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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19410 del 30/09/2015

Dichiarazione dei redditi - Opzione offerta dalla legge - Natura negoziale - Errore - Emendabilità e ritrattabilità - Condizioni - Prova dell'essenzialità e riconoscibilità dell'errore - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19410 del 30/09/2015

In tema di dichiarazione dei redditi, l'errore relativo all'indicazione di dati inerenti all'esercizio di un'opzione offerta dal legislatore, costituente, come tale, espressione di volontà negoziale, è emendabile e ritrattabile solo se il contribuente, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., estesa dall'art. 1324 c.c. agli atti unilaterali in quanto compatibile, fornisce la prova della sua essenzialità e obiettiva riconoscibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto emendabile, a mezzo di dichiarazione correttiva ex art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, in assenza di prova circa l'essenzialità e l'obiettiva riconoscibilità, l'errore compiuto dal contribuente in una precedente dichiarazione in cui si era conformato, ai fini di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 146 del 1998, agli studi di settore).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19410 del 30/09/2015