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Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3181 del 14/02/2006 bb

Uccisione di un congiunto - Lesione di valori personali costituzionalmente garantiti - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Qualificazione del fatto illecito come reato - Necessità - Esclusione - Fondamento costituzionale della protezione giuridica dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia.

L'uccisione di un congiunto provoca una lesione dell'interesse, di rilievo costituzionale, alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia. Il danno non patrimoniale, e non suscettibile di una valutazione monetaria di mercato, conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3181 del 14/02/2006