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assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento - massimale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15900 del 11/07/2014

Responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. - Danno risarcibile - Decorrenza di interessi e rivalutazione - Dal momento della costituzione in mora. - Coincidenza con la data di scadenza dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15900 del 11/07/2014

In ipotesi di ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta "mala gestio" impropria), la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti dall'assicuratore al danneggiato oltre il limite del massimale decorrono della scadenza del termine previsto - quale "spatium deliberandi" - dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (norma, applicabile "ratione temporis", oggi sostituita dall'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che si identifica con quello della costituzione in mora.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15900 del 11/07/2014