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Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento – Cass. n. 10423/2023

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Figlio portatore di inabilità - Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Natura - Rilevanza al fine di determinare l'assegno di mantenimento per il genitore convivente - Esclusione - Ragioni.

 

L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10423 del 19/04/2023 (Rv. 667607 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0155


Corte

Cassazione

10423

2023