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circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 21/05/2014

Presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. - Applicabilità nelle ipotesi di danni arrecati ai terzi trasportati - Prova contraria - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 21/05/2014

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell'art. 2054 cod. civ. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno o, ancora, in caso di guasto tecnico, dando prova del caso fortuito o dell'inesistenza del vizio di manutenzione o costruzione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 21/05/2014