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Divorzio congiunto – Cass. n. 10031/2023

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Divorzio congiunto - Accordo per la corresponsione di assegno vita naturai durante dall'ex coniuge all'altro a fronte di cessione di quote societarie da questo al primo - Possibilità di sua revisione - Esclusione - Ragioni - Natura di rendita vitalizia e non di assegno divorzile.

 

L'accordo, concluso in sede di separazione e poi trasfuso nel divorzio congiunto, con cui i coniugi convengano che, a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito, quest'ultimo corrisponda alla predetta ed ai figli, senza soluzione di continuità, un assegno "vita natural durante", anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non è suscettibile di revisione ex art. 8 della l. n. 898 del 1970, trattandosi non di pattuizione di un assegno divorzile, ma di costituzione di una rendita vitalizia.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10031 del 14/04/2023 (Rv. 667497 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1872

 

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Cassazione

10031

2023