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Protezione internazionale - Accertamento preliminare sulla credibilità soggettiva - Cass. n. 16925/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione internazionale - Accertamento preliminare sulla credibilità soggettiva - Valutazione di insussistenza - Conseguenze - Dovere di acquisire informazioni sul paese d'origine - Condizioni.

STRANIERO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, cosicché qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs. n. 251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020 (Rv. 658940 - 01)

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