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tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10736 del 16/05/2014

Proposizione da parte degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria - Autorizzazione - Disciplina dettata dall'art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Istituzione delle Agenzie fiscali - Inapplicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10736 del 16/05/2014

Nel processo tributario, la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più applicabile una volta divenuta operativa - in forza del d.m. 28 dicembre 2000 del Ministero dell'economia - la disciplina recata dall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, spettando a ciascuna agenzia (nella specie, l'Agenzia delle Dogane) appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali.

Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10736 del 16/05/2014