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Protezione umanitaria - Condizioni di salute - Cass. n. 17118/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Condizioni di salute - Rilievo - Condizioni.

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), la condizione di vulnerabilità per motivi di salute richiede, alla luce della giurisprudenza unionale (CGUE, 24 aprile 2018, in causa C-353/16), l'accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020 (Rv. 658952 - 02)

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