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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006

Illecito lesivo della integrità psico-fisica - Riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato - Accertamento - Risarcibilità - Distinzione - Necessità - Fattispecie in tema di rivalsa Inail.

In caso di illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona, il giudice è tenuto a verificare se le lesioni accertate, oltre ad incidere sulla salute del soggetto, abbiano anche ridotto la sua capacità lavorativa specifica , con riduzione, per il futuro, della sua capacità di reddito, attribuendo in tal caso due distinte voci di risarcimento, rispettivamente a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa specifica. Nell'ambito delle somme liquidate per la prima voce, è quindi precluso al giudice individuare e disaggregare la componente riferibile alla perdita della capacità lavorativa. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto di surrogazione dell'Inail su parte delle somme liquidate al danneggiato a titolo di danno biologico).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006