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tributi (in generale) - accertamento tributario - in genere (nozione) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11000 del 20/05/2014

Art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 - Comunicazione esito attività di liquidazione ex art. 36 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Obbligatorietà - Inosservanza - Nullità dell'iscrizione - Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11000 del 20/05/2014

In tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11000 del 20/05/2014