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Risarcimento del danno - condanna generica - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 495 del 18/01/2000

Accertamento non limitato alla potenzialità lesiva del fatto dannoso, ma esteso all'entità del danno - Ammissibilità - Danno da ingiustificata interruzione delle trattative per la conclusione di un contratto - Interesse negativo - Riconoscibilità - Danno all'identità personale - Esclusione, in base alla causa petendi.

Con la sentenza di condanna generica il giudice può non limitarsi ad accertare l'esistenza di un fatto potenzialmente idoneo a produrre un danno, ma può accertare anche la reale entità dello stesso, lasciando quindi impregiudicata soltanto la sua liquidazione, purché nell'ambito della causa petendi. Pertanto, nel caso di risarcimento del danno richiesto per l'ingiustificato recesso da trattative, essendo risarcibile soltanto il cosiddetto interesse negativo, consistente nelle spese sopportate in vista della conclusione del contratto e nella perdita di occasioni per concludere con altri un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, non può esser riconosciuto, in base alla stessa causa petendi, il danno da lesione dell'identità personale o immagine sociale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 495 del 18/01/2000