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Determinazione base imponibile secondo le modalità previste per l'IVA – Cass. n. 8511/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposte ipotecarie - in genere - Imposta ipotecaria e catastale - Vendita di immobile sottoposta ad IVA - Determinazione base imponibile secondo le modalità previste per l'IVA - Esclusione - Determinazione in base al valore venale del bene - Fondamento.

 

In tema di imposta ipotecaria e catastale, la determinazione della base imponibile deve avvenire sulla scorta del valore venale del bene, e non del corrispettivo dovuto al cedente, senza che rilevi in contrario la circostanza che la vendita dell'immobile sia assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro, in forza del combinato disposto degli artt. 52, 51, e 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8511 del 16/03/2022 (Rv. 664265 - 01)

 

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Cassazione

8511

2022