Skip to main content

risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013

Certezza o elevata probabilità del danno desumibile da elementi oggettivi - Necessità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013

In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013