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Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Indennità permanente - Riduzione capacità

Postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica - Riduzione della capacità di guadagno - Danno patrimoniale - Liquidazione automatica - Esclusione - Concreta dimostrazione che la suddetta riduzione sia derivato un effettivo pregiudizio economico - Necessità. Corte di Cassazione - Sez. 3, Sentenza n. 3290 del 12/02/2013

Corte di Cassazione - Sez. 3, Sentenza n. 3290 del 12/02/2013

 

In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico.