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Tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni di carattere soggettivo - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19398 del 30/09/2015

D.lgs. n. 460 del 1997 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento - Disposizioni sulle imposte dei redditi - Efficacia dal 1 gennaio 1998. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19398 del 30/09/2015

Il d.lgs. n. 460 del 1997, che ha disposto il riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), non è legge d'interpretazione autentica e non ha, quindi, efficacia retroattiva, sicché, come precisa la norma transitoria contenuta nell'art. 30 del d.lgs. cit., le disposizioni relative alle imposte sui redditi trovano applicazione solo a decorrere dal 1° gennaio 1998 e, quindi, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 gennaio 1997.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19398 del 30/09/2015