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Riduzione al 40% degli oneri contributivi – Cass. n. 8623/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere - Definizione agevolata ex art. 6, comma 4 bis, del d.l. n. 185 del 2008 - Riduzione al 40% degli oneri contributivi - Effetti sul bilancio del contribuente - Sopravvenienza attiva - Configurabilità.

 

La sopravvenuta riduzione al 40% degli oneri contributivi, per la definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, determina, nel bilancio della contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi cui corrisponde una sopravvenienza attiva, certa ed oggettivamente determinabile con l'accesso al beneficio a norma dell'art. 109 t.u.i.r., la cui rilevanza fiscale, ex art. 88 t.u.i.r., deriva dalla deducibilità degli stessi oneri.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8623 del 16/03/2022 (Rv. 664266 - 01)

 

Corte

Cassazione

8623

2022