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Diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità – Cass. n. 10291/2023

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Morte del coniuge - Diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità - Rinuncia stragiudiziale all'assegno divorzile - Cessazione del diritto alla pensione - Esclusione - Ragioni.

 

In caso di morte dell'ex coniuge, il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 898 del 1970, che scaturisce, assieme agli altri presupposti, dal riconoscimento giudiziale, in suo favore, dell'assegno di divorzio, non viene meno per effetto della rinuncia stragiudiziale a detto assegno da parte del suo titolare, essendo necessario un provvedimento giurisdizionale che accerti l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10291 del 18/04/2023 (Rv. 667651 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322

 

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