattispecie relativa ad un danneggiato ultranovantenne. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25157 del 11/10/2018

>>> In ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e nona quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di 96 anni).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25157 del 11/10/2018