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assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - facoltà e obblighi dell'assicuratore - gestione della lite - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014

Eccezione di mancanza di copertura assicurativa - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Deduzione per la prima volta in appello - Divieto ex art. 345 cod. proc. civ. - Inoperatività. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014