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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - valore venale - aziende o diritti reali su di esse – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9075 del 06/05/2015

Cessione d'azienda - Determinazione del valore e della base imponibile - Metodo patrimoniale semplice o complesso - Caratteristiche - Avviamento - Rilievo - Scelta - Giudizio rimesso al giudice di merito - Fondamento - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9075 del 06/05/2015

In tema di imposta di registro in caso di cessione d'azienda o di ramo di essa (nella specie, di un complesso svolgente attività bancaria), la scelta, ai fini della determinazione del valore dell'azienda e, dunque, della base imponibile, tra il metodo patrimoniale semplice - che considera l'azienda come un insieme mero di attività e passività e postula, quindi, l'inesistenza dell'avviamento - e il metodo patrimoniale complesso - che integra il primo, considerando quei fattori (ossia le plusvalenze da beni immateriali come pure dal know-how aziendale, dalla formazione del personale ed altro) che, nel loro complesso, rappresentano l'avviamento, il quale, pertanto, resta compreso nel trasferimento e soggetto all'imposta ai sensi dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - costituisce oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, trattandosi, in ogni caso, di criteri idonei ad apprezzare il congruo valore economico di scambio.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9075 del 06/05/2015