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tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11147 del 21/05/2014

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Erogazione di contributi pubblici - Esclusione - Condizioni - Art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 nel testo vigente "ratione temporis" - Quota del venti percento del contributo FUS erogato a fondazione lirico-sinfonica per l'anno 1998 - Deducibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11147 del 21/05/2014

In tema di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'art. 11, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dai d.lgs. 10 giugno 1999, n. 176, e 30 dicembre 1999, n. 506, esclude dalla base imponibile i contributi pubblici erogati per l'anno di imposta solo in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo non deducibile. Ne consegue la deducibilità della quota del venti percento dei contributi del Fondo Unico per lo spettacolo (FUS) erogati alle Fondazioni liriche-sinfoniche in quanto correlata, "ex lege", ai costi sostenuti per il personale dipendente.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11147 del 21/05/2014